Accordo - 08/07/2021 - n. 72 - Moduli unificati
OGGETTO: Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze relativamente all’avvio delle attività di autoscuola.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 8 luglio 2021
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze relativamente all’avvio delle attività di autoscuola.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta dell’8 luglio 2021:
Visto l’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Visti gli accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (atto rep. n. 76/CU), del 22 febbraio 2018 (atto rep. n. 18/CU), del 17 aprile 2019 (atto rep. n. 28/CU) e del 25 luglio 2019 (atto rep. n. 73/CU) concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e di edilizia;
Visto l’Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 18 dicembre 2019 (atto rep. n. 144/CU) che prorogava il termine per l’adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola al 31 marzo 2020;
Visto l’Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 31 marzo (atto rep. n. 32/CU) che prorogava il termine per l’adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola al 30 settembre 2020;
Visto l’Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 5 novembre 2020 (atto rep. n. 129/CU) che prorogava il termine per l’adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata relativamente all’avvio delle attività di autoscuola al 30 giugno 2021;
Visto l’art. 50, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, secondo cui: «I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sulla: «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell’art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui «È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e l’allegata tabella A;
Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», che all’art. 15 modifica l’art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l’art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) , m) e r) , della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero»;
Considerata l’agenda per la semplificazione 2020-2023 adottata il 27 novembre 2020 con l’Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, adottato, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza unificata il 27 novembre 2020;
Vista la nota del 1° luglio 2021 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, a seguito della nota congiunta Prot. n. 4339/CU della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’ANCI e dell’UPI recante la richiesta di una ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 per l’adeguamento da parte dei comuni della modulistica standardizzata per le attività di autoscuola, ha trasmesso lo schema di Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, relativamente all’avvio delle attività di autoscuola, da sottoporre all’esame della Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la nota DAR-0010962 del 2 luglio 2021 con la quale detto schema di Accordo è stato inviato alle regioni ed agli enti locali;
Considerato che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’Accordo; Acquisito, pertanto, l’assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; Sancisce il seguente Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, l’ANCI e l’UPI nei termini sotto indicati:
Art. 1.
Modifiche all’Accordo n. 32/CU sancito alla Conferenza unificata il 31 marzo 2020
In riferimento all’Accordo del 5 novembre 2020, il termine di adeguamento relativo alla modulistica per le autoscuole è fissato al 31 dicembre 2021.
Roma, 8 luglio 2021
Il Presidente: GELMINI
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