Legge - 11/09/2020 - n. 120 - Semplificazione e l’innovazione digitale
OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 settembre 2020
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
DADONE, Ministro per la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Allegato alla Legge n. 120 del 11/09/2020
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76
All’articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2:
la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»;
alla lettera b) , le parole: «per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro», dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;
al comma 5, dopo le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b) , del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
All’articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, le parole: «della procedura competitiva» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura competitiva», dopo le parole: «con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono inserite le seguenti: «o il dialogo competitivo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016» e dopo le parole: «all’articolo 8, comma 1, lettera c)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente decreto»;
al comma 3, dopo le parole: «per i settori speciali» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «può essere utilizzata» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione,», le parole: «pandemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell’articolo 252 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
al comma 4, le parole: «e carceraria, delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e», le parole: «gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente»;
al comma 6, le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».
Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese) – 1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2 -ter . (Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane) – 1. Allo scopo di favorire una più efficace attuazione delle sinergie previste dall’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l’omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società del gruppo Ferrovie dello Stato:
a) fino al 31 dicembre 2021 le società del gruppo Ferrovie dello Stato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;
b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali».
All’articolo 3:
al comma 1, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando» e le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;
al comma 4, le parole: «fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi»;
al comma 7, capoverso Art. 83-bis , comma 1, dopo le parole: «categorie produttive, economiche o imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e con le organizzazioni sindacali».
All’articolo 4:
al comma 4, lettera a), le parole: «è di norma definito» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito».
Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4 -bis . (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) – 1. In considerazione dell’incremento dei costi derivanti dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l’aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 21 -quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all’aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
All’articolo 5:
al comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, le parole: «salvo assoluta e motivata incompatibilità» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità»;
al comma 4, alinea, le parole: «non possa proseguire» sono sostituite dalle seguenti: «non possa procedere» e dopo le parole: «soggetto designato,» sono inserite le seguenti: «né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare,».
All’articolo 6:
al comma 1, primo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «, dei criteri» sono sostituite dalle seguenti: «, e dei criteri»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
All’articolo 7:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l’accesso» sono inserite le seguenti: «al Fondo»;
al comma 2, le parole: «con il disegno di legge di bilancio,» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;
al comma 6, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7 -bis , pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All’articolo 8:
al comma 1:
all’alinea, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura»;
alla lettera d), le parole: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;
al comma 4, lettera c), le parole: «del 2020 nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020 nonché» e le parole: «previste dal terzo e dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal terzo e dal quarto periodo»;
al comma 5:
alla lettera a) sono premesse le seguenti: «0a) all’articolo 30, comma 8, dopo le parole: “e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici” sono inserite le seguenti: “nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
0a-bis) all’articolo 36, comma 1, le parole: “Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50”»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) all’articolo 46, comma 1, lettera a) , dopo le parole: “gli archeologi” sono aggiunte le seguenti: “professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite”;
a-ter) all’articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “per quali consorziati il consorzio concorre;” sono inserite le seguenti: “qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) , è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;”;
a-quater) all’articolo 59, comma 1, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,”»;
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) all’articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: “salvo quanto disposto nel presente articolo” sono aggiunte le seguenti: “e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
c-ter) all’articolo 151, comma 3:
1) le parole: “il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può” sono sostituite dalle seguenti: “lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,”;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
c-quater) all’articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all’amministrazione concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici”»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell’ iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 115:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: “delle attività di valorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero mediante l’affidamento di appalti pubblici di servizi”;
2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “di cui all’articolo 114” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l’equilibrio economico e finanziario della gestione”;
b) all’articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Qualora l’affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera vv) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria”»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «emergenza epidemiologica COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza epidemiologica da COVID-19»;
al comma 9, le parole: «emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente».
Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) — 1. All’articolo 6, comma 1, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: “di centrali di committenza di altre regioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla centrale di committenza della regione Calabria”».
All’articolo 9:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «per la cui realizzazione o completamento si rende necessario» sono sostituite dalle seguenti: «per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria», al secondo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni», al quarto periodo, le parole: «della loro individuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell’individuazione di tali interventi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le parole: «tempestiva richiesta del Commissario » il segno di interpunzione: «,» è soppresso;
alla lettera d), capoverso 4, le parole: «in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,» sono soppresse;
alla lettera e), capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: «territoriale interessata» sono inserite le seguenti: «, dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al comma 9 dell’articolo 4 -ter del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: “opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea” sono aggiunte le seguenti: “e con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 3 -bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”»;
al comma 2, le parole: «decreto-legge 11 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 settembre 2014»;
al comma 3, dopo le parole: «dall’articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo».
