Circolare - 03/05/2022 - Prot. n. 14235 - Integrazione FAQ CQC
OGGETTO: A) Allegato 19 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021” – errata corrige
B) Integrazione FAQ CQC di cui alla circolare prot. n. 3854 dell’8 febbraio 2022
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 14235 del 3 maggio 2022
Oggetto: A) Allegato 19 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021” – errata corrige
B) Integrazione FAQ CQC di cui alla circolare prot. n. 3854 dell’8 febbraio 2022
A) Allegato 19 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021” – errata corrige
È stato riscontrato un errore materiale nell’allegato 19, recante “Tabella delle ore di lezione per ciascun punto del programma di qualificazione inziale”, della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021”, limitatamente al programma di qualificazione iniziale ordinario.
In particolare:
- la somma delle ore relative agli obiettivi dell’area della circolazione stradale che, ai sensi del DM 30 luglio 2021 deve essere pari a 135, totalizza invece 136 ore;
- la somma delle ore relative agli obiettivi dell’area medica che, ai sensi del DM 30 luglio 2021 deve essere pari a 35, totalizza invece 34 ore.
Pertanto, correggendo l’errore su indicato, si dispone che nell’allegato 19 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021:
- nel paragrafo 1.2 dell’area circolazione stradale le parole “ORE 36/18” sono sostituite dalle seguenti “ORE 35/18”;
- nel paragrafo 3.4 dell’area medica le parole “ORE 6/3” sono sostituite dalle seguenti: “ORE 7/3”.
B) Integrazione FAQ CQC di cui alla circolare prot. n. 3854 dell’8 febbraio 2022
Come già anticipato con la circolare prot. n. 3854 dell’8 febbraio 2022, si provvede di seguito ad implementare le FAQ in materia di CQC, inaugurate con la predetta circolare, al fine di fornire un contributo all’interpretazione uniforme delle disposizioni in materia.
A tal fine si riprende la numerazione delle stesse ripartendo dal quesito n. 18:
n. 18) Le disposizioni in materia di compresenza sono applicabili con riferimento ad allievi iscritti ad un corso di qualificazione ordinario ed un corso di qualificazione accelerato?
La risposta è negativa: in tal senso si sottolinea come nella seguente istruzione “è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un medesimo soggetto”, di cui alla citata circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, la congiunzione disgiuntiva “ovvero” qualifica come alternativi i casi di compresenza relativi alle varie tipologie di corsi di qualificazione iniziale ordinari ed i casi di compresenza relativi alle varie tipologie di corsi di qualificazione iniziale accelerati. Diversamente ritenendo, del resto, un programma di qualificazione iniziale ordinario (280h) si risolverebbe nella mera proposizione, per due volte, del medesimo programma di qualificazione iniziale accelerato (140h).
n. 19) Fermo restando che la compresenza è, tra l’altro, possibile se nel caso di lezioni relative a parti di programma comune tra più corsi, come precisati nel quesito precedente, e purché non si tratti di lezioni relative a moduli già avviati, è possibile la compresenza in occorrenza dell’inizio delle lezioni relative ad uno degli obiettivi che compongono una singola “area” tematica, senza attendere la fine della stessa?
La risposta è affermativa.
n. 20) Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione iniziale sono iscritti nell’apposito registro conforme al modello di all'allegato 7 della circolare prot. n. 31895 del 15/10/2021. Occorre realizzarne un registro per ogni corso oppure è possibile creare un registro di iscrizione con più fogli, utili al predetto scopo, riportando il campo previsto dall'allegato 7 "data avvio del corso ____/____/________", ove ne ricorra il caso?
La risposta è affermativa: il modello di cui all’allegato 7 è strutturato per l’iscrizione, al massimo, di 25 allievi conformemente al dettato dell’articolo 12, comma 16, del DM 30.7.2021. Pertanto è possibile realizzare un registro delle iscrizioni al corso di qualificazione iniziale che consti di più fogli tali che, dopo ciascun gruppo di 25 righe, utili alla registrazione dei dati al massimo di 25 allievi, ci sia un’interruzione di pagina ed, in quella successiva, siano nuovamente riportati i seguenti dati:
“REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
data avvio del corso ____/____/________
(compilare barrando, per ogni scelta, solo la casella corrispondente alla situazione che ricorre)
◊ Autoscuola ________________________________________________________________________
◊ Centro di istruzione automobilistica ____________________________________________________
◊ Ente ______________________________________________________________________________”.
