Circolare - 30/10/2020 - Prot. n. 30693 - E-learning nei corsi di formazione periodica della CQC
OGGETTO: Disciplina dell’e-learning “Causa COVID – 19” nei corsi di formazione periodica della CQC. Ulteriori disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20.
Disposizioni SOSTITUITE da quelle della circolare n. 36921 del 22/12/2020
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. n. 30693 del 30/10/2020
OGGETTO: Disciplina dell’e-learning “Causa COVID – 19” nei corsi di formazione periodica della CQC. Ulteriori disposizioni integrative delle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20.
Come è noto, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 l’Italia è stata autorizzata con la Decisione della Commissione C(2020) 5591 finale ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.
In considerazione della recrudescenza dell’emergenza sanitaria nelle ultime settimane, la scrivente Direzione Generale ha provveduto, con circolare prot. n. 28630 del 14.10.2020, ad integrare le linee guida di cui alle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20, in tema di assenze dell’allievo sottoposto ad isolamento sottoposto a quarantena obbligatoria sottoposto a quarantena fiduciaria, nei corsi di qualificazione iniziale, anche integrativa, e di formazione periodica CQC.
Tuttavia è stato segnalato da numerose sigle sindacali e da associazioni di categoria dell’autotrasporto che “la concreta impossibilità a frequentare i corsi in presenza, seppur nel rispetto delle disposizioni e misure previste ai fini del contenimento del contagio, determina una penalità enorme a carico non solo dei conducenti, ma delle stesse imprese di trasporto che, ancora di più in questa fase devono garantire la sicurezza ed operatività del proprio personale al fine di assicurare l’esercizio, peraltro intensificato dalle recenti disposizioni governative e regionali, per l’utenza con tutte le ricadute immaginabili in termini organizzativi”.
I predetti soggetti hanno quindi rinnovato la “richiesta di prevedere ulteriori misure in grado di agevolare la frequenza e il conseguimento delle abilitazioni nell’attuale fase emergenziale quali ad esempio la possibilità di concludere i corsi di formazione periodica avviati mediante modalità “a distanza”/ e-learning e considerare conclusi positivamente, e quindi utili al rinnovo del titolo, tutti i corsi che hanno avuto una frequenza superiore al 60% delle ore previste”.
Al riguardo questa Direzione Generale, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa di settore, alla quale neppure la normazione di urgenza ha inteso accordare deroghe, ritiene di non poter modificare la disciplina delle assenze rispetto a quella di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.
Tuttavia:
- nello spirito di massima collaborazione possibile specie in una fase emergenziale quale quella attuale;
- considerato che la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti, come recepita nell’ordinamento nazionale dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 50, prevede – tra l’altro – che possa essere accordato il ricorso ad “e-learning ed apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la qualità della formazione” stessa;
- acquisita la definizione di e-learning quale l’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell’apprendimento agevolando l’accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza (Piano d’azione europeo 2001) e considerato che esso si sostanzia in una metodologia didattica che offre la possibilità di erogare contenuti formativi elettronicamente attraverso Internet o reti Intranet, in una soluzione di apprendimento flessibile, in quanto fortemente personalizzabile e facilmente accessibile;
- considerato che pertanto un sistema di e-learning deve prevedere lo sviluppo di un ambiente integrato di formazione che utilizzi tecnologie di rete per progettare, distribuire, scegliere, gestire e ampliare le risorse per l’apprendimento, attraverso l’interazione di modalità quali: l’autoapprendimento asincrono attraverso la fruizione di contenuti preconfezionati disponibili sulla piattaforma di erogazione, l’apprendimento in sincrono attraverso l’utilizzo della videoconferenza e delle aule virtuali e l’apprendimento collaborativo attraverso le attività delle comunità virtuali di apprendimento;
- nelle more del decreto ministeriale di attuazione del citato decreto legislativo n. 50 del 2020 che ne definirà a regime le modalità e le procedure di fruizione, e limitatamente ai corsi di formazione periodica, per le ragioni su rappresentate ed ad ulteriore integrazione delle linee guida di cui alle circolari prot. n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.9.20, si dispone quanto segue.
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è consentita la frequenza dei corsi di formazione periodica anche facendo ricorso alla modalità e-learning, in misura non superiore a dieci ore (pari circa al 29% della durata del corso).
La frequenza del corso in modalità e-learning prevede l'utilizzo di un computer desktop, di un laptop portatile o di uno smart-phone e presuppone la fruizione di tali strumenti in ambienti in cui sia presente, necessariamente, una connessione internet.