All’articolo 10:
al comma 1:
all’alinea, dopo le parole: «rigenerazione urbana, » sono inserite le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) all’articolo 2-bis, il comma 1 -ter è sostituito dal seguente: “1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”»;
alla lettera b):
al numero 1), alle parole: «Nell’ambito» è premesso il seguente segno di interpunzione: «.» e le parole: «n. 42.”» sono sostituite dalle seguenti: «n. 42”;»;
al numero 2), al primo periodo, le parole: «con diversa» sono sostituite dalle seguenti: «con diversi» e il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria»;
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) alla lettera e) , il capoverso e.5) è sostituito dal seguente: “e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte , camper , case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) all’articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 -bis . Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”»;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili.”;
alla lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) il comma 1 -bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”»;
alla lettera h) , capoverso 4-bis, dopo le parole «rigenerazione urbana,» sono inserite le seguenti: «di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo,»;
dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l’articolo 23 -ter è aggiunto il seguente: “Art. 23-quater. (Usi temporanei) — 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola:
a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale”»;
alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole: «ovvero, con apposita dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con apposita dichiarazione»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «p-bis) all’articolo 94:
1) al comma 1, la parola: “scritta” è soppressa;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta”;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”;
4) al comma 3, le parole: “, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2,” sono soppresse;
p-ter) all’articolo 94 -bis , comma 3, la parola: “scritta” è soppressa;
p-quater) all’articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell’esercizio dell’attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all’articolo 94, comma 2-bis”»;
al comma 2, le parole: «requisiti igienico sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti igienico-sanitari» e le parole: «della presentazione e rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «della presentazione e del rilascio»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di un anno e di tre anni» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3 -bis , del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma»;
al comma 6, terzo periodo, le parole: «gli interventi della ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di ricostruzione», le parole: «sono autorizzati » sono sostituite dalle seguenti: «sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia,» e dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n. 156» sono aggiunte le seguenti: «, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni»;
al comma 7, lettera b), numero 1), capoverso a-ter ), le parole: «pari ad almeno il 20 per cento dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno il 10 per cento dei soci»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2 -bis sono aggiunti i seguenti: “2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, l’accertamento della conformità di detti progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, l’accertamento di cui al primo periodo è effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l’accertamento di cui al comma 2 -quater produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell’autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall’accertamento positivo di cui al comma 2 -quater sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 o comma 8 -ter , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere k) , l) , o) e r) , del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all’articolo 23 -ter , comma 1, lettere a) , a -bis ), b) e c) , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10 -bis . (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive) — 1. L’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: “Art. 41 (L). (Demolizione di opere abusive) — 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione”».
All’articolo 11:
al comma 2, al quinto periodo, le parole: «e 200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di 200.000 euro» e, all’ultimo periodo, le parole: «Ministero medesimo.. » sono sostituite dalle seguenti: «Ministero medesimo.»;
al comma 3, le parole: «e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e per il turismo»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-bis. Al comma 3 dell’articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Successivamente all’accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione”.
3-ter. All’articolo 3 -bis , comma 4 -bis , del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”».
Nel capo II del titolo I, dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) — 1. All’articolo 14 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 -bis , le parole: “, sulla base del progetto definitivo,” sono soppresse;
b) all’ultimo periodo del comma 3 -bis .1, le parole: “a cura di soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3 -quater del presente articolo e all’articolo 15, commi 1 e 2”.
2. All’articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “al 30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al termine perentorio del 30 novembre 2020”».
All’articolo 12:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”»;
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «rendono pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”,» e, al secondo periodo, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e dopo le parole: «di conclusione dei procedimenti» sono inserite le seguenti: «, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione»;
al numero 2), capoverso 8 -bis , le parole: «comma 3 e 6 -bis » sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 6 -bis , primo periodo»;
dopo la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) nel capo IV -bis , dopo l’articolo 21-nonies è aggiunto il seguente: “Art. 21-decies. (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) — 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all’amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l’amministrazione o l’ente che abbia adottato l’atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza del proponente, l’amministrazione procedente trasmette l’istanza all’amministrazione o all’ente che ha emanato l’atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l’atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l’adozione dell’atto stesso, l’amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14 -quater e 14 -quinquies della presente legge e dell’articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”».
Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. (Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro) — 1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all’articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.
2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all’articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.
3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione”;
3) al comma 3, dopo le parole: “attestato da apposito verbale,” sono inserite le seguenti: “oppure in caso di rigetto del ricorso,” e le parole: “, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con” sono soppresse;
4) il comma 4 è abrogato;
b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: “Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo) — 1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto”».
All’articolo 13:
al comma 1, alinea, le parole: «di adottare lo strumento» sono sostituite dalle seguenti: «adottare lo strumento».
All’articolo 14:
al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «per l’attuazione della regolazione europea» sono inserite le seguenti: «nonché gli oneri volti a disincentivare attività inquinanti» e le parole: «all’articolo della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 14 della legge».
All’articolo 15:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre»;
alla lettera b):
al capoverso 1-bis, alinea, le parole: «dall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » e le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali » sono sostituite dalle seguenti: «sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali»;
al capoverso 1 -ter , le parole: «Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri » e le parole: «Unione delle province italiane» sono sostituite dalle seguenti: «Unione delle province d’Italia»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. All’articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “i compensi” sono inserite le seguenti: “e le prestazioni”»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. All’articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: “su altra documentazione illustrativa” sono inserite le seguenti: “, anche in formato digitale,”».
Al capo I del titolo II, dopo l’articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-bis. (Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53) — 1. All’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: “segretari delle procure della Repubblica,” sono inserite le seguenti: “gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,”.
Art. 16-ter. (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero) — 1. All’articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 -quater è inserito il seguente: “1 -quinquies . Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel Comune di Campione d’Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero”.
2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all’Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.
Art. 16-quater. (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) — 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’archivio di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto nazionale di previdenza sociale.
Art. 16-quinquies. (Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) — 1. All’articolo 54, comma 4-bis , primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: “da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I” sono inserite le seguenti: “e di fase II”».
All’articolo 17:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il termine di tre mesi di cui all’articolo 259, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell’articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 2, le parole: «qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. All’articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “in centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2020”.