Le medesime istruzioni valgono anche per il registro di iscrizione ai corsi di formazione periodica di cui all’allegato 13 della circolare prot. n. 31895 del 15/10/2021, con l’avvertenza che in tal caso, le righe utili alla registrazione degli allievi sono al massimo 35.
Pertanto, è possibile realizzare un registro delle iscrizioni al corso di formazione periodica che consti di più fogli tali che, dopo ciascun gruppo di 35 righe, utili alla registrazione dei dati al massimo di 35 allievi, ci sia un’interruzione di pagina ed, in quella successiva, siano nuovamente riportati i seguenti dati:
“REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
data comunicazione avvio del corso ____/____/________
(compilare barrando, per ogni scelta, solo la casella corrispondente alla situazione che ricorre)
◊ Autoscuola______________________________________________________________________
◊ Centro di istruzione automobilistica__________________________________________________
◊ Ente ___________________________________________________________________________
◊ Azienda_________________________________________________________________________”.
n. 21) Un conducente titolare di patente di guida di categoria C1 e di una CQC merci, può successivamente conseguire una patente di categoria C prima del compimento dei 21 anni (in deroga ai limiti anagrafici)?
La risposta è ovviamente affermativa: la qualificazione CQC merci posseduta risulterà annotata in corrispondenza della categoria C conseguita e, se il corso di qualificazione iniziale svolto era di tipo accelerato, recherà il codice 107 fino al compimento dei 21 anni.
n. 22) Un conducente titolare di patente di guida di categoria C in deroga ai limiti anagrafici e di una CQC merci conseguita all’esito di un corso di qualificazione inziale accelerato (CQC con codice 107), per conseguire una CQC merci senza limitazioni prima del compimento del 21esimo anno deve seguire un corso di qualificazione iniziale ordinario e superare il relativo esame?
La risposta è affermativa: dispone in tal senso l’articolo 18, co. 2, del d.lgs. n. 286 del 2005 e succ. mod., conformemente al combinato disposto di cui agli artt. 3, paragrafo 1, lett. a), 5, par. 2, lett. a), punto i), e 6, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2003/59/CE e succ. mod..
Per mera completezza espositiva si rappresenta che la citata direttiva dispone che un corso di corso di qualificazione iniziale ordinario “si conclude con il superamento dell’esame di cui all’allegato I, sez. 2, punto 2.1” e che un corso di qualificazione iniziale accelerato “si conclude con l’esame di cui all’allegato I, sez. 2”: in ogni caso “A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.”.
I corsi di qualificazione iniziale cd. “di integrazione” sono previsti solo il caso di “conducente che ha ottenuto il certificato di idoneità professionale di cui alla direttiva 96/26/CE” (cfr. art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE e succ.mod.).
Per queste ragioni si ritiene che il quesito prospetti un caso sostanzialmente “di scuola”.
Infine si rappresenta che, ad una migliore riflessione sulla ratio delle disposizioni in materia di rilevazione delle presenze e comunicazione delle assenze all’inizio delle lezioni giornaliere ed alla ripresa delle stesse, dopo un blocco di due o tre ore, la risposta fornita alla FAQ n. 5 della circolare prot. n. 3854 dell’8 febbraio 2022 è da ritenersi errata. Essa è pertanto così sostituita:
n. 5) Nel caso in cui nessun allievo sia assente alla lezione di un corso di qualificazione iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica CQC, deve comunque essere inviato il modulo di rilevazione delle assenze di cui agli allegati 9, 9-bis e 16, della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – “Manuale CQC 2021”?
La risposta è affermativa.
Ing. Pasquale D’Anzi
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