Conseguentemente, la mancanza di connessione internet, a qualunque causa imputabile, non consentendo la partecipazione alle lezioni in modalità e-learning, vale assenza.
In sede di prima attuazione, stante anche l’urgenza delle misure richieste, l’erogazione di massimo dieci ore di corso periodico per la CQC, in modalità e-learning, può avvenire attraverso l’utilizzo di piattaforme webinar con le seguenti modalità, atte a garantire almeno l’apprendimento e la partecipazione ad aule virtuali nonché l’apprendimento collaborativo attraverso le attività delle comunità virtuali di apprendimento.
Calendario delle lezioni
La formazione con modalità e-learning non autorizza di per sé modifiche al calendario delle lezioni, come già comunicato ai competenti Uffici della Motorizzazione. Pertanto ogni eventuale variazione dello stesso deve essere comunicata nelle forme e con la tempistica già disciplinata dal DM 20 settembre 2013 e dalla circolare 19/11/2019 - Prot. n. 35677. Conseguentemente, nulla è innovato quanto alla durata complessiva giornaliera delle lezioni stesse.
Accesso all’aula virtuale
Per l’accesso all’aula virtuale, attraverso la piattaforma webinar prescelta, il soggetto erogatore del corso genera con anticipo un link e lo invia, al più tardi un quarto d’ora prima dell’orario stabilito per l’inizio di ciascuna lezione giornaliera, a tutti gli allievi del corso e con PEC all’Ufficio della motorizzazione territorialmente competente. A quest’ultimo è inviato anche l’elenco degli allievi iscritti al corso.
Ai fini della fruizione della lezione in modalità da remoto, l’allievo deve collegarsi all’aula virtuale nel giorno e nell’ora convenuta per ciascuna lezione del corso, in tempo utile per la rilevazione delle presenze, secondo le vigenti disposizioni.
Rilevazione delle presenze degli allievi connessi tramite piattaforma
Nei cinque minuti successivi a ciascuna fase di acquisizione delle firme degli allievi presenti fisicamente in aula, nelle forme e con le tempistiche già previste dalle vigenti disposizioni, il docente procede all’appello degli allievi iscritti al corso, verifica l’eventuale loro presenza in aula on line e, in quest’ultima ipotesi, ne annota la presenza sul registro con l’indicazione tra parentesi della sigla “e-l” (e-learning). Entro e non oltre cinque minuti successivi al ventesimo (e non più quindicesimo) ed ultimo minuto utile per ciascuna rilevazione delle presenze/assenze, anche on line, il responsabile del corso trasmette all’UMC competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui all’allegato 10 della circolare 19/11/2019 - prot. n. 35677, che può essere trasmesso con posta elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di notifica.
Apprendimento collaborativo attraverso le attività delle comunità virtuali di apprendimento
Al fine di assicurare che il ricorso all’e-learning nei corsi di formazione periodica CQC in parola garantisca anche tale modalità di apprendimento, negli ultimi dieci minuti precedenti la conclusione di ogni blocco di lezioni il docente somministra, agli allievi presenti in aula ed a quelli connessi da remoto, un questionario su argomenti relativi alla lezione appena esposta. Le schede di risposta elaborate dagli allievi connessi da remoto fanno prova della loro partecipazione effettiva alla lezione.
In caso di mancata compilazione del questionario il responsabile del corso, entro cinque minuti dal termine delle successive procedure di acquisizione delle firme degli allievi presenti in aula o di rilevazione della presenza di quelli connessi da remoto, con riguardo a quelli che non hanno riscontrato il questionario, procede nell’ordine:
- a modificarne sul registro l’annotazione della presenza sul blocco di ore precedente, in assenza;
- a comunicarne all’UMC, con PEC, tempestivamente l’assenza, a rettifica della comunicazione precedente.
Le schede compilate dagli allievi connessi da remoto sono stampate con indicazione della data e dell’orario e sono conservate unitamente al registro delle presenze.
Vigilanza
Per finalità di verifica a campione, l’Ufficio della motorizzazione territorialmente competente, attraverso il link comunicato dal soggetto erogatore del corso e ricevuto a mezzo PEC, può accedere in qualunque momento all’aula virtuale per verificare il numero degli allievi connessi da remoto o presenti fisicamente alle lezioni frontali.
Sono confermate tutte le ulteriori disposizioni di cui al citato DM 20 settembre 2013 ed alla citata circolare 19/11/2019 - prot. n. 35677.
La presente circolare è applicabile a decorrere dal 2 novembre 2020, anche ai corsi di formazione periodica CQC già avviati.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro CALCHETTI
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