4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell’interno dell’approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1 -ter dell’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo (UTG) territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all’articolo 35 -quinquies , comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l’anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020».
Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ) — 1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all’articolo 1, comma 791, lettera a) , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “nell’Anagrafe tributaria” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,”».
All’articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «29 marzo 2012 n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «29 marzo 2012, n. 49”»;
alla lettera c), le parole: «Fino al 31 dicembre 2020,» sono soppresse;
alla lettera d), dopo le parole: «professore ordinario » sono inserite le seguenti: «di ruolo»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) all’articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all’università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all’attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all’articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all’articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorie protette”»;
alla lettera e), le parole: «conferire, ovvero rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno,» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno»;
alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: «del le risorse» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse»;
dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) all’articolo 24, comma 9 -ter , il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b) , del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell’ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b) , possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità”;
f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f -bis ) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell’ambito della durata triennale del contratto»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L’articolo 16, comma 3, lettera h) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
1-ter. L’articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è abrogato»;
al comma 2:
all’alinea, le parole: «dopo il comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2»;
al capoverso, la numerazione: «10-bis» è sostituita dalla seguente: «2-bis» e, all’ultimo periodo, la parola: «10» è sostituita dalla seguente: «9»;
al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» sono aggiunte le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualità dell’offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze»;
al comma 6, le parole: «Conferenza dei rettori e dell’università» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza dei rettori delle università italiane»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. All’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca” e le parole: “dell’ammissione al concorso e della nomina” sono sostituite dalle seguenti: “dell’inserimento in graduatoria e dell’assunzione dopo il superamento di concorso pubblico”.
6-ter. L’assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all’articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell’università e della ricerca con l’obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l’assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.
6-quater. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all’anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.
6-quinquies. All’articolo 25, comma 4 -novies , secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “della legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”».
All’articolo 20:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “due”»;
al comma 3, le parole: «e le ulteriori attività» sono sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori attività»;
al comma 6, dopo le parole: «ruoli speciali antincendio » è inserita la seguente: «boschivo»;
al comma 10, le parole: «con quello appartenente» sono sostituite dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»;
al comma 11, le parole: «al presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;
al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»;
al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali » il segno di interpunzione: «,» è soppresso.
Nel capo III del titolo II, dopo l’articolo 20 è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis. (Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) — 1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della Motorizzazione civile, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di “addetto” a quella di “assistente”, ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018, recante “Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, è ammesso all’esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 21:
al comma 2, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Nel capo I del titolo III, all’articolo 24 è premesso il seguente:
«Art. 23-bis. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) — 1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull’organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020».
All’articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), numero 6), le parole: «all’articolo 3-bis, comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1-ter del presente articolo»;
alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole: «del. decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;
alla lettera e), numero 6), le parole: «on-line», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «in rete».
Dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. (Semplificazione nell’accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali) — 1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l’evasione e di ridurre l’utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.
2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l’attuazione del comma 1, anche per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:
a) l’interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;
b) l’interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi di pagamento elettronico, secondo princìpi di trasparenza e libera concorrenza.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 25:
al comma 1, lettera d) , la parola: «erogate» è soppressa;
al comma 2, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».
All’articolo 26:
al comma 2, lettera c) , le parole: «attività ad essi affidati» sono sostituite dalle seguenti: «attività ad essi affidate»;
al comma 3, quinto periodo, le parole: «dipendenti delegati ad attestare» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenti incaricati di attestare»;
al comma 13, alinea, le parole: «al destinatario e delegato» sono sostituite dalle seguenti: «al destinatario e al delegato»;
al comma 15, lettera a) , le parole: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e le parole: «semplicità dì consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «semplicità di consultazione»;
al comma 17, lettera c) , le parole: «o comunque di ogni altro procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque agli atti di ogni altro procedimento».
All’articolo 27:
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”».
Dopo l’articolo 27 è inserito il seguente:
«Art. 27-bis. (Modifica all’articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell’identificazione degli acquirenti di S.I.M.) — 1. All’articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. L’obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilità di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet”».
All’articolo 28:
al comma 1, lettera c) , alinea, la parola: «1-bisè» è sostituita dalle seguenti: «1-bis è».
All’articolo 29:
al comma 1:
alla lettera c), la parola: «novecento» è sostituita dalla seguente: «cinquecento»;
alla lettera e), numero 1), le parole: «al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, alinea»;
al comma 2:
all’alinea, le parole: «legge del 28 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018»;
alla lettera b) , capoverso 491, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» e dopo le parole: «30 giugno 2003, n. 196,», le parole: «nonché previo parere del Garante per la protezione dei dati personali» sono soppresse;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. All’articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7”»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».
Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. (Modifica all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) — 1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell’applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.
Art. 29-ter. (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap) — 1. Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta».
All’articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), le parole: «circolarità anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «circolarità dei dati anagrafici»;
alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «sentito il Garante» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante» e dopo le parole: «dati personali» sono inserite le seguenti: «, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
al comma 2, lettera b) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e si applica a decorrere dall’attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell’interno e di Sogei S.p.a.».
Nel capo I del titolo III, dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30 -bis . (Misure di semplificazione in materia di autocertificazione) — 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sono soppresse;
b) all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e le parole: “, previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse».
All’articolo 31:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), le parole: «promuovendo la consapevolezza dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» sono aggiunte le seguenti: «, previa informazione alle organizzazioni sindacali»;
al numero 2), capoverso 3-ter, le parole: «promuovendo la consapevolezza dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» sono aggiunte le seguenti: «, previa informazione alle organizzazioni sindacali»;
alla lettera d), le parole da: «le parole» fino a: «nonché,» sono soppresse;
dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. All’articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente”»;
al comma 3, dopo le parole: «nell’ambito del Dipartimento» sono inserite le seguenti: «per l’amministrazione generale,»;
al comma 4, le parole: «sulla scorta» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «centrale di committenza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All’articolo 32:
al comma 1, capoverso Art. 13-bis:
al comma 1, le parole: «sentita l’AgID» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti l’AgID»;
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica»;
al comma 3, le parole: «e, possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «e possono avvalersi»;
al comma 4, le parole: «e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «e nello sviluppo» e le parole: «dati e informazioni necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «dati e informazioni necessari».
All’articolo 33:
al comma 1, lettera b), capoverso Art. 50 -quater, comma 1,dopo le parole: «amministrazione concedente» sono inserite le seguenti: «, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell’articolo 50,».
All’articolo 34:
al comma 1, capoverso Art. 50-ter:
al comma 3, le parole: «ordine e sicurezza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici»;
al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del dirittodovere all’istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa».
All’articolo 35:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 1 -ter , le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133» e le parole: «lettera a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e c) »;
alla lettera d) , capoverso 4, le parole: «legge 18 novembre 2019, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 novembre 2019, n. 133»;
alla lettera e) , capoverso 4 -bis , le parole: «ordine e sicurezza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ordine e sicurezza pubblici».
All’articolo 36:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «, pubblici e privati,» e, al secondo periodo, le parole: «è indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati» e le parole: «sono specificate» sono sostituite dalle seguenti: «sono specificati»;
al comma 2, ultimo periodo, le parole: «sia soggetta » sono sostituite dalle seguenti: «sia soggetto».
All’articolo 37:
al comma 1:
all’alinea, le parole: «nel CAD» sono sostituite dalle seguenti: «nel predetto Codice»;
alla lettera b) , il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 -ter , sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”»;
alla lettera e) , capoverso 7-bis, al secondo periodo, le parole: «commina la sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «applica la sanzione» e, al terzo periodo, le parole: «a norma dell’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 5» e dopo le parole: «19 marzo 2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013»;
al comma 2, capoverso 2, il settimo e l’ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
alla rubrica, la parola: «Amministrazione» è sostituita dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni».
Nel capo IV del titolo III, dopo l’articolo 37 è aggiunto il seguente:
«Art. 37-bis. (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio) — 1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia».
All’articolo 38:
al comma 1:
alla lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le parole: «situazioni di emergenza, sicurezza»
sono sostituite dalle seguenti: «situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) all’articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8) è aggiunto il seguente: “2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70- 03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato”»;
dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) all’allegato 25:
1) all’articolo 33, comma 1, lettera c) , le parole: “di tipologia diversa”, ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis ) nelle ipotesi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c) , numero 2.8 -bis ), del Codice:
1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;
5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale”»;
al comma 2, capoverso 2 -bis , primo periodo, dopo le parole: «a effettuare i controlli» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, capoverso 2 -bis , primo periodo, le parole da: «18 aprile del 2016» fino a «22 gennaio del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004»;
al comma 5, capoverso 1 -ter , le parole: «L’Ente titolare/gestore» sono sostituite dalle seguenti: «L’ente titolare o gestore»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L’articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell’utente, la genuinità della ripresa e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all’articolo 55, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».
Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo) — 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical , che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».
All’articolo 39:
al comma 1, le parole: «200 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».
Dopo l’articolo 39 sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis. (Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it») — 1. All’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l’interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6”;
c) i commi 4 e 5 sono abrogati;
d) al comma 6, le parole: “, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi incluse le modalità per assicurare l’interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l’immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1 -bis e 2”.
2. All’attuazione dell’articolo 18 -ter del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 18 -ter , da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 39-ter. (Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) — 1. All’articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l’attuazione dell’intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo dell’1 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma” e al sesto priodo, le parole: “dal regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto”».
All’articolo 40:
al comma 1, primo periodo, le parole: «nel registro imprese» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro delle imprese»;
al comma 4, le parole: «i quali hanno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni»;
al comma 11, capoverso, le parole: «Ai fini dello scioglimento e cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dello scioglimento e della cancellazione»;
al comma 12, capoverso, le parole: «in quello indicate» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel decreto»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: «12-bis. In conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dell’esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione dei procedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell’articolo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.
12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2492:
1) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in
via telematica, ai fini dell’annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese”;
2) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione”;
b) all’articolo 2495:
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto disposto dal secondo comma”;
2) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere”».
Dopo l’articolo 40 sono inseriti i seguenti:
«Art. 40-bis. (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici) — 1. All’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, la parola: “individuati” è sostituita dalle seguenti: “individuati le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonché”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 40-ter. (Semplificazioni per le attività di recupero dei materiali metallici) — 1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i princìpi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l’Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere
tali attività.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 40-quater. (Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri) — 1. All’articolo 26 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “agli stranieri che intendono effettuare” sono aggiunte le seguenti: “, in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano”;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l’autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l’attestazione dell’avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile”;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall’obbligo della sottoscrizione dell’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 -bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione”».
All’articolo 41:
al comma 1:
al capoverso 2-ter, le parole: «, associano negli atti stessi,» sono sostituite dalle seguenti: «associano negli atti stessi» e le parole: «Dipartimento ella Ragioneria » sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della Ragioneria»;
al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: «Ministro per il SUD» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il Sud» e, al terzo periodo, le parole: «24 dicembre 2007, n. 144» sono sostituite dalle seguenti: «24 dicembre 2007, n. 244»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. All’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , del decretolegge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale all’autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale”».
All’articolo 42:
al comma 3, capoverso, la numerazione: «27-nonies» è sostituita dalla seguente: «27-novies».
All’articolo 43:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «normativa dell’Unione» è inserita la seguente: «europea»;
alla lettera b), le parole: «decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente,»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell’organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell’esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell’importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
7-quater. All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dall’articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull’impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009”»;
alla rubrica, le parole: «della legge 15 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 15 luglio 2011».
Dopo l’articolo 43 sono inseriti i seguenti:
«Art. 43-bis. (Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti) — 1. All’articolo 5 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione ‘Amministrazione trasparente’, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell’Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All’attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Art. 43-ter. (Modifiche alla legge n. 238 del 2016) — 1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, le parole: “1° agosto” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio”;
b) all’articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La menzione ‘superiore’ non può essere abbinata alla menzione ‘novello’, fatte salve le denominazioni preesistenti”;
c) all’articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC”;
d) all’articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea, sotto il coordinamento dell’ICQRF e in raccordo con le regioni. L’attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell’autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni”;
e) l’articolo 46 è abrogato;
f) all’articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Art. 43-quater. (Misure per favorire l’ingresso in agricoltura di giovani imprenditori) — 1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all’articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni”.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall’articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l’assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. All’attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
L’articolo 44 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. (Misure a favore degli aumenti di capitale) — 1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;
b) l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481 -bis del codice civile.
3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
4. All’articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta nel registro delle imprese”;
b) al terzo comma, dopo le parole: “quotate in mercati regolamentati” sono inserite le seguenti: “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”, dopo le parole: “nel mercato regolamentato” sono inserite le seguenti: “o nel sistema multilaterale di negoziazione” e le parole: “cinque sedute” sono sostituite dalle seguenti: “due sedute”;
c) al quarto comma, dopo le parole: “quotate in mercati regolamentati” sono inserite le seguenti: “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione” e dopo le parole: “società di revisione legale.” sono aggiunte le seguenti: “Le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali”».
Dopo l’articolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44 -bis . (Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate) — 1. Al fine di semplificare i criteri per determinare l’elenco delle PMI quotate anche con l’obiettivo di pervenire ad una semplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate, all’articolo 1, comma 1, lettera w -quater .1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero” sono soppresse;
b) le parole: “entrambi i predetti limiti” sono sostituite dalle seguenti: “tale limite”;
c) le parole: “sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti” sono soppresse.
2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in base al solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica per due esercizi successivi a quello in corso».
Dopo l’articolo 45 è inserito il seguente:
«Art 45-bis. (Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni) — 1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.
2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti».
All’articolo 46:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le parole: «Piano Strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico»;
alla lettera b) , numero 2), capoverso a-sexies), le parole: «piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di Sviluppo Strategico» e le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
All’articolo 47:
al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «interessati».
All’articolo 48:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. All’articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: “sono disposti” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere disposti”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdizionali o amministrativi, l’omesso esercizio o gravi irregolarità nell’espletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere il funzionamento dell’Autorità”.
1-ter. All’articolo 5 -bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interesse nazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibili finalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ove presenti”»;
al comma 2, le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo di semplificare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 199, comma 8, le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti” e la parola: “adottato” è sostituita dalla seguente: “adottati”»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell’energia elettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing , all’articolo 34 -bis , comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi”. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, ai conseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffarie dell’energia elettrica»;
alla rubrica, le parole: «e delle Autorità di sistema portuale» sono soppresse e dopo le parole: «della logistica portuale» sono inserite le seguenti: «, di cold ironing».
Dopo l’articolo 48 sono inseriti i seguenti:
«Art. 48-bis. (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616) — 1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) alla lettera c) , la parola: “radiotelegrafica” è sostituita dalla seguente: “radioelettrica” e le parole: “1.600 tonnellate” sono sostituite dalle seguenti: “500 tonnellate”;
2) la lettera d) è abrogata;
b) all’articolo 6:
1) al quarto comma, le parole: “, c) , d)” sono soppresse;
2) l’ultimo comma è sostituito dal seguente: “La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f) dell’articolo 4 non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni”.
Art. 48-ter. (Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche) — 1. All’articolo 178, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: “le ispezioni di cui all’articolo 176” sono inserite le seguenti: “effettuati dai propri funzionari”.
Art. 48 -quater . (Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unità navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell’articolo 329 del codice della navigazione) — 1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilità delle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolare riguardo alle attività dell’Agenzia delle dogane, all’articolo 14 -bis , comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: “agenti raccomandatari,” sono inserite le seguenti: “avvisatori marittimi,”.
2. All’articolo 103 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino alla data del 31 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”.
Art. 48-quinquies. (Zona logistica semplificata) — 1. All’articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell’ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all’Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti”.
2. All’articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017”».
All’articolo 49:
al comma 5:
all’alinea, le parole: «decreto legislativo del 30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile»;
al capoverso 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: “che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing ” sono sostituite dalle seguenti: “che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine”.
5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: “E-bis - Strade urbane ciclabili”;
2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente: “E -bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi”;
b) all’articolo 3, comma 1:
1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti: “12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli”;
2) dopo il numero 58) è aggiunto il seguente: “58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”;
c) all’articolo 7:
1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: “i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E -bis , F o F -bis , ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata ‘doppio senso ciclabile’ ed è individuata mediante apposita segnaletica;
i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) , purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.”;
2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis”;
d) nel titolo I, dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente: “Art. 12-bis. (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) — 1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle predette attività.
2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell’affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento.
5. L’attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all’emissione del verbale da parte del personale, e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
6. Ai fini dell’accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
e) all’articolo 37, il comma 3 è abrogato;
f) all’articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’articolo 85, o a servizio di piazza di cui all’articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’articolo 87, che sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2”;
g) all’articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione”;
h) all’articolo 94:
1) al comma 2, le parole: “procede all’aggiornamento della carta di circolazione” sono sostituite dalle seguenti: “procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226”;
2) al comma 4, dopo le parole: “l’aggiornamento” sono inserite le seguenti: “dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli”;
i) all’articolo 126:
1) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6”;
2) al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8”;
3) dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. La commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell’idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all’Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
l) all’articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.
4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili”;
m) all’articolo 148, dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo”;
n) all’articolo 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i -bis ), qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”;
o) all’articolo 175, comma 2, lettera b) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm 3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente”;
p) all’articolo 180, comma 4, dopo le parole: “e per quelli adibiti a locazione senza conducente” sono inserite le seguenti: “, ovvero con facoltà di acquisto in leasing ,”;
q) all’articolo 182:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane
ciclabili”;
2) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile”;
3) al comma 9-ter, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione”;
r) all’articolo 201, comma 1 -bis , lettera g) , le parole: “attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133 -bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone”.
5-quater. L’articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
5-quinquies. L’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.
5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell’articolo 201, comma 1 -bis , lettera g) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5-septies. All’articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020”;
b) dopo il comma 4 -sexies è aggiunto il seguente: “4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870”.
5-octies. All’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) , della legge 11 gennaio 2018, n. 2” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’installazione della segnaletica lungo l’itinerario ciclo-turistico appenninico dal Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia”;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo”.
5-novies. All’articolo 1, comma 4 -bis , del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: “entro il 31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2021”.
5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5-undecies . All’articolo 4, comma 1, del decretolegge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: “sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
5-duodecies. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133 sono abrogati.
5-terdecies. L’articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato».
Nel capo I del titolo IV, dopo l’articolo 49 è aggiunto il seguente:
«Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione) — 1. Per tutte le operazioni gestite con le procedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, l’intestatario di un veicolo diverso da quelli di cui all’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento di circolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.
2. La restituzione del documento di circolazione originale è subordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazione dell’istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All’articolo 50:
al comma 1:
alla lettera c) , numero 1):
all’alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al capoverso 2-bis, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni», dopo le parole: «tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche » sono inserite le seguenti: «e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe» e le parole: «verifica di assoggettabilità o a VIA» sono sostituite dalle seguenti: «verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA»;
dopo il capoverso 2 -bis sono aggiunti i seguenti: «2-ter. L’individuazione delle aree di cui al comma 2 -bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. 2 -quater . Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 -bis occorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»;
alla lettera d), numero 1), capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: «dell’ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo»;
alla lettera e), numero 2), capoverso 4 -bis , le parole: «è indicato il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.”.» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicati l’autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine”;»;
alla lettera f), capoverso Articolo 19: al comma 2, le parole: «i chiarimenti e le integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «i chiarimenti e le integrazioni richiesti,»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «delle integrazioni richieste» sono sostituite dalle seguenti: «dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti» e il secondo periodo è soppresso;
al comma 4, le parole: «Entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;
al comma 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili » è inserita la seguente: «ulteriori»;
al comma 6, ultimo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell’autorità competente»;
alla lettera i) , numero 3), le parole: «dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indicate da quest’ultima.”, e» sono soppresse;
alla lettera l):
al numero 2), le parole: «ulteriori venti giorni” e» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori venti giorni” e, al secondo periodo,»;
al numero 3), il capoverso 3.2 è soppresso;
alla lettera n): al numero 2), il quarto periodo è soppresso e, al quinto periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
al numero 3), capoverso 7, il quinto periodo è soppresso;
al numero 4), capoverso 8, al primo periodo, dopo le parole: «di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del» e, al secondo periodo, le parole: «e dei titoli abilitativi» sono sostituite dalle seguenti: «e i titoli abilitativi»;
alla lettera o) , il numero 2) è sostituito dai seguenti: «2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”;
2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”»;
dopo la lettera p) sono inserite le seguenti: «p -bis ) all’articolo 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente”;
p-ter) all’articolo 102, comma 1, la parola: “ovvero” è sostituita dalle seguenti: “o, in alternativa”»;
la lettera q) è sostituita dalla seguente: « q) al numero 8) dell’allegato II alla parte seconda, le parole: “di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessi va superiore a 40.000 m 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m 3 ; di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate”»;
alla lettera r) , numero 2), capoverso 5 -quater , la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all’articolo 17 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d’intesa con l’autorità competente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con particolare riferimento a quello operante presso la direzione generale competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A tal fine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta Scuola, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare riconosce all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale un contributo pari ad euro 300.000 per l’anno 2020 e ad euro 700.000 a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 300.000 per l’anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:
«Art 50-bis. (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali) — 1. All’articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m -sexies ) è aggiunta la seguente: “m-septies) l’autorizzazione unica di cui agli articoli 52 -bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli atti che definiscono l’intesa Stato-regione”».
All’articolo 52:
al comma 1, capoverso Art. 242-ter ,comma 4:
alla lettera a), dopo le parole: «mediante un Piano di indagini preliminari» è inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
alla lettera c) , le parole: «gestione rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dei rifiuti»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis ) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4 -bis dell’articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 242».
Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. (Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) — 1. Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2023”».
All’articolo 53:
al comma 1:
al capoverso 4-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente o dell’autorità competente» e le parole da: «da avviare» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell’autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso»;
il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario effettuare un’analisi di rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’articolo 242 sono comunque prestate per l’intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “Ai fini della perimetrazione del sito” sono inserite le seguenti: “, inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,”;
b) al comma 4, le parole: “può avvalersi anche dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interessate” sono sostituite dalle seguenti: “si avvale per l’istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)”.
2-ter. All’articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “ai sensi dell’articolo 250” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5” e dopo le parole: “L’onere reale viene iscritto” sono inserite le seguenti: “nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio”.
2-quater. All’articolo 306 -bis , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: “Salvo che la transazione avvenga in sede giudiziale a norma dell’articolo 185 del codice di procedura civile,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “in sede amministrativa”»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: “9 -bis . È individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l’area interessata dalla presenza di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell’Area vasta di Giugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazione della predetta area.
9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza la volturazione dell’autorizzazione di cui all’articolo 242, commi 4 e 6”».
All’articolo 54:
al comma 2, le parole: «delle regioni interessate e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni e delle province autonome interessate»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. All’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: “sono sottoposti” sono inserite le seguenti: “alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all’articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica”»;
al comma 3:
al capoverso 4-bis, le parole: «Nelle more dell’adozione dei piani ai sensi dell’articolo 67, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti», dopo le parole: «realizzazione di interventi» è inserita la seguente: «collaudati» e le parole: «con proprio atto dall’Autorità di bacino distrettuale» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio atto dal Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale»;
al capoverso 4-ter, le parole: «l’Autorità di bacino distrettuale può adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi di competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati».
All’articolo 55:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: «al comma 3,» sono inserite le seguenti: «il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna” e» e dopo le parole: «nonché dell’ente parco interessato» sono inserite le seguenti: «, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica»;
dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parità di genere”»;
alla lettera e):
al capoverso 1-bis, le parole: «se richiesta dello stesso ente parco. “L’ente parco”» sono sostituite dalle seguenti: «se richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l’eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L’Ente parco» e le parole: «a legislazione vigente”» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;
al capoverso 1 -quater , le parole: «tali beni in uso a terzi dietro il pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «i beni demaniali di cui al comma 1-bis , dietro il pagamento»;
al comma 2, le parole: «a partire» sono soppresse;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. All’articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,” sono inserite le seguenti: “nonché nelle aree marine protette,” e le parole: “alle micro, piccole e medie imprese” sono sostituite dalle seguenti: “alle micro e piccole imprese”;
b) al comma 3, le parole: “avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all’interno di una ZEA” sono sostituite dalle seguenti: “avere la sede operativa all’interno di una ZEA o operare all’interno di un’area marina protetta”.
3-ter. All’articolo 4 -ter , comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: “micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all’interno di una ZEA” sono sostituite dalle seguenti: “micro e piccole imprese con sede operativa all’interno di una ZEA”».
Nel capo II del titolo IV, dopo l’articolo 55 è aggiunto il seguente:
«Art. 55-bis. (Semplificazioni per interventi su impianti sportivi) — 1. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di documenti che non siano già in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.
1-ter. Nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis , il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell’intervento”».
All’articolo 56:
al comma 1:
alla lettera c), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;
alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis:
al comma 3, le parole: «sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo», sono sostituite dalle seguenti: «sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali»;
al comma 4, le parole: «mediante mezzo cartaceo » sono sostituite dalle seguenti: «in formato cartaceo» e la parola: «igienicosanitarie» è sostituita dalla seguente: «igienico-sanitarie»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di usufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;
al comma 3, dopo le parole: «titolari di impianti che beneficiano» sono inserite le seguenti: «o che hanno beneficiato», le parole: «decreto-legge 23 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 23 dicembre 2013» e le parole: «. Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima»;
al comma 5, dopo le parole: «dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare» sono inserite le seguenti: «, con progetti di intervento sullo stesso sito,»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: “i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell’amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:
1) non è necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzione dell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, purché l’impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell’amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell’amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la parte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda”»;
al comma 7: alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) al comma 1, le parole: “incentivi nel settore elettrico e termico” sono sostituite dalle seguenti: “incentivi nei settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica”»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti” sono sostituite dalle seguenti: “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti”»;
alla lettera b) , alle parole: «Nei casi» è premessa la seguente numerazione: «3-bis.»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni”.
8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 36, comma 5, del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differita al 31 dicembre 2020».
All’articolo 57:
dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) , la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica»; il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. All’articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h -bis ) è sostituita dalla seguente: “h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”»;
al comma 6, le parole: «l’installazione la realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: «l’installazione, la realizzazione»;
al comma 8, le parole: «un’area o insieme» sono sostituite dalle seguenti: «un’area o un insieme»;
al comma 10, le parole: «per l’intero periodo agevolato » sono sostituite dalle seguenti: «, per l’intero periodo per cui è stata concessa l’agevolazione,»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. All’articolo 17 -terdecies , comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: “ad esclusiva trazione elettrica,” sono inserite le seguenti: “ovvero a trazione ibrida con l’installazione di motori elettrici,”»;
al comma 15, le parole: «del Ministero e delle infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero delle infrastrutture».
All’articolo 58:
al comma 1, capoverso Art. 35, comma 1, dopo le parole: «Stati membri» sono inserite le seguenti: «dell’Unione europea»;
al comma 3, le parole: «dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)».
All’articolo 59:
il comma 1 è soppresso.
All’articolo 60:
al comma 2, le parole: «del decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
al comma 3, alinea, le parole: «1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno»;
al comma 4: la lettera a) è soppressa;
alla lettera c): al capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: «o in concomitanza con l’apertura del cantiere o della relativa pista» sono soppresse e le parole: «di cui al citato articolo 25, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato articolo 25, comma 9» e l’ultimo periodo è soppresso;
al capoverso 2-ter, l’ultimo periodo è soppresso.
al comma 5: all’alinea, le parole: «sono appartate» sono sostituite dalle seguenti: «sono apportate»;
la lettera a) è soppressa;
al comma 7, dopo le parole: «personale docente» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 6 è abrogato;
b) all’articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas il servizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio”;
c) all’articolo 12, il comma 11 -bis è sostituito dal seguente: “11 -bis . Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell’Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all’approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza”».
Dopo l’articolo 60 è inserito il seguente:
«Art. 60-bis. (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio) — 1. Al fine di consentire l’avvio di iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO 2 ) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: “Conferenza Stato-regioni” sono inserite le seguenti: “per la parte in terraferma”;
b) all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle more dell’individuazione delle aree di cui al comma 1, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per i quali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO 2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. I programmi sperimentali che interessano un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a valutazione ambientale”;
c) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologico di CO 2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7 -bis , comma 2 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che comprendono la cattura di flussi di CO 2 in impianti esistenti, la realizzazione delle infrastrutture per il trasporto di CO 2 e il successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di CO 2 possono essere definiti con appositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponenti e il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni interessate».
All’articolo 62:
al comma 1:
al capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «o modifica di opere civili esistenti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio»;
al capoverso 2-quater:
alla lettera a), dopo le parole: «in corso di dismissione » è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», la parola: «300MW» è sostituita dalle seguenti: «300 MW» e dopo le parole: «in servizio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b) , le parole: «all’articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:
1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;
2) procedura di modifica ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già realizzato e l’impianto di accumulo elettrochimico comporti l’occupazione di nuove aree rispetto all’impianto esistente;
3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree»;
alla lettera d), primo periodo, le parole: «previsioni di legge esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «previsioni di legge vigenti», dopo le parole: «prevenzione degli incendi» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dal parte del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del gestore».
Dopo l’articolo 62 sono inseriti i seguenti:
«Art. 62-bis. (Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640) — 1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nel settore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeutiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediante l’acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a. (SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui al comma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante una perizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell’acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolo sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.
4. Le modalità con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attività di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle proposte di Acquirente unico S.p.a.. L’ammontare del contributo di cui all’articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonché della SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest’ultima.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed è stabilita la data entro la quale diviene effettiva l’operatività di Acquirente unico Spa e a partire dalla quale quest’ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articolo prevedendo l’obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte.
6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;
b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.
Art. 62-ter. (Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) — 1. All’articolo 11 -ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9 -bis . Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di economicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi, l’ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell’anno precedente”.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All’articolo 63:
il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall’ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategia dell’Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall’articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e regionali. La sezione B del programma è destinata al sostegno della realizzazione di piani forestali d’indirizzo territoriale, per ambiti subregionali omogenei, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo»;
al comma 2, le parole: «o il ripristino» sono sostituite dalle seguenti: «o di ripristino» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica per favorire nel contempo l’uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico, il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità»;
al comma 3, le parole: «è adottato previa intesa» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell’Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «e 50 milioni per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 50 milioni di euro per l’anno 2021» e, al secondo periodo, le parole: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto» sono sostituite dalle seguenti: «risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sede di riparto».
Dopo l’articolo 63 è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari) — 1. All’articolo 30 -bis , comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria,” sono soppresse».
All’articolo 64:
al comma 1, lettera a), le parole: «cicli industriali » sono sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi»;
al comma 2, alinea, le parole: «nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio» e le parole: «ai termini e condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini e alle condizioni»;
al comma 5, le parole: «con il decreto di cui all’articolo 1, comma 88, terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui all’articolo 1, comma 88, quarto periodo» e le parole: «con la legge di approvazione del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con la legge di bilancio»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. All’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “partenariato pubblico-privato” sono inserite le seguenti: “e anche realizzati con l’intervento di università e organismi privati di ricerca”».
Dopo l’articolo 64 sono inseriti i seguenti:
«Art. 64-bis. (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione) — 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all’INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’INAIL definisce la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un’apposita relazione tecnica relativa all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 64-ter. (Clausola di salvaguardia) — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Vedi anche: