Circolare - 13/05/2022 - Prot. n. 3738 - Accesso alla professione
OGGETTO: Attuazione del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO
DIVISIONE 5
(Accesso alla professione ed al mercato del trasporto di merci
Autotrasporto di merci in ambito del diritto dell'Unione Europea)
Circolare prot. n. 3738 del 13 maggio 2022
OGGETTO: Attuazione del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI
L'articolo 2, comma 227 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), attuato attraverso successivi decreti e circolari, ha imposto l'obbligo alle imprese che intendevano esercitare la professione di trasportatore su strada di merci, ai fini dell'iscrizione al solo Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di effettuare il c.d. "accesso al mercato", dimostrando di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, di altra impresa che abbia cessato l'attività, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore nel complesso a 80 tonnellate.
L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1055, nel modificare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ha soppresso il comma 2 di quest'ultimo articolo, che consentiva agli Stati membri di imporre requisiti supplementari per l'accesso alla professione.
Pertanto, non è più consentito applicare alle procedure di accesso alla professione quanto previsto dal sopra descritto articolo 2, comma 227 della legge n. 244/2007 e dai relativi decreti e circolari applicative nonché quanto previsto dall'articolo 11, comma 6-quinquies del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 come convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
In tale contesto, imprese che hanno avuto l'accesso al mercato, precedentemente alla data della presente circolare, con veicoli appartenenti ad una determinata categoria EURO, possono immatricolare e/o utilizzare veicoli di qualsiasi categoria EURO.
Dal punto di vista operativo, quindi, ne consegue che la procedura di accesso alla professione di trasportatore su strada comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento, secondo le modalità già adottate e i criteri già noti sulla base di precedenti decreti e circolari riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, con gli aggiornamenti previsti dal decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. n. 145 e dalla presente circolare.
DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DELLO STABILIMENTO
L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1055 ha sostituito integralmente l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, ridefinendo le condizioni relative al requisito dello stabilimento.
Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), salvo l'utilizzo di terminologia parzialmente differente, nulla sostanzialmente è stato modificato rispetto alla vigente disciplina. Di conseguenza rimangono ferme anche le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità prot. n. 3 del 25 gennaio 2012 in relazione ai luoghi di conservazione della documentazione inerente l'impresa.
Per quanto riguarda la condizione relativa alla disponibilità di veicoli (articolo 5, paragrafo 1, lettera e)), si precisa che, in attesa dell'applicazione dell'obbligo di registrazione al REN dei veicoli in disponibilità a titolo di noleggio senza conducente e dell'emanazione della nuova direttiva europea in materia, l'impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale.
Si precisa che, in attesa di eventuali ulteriori disposizioni legate all'entrata in vigore della nuova direttiva europea in materia di noleggio senza conducente nel settore del trasporto stradale di merci, la disponibilità del veicolo, detenuto a tale titolo, necessario ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, deve essere dimostrata, su base continuativa, attraverso un contratto, della durata di almeno sei mesi, registrato nelle forme previste presso l'Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda, invece, la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato, rimane fermo quanto previsto dalla circolare n. 4/2011 della DGTSI del 7 dicembre 2011 prot. 26473.
Relativamente alla condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera t), la nuova definizione fa riferimento all'attività amministrativa e commerciale svolta dall'impresa di trasporto nei locali cui si riferisce la lettera a) del medesimo articolo e paragrafo e all'attività di gestione dei veicoli con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di stabilimento. Tale dizione, non facendo più esplicito riferimento ad una "sede operativa", come nella versione originale del corrispondente articolo 5, paragrafo l, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009, induce a ritenere che non sia più necessario per l'impresa indicare un luogo dove viene effettuata l'attività di natura tecnica relativa alla gestione dei veicoli, ma è sufficiente dichiarare che la gestione di cui sopra si svolge all'interno dello Stato membro di stabilimento. Tale considerazione si riflette sul contenuto della dichiarazione relativa allo stabilimento che l'impresa deve produrre in sede di richiesta dell'autorizzazione di accesso alla professione e in sede di aggiornamento delle condizioni per il riconoscimento del requisito dello stabilimento in caso di imprese già iscritte al REN, come più sotto meglio esplicitato.
Per quanto concerne le lettere c) e d) del medesimo articolo e paragrafo, si tratta di precondizioni che riguardano qualsiasi impresa, indipendentemente dall'attività svolta, vale a dire l'iscrizione al registro delle società commerciali (iscrizione alla Camera di Commercio) e il possesso di una partita IV A, con la conseguenza di essere soggetta all'imposta sui redditi.
Per quanto concerne le lettere b) e g), le condizioni in esse indicate sono oggetto di impegni che l'impresa assume per l'attività che intende svolgere e le stesse sono suscettibili di controlli da parte delle Autorità preposte.
Nel caso della lettera b), l'impegno che le imprese assumono è quello di far ritornare, al più tardi entro otto settimane dalla partenza, ciascun veicolo a disposizione a qualsiasi titolo presso una delle sedi di attività in Italia. Eventuali violazioni è possibile che siano rilevate in sede di controllo su strada da parte degli organi preposti o durante un controllo effettuato presso la sede dell'impresa da parte degli organi a ciò autorizzati.
Per quanto riguarda la lettera g), l'impegno che le imprese assumono è quello che il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate, secondo la dizione di cui al primo periodo dell'articolo 3, comma 5 del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. n. 145, sia proporzionato alla struttura dell'impresa stessa, intesa come numero di veicoli a disposizione e numero dei conducenti utilizzati.
Fermo restando il decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dell'8 aprile 2022 n. 145, la determinazione del valore di tale proporzione è da stabilire in apposita norma avente forza di legge, al fine, eventualmente, anche di prevedere specifiche sanzioni in caso di una sua violazione.
In alternativa, la condizione di cui alla già citata lettera g) si intende assolta, nell'ambito dell'attività di trasporto su strada di merci, attraverso la titolarità, da parte dell'impresa interessata, dell'autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in materia di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
Qualora a seguito dei controlli effettuati venga accertato che siano venute meno le predette condizioni dello stabilimento, l'Autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada applica nei confronti dell'impresa l'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009.
Le imprese che intendono svolgere l'attività di trasportatore su strada, in sede di richiesta di iscrizione al REN, dovranno dimostrare il requisito dello stabilimento attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando il modello allegato alla presente circolare che tiene conto delle modifiche introdotte con il regolamento (UE) 2020/1055, unitamente alla domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci (allegati 1 e 2).
Per le imprese che alla data del 17 aprile 2022, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile dell'8 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono già titolari di autorizzazione ali' esercizio della professione di trasportatore su strada, la dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui sopra, avendo carattere integrativo e sostitutivo rispetto a quella già effettuata in occasione dell'iscrizione al REN, dovrà essere presentata all'Ufficio competente, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell'idoneità finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data della presente circolare utilizzando il già citato allegato 2, unitamente, anche in questo caso, alla domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci di cui all'allegato 1.
IDONEITÀ FINANZIARIA
Ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:
- euro 9000 per il primo veicolo a motore utilizzato;
- euro 5000 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate;
- euro 900 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci.
Pertanto, qualora un'impresa abbia in disponibilità un solo veicolo destinato al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, l'ammontare dell'idoneità finanziaria da dimostrare è pari a euro 9000, corrispondente, nella tabella sopra riportata, al primo veicolo a motore utilizzato. Eventuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare pari a euro 900.
Quanto sopra si applica per le dimostrazioni dell'idoneità finanziaria, presentate ai fini dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada agli Uffici competenti, a decorrere dalla data della presente circolare.
Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055) e la data della presente circolare, fosse stata riconosciuta per il trasporto stradale di merci 1 'idoneità finanziaria secondo modalità diverse da quelle sopra descritte, l'impresa interessata, a seguito della comunicazione del medesimo Ufficio a cui è stata presentata la predetta dimostrazione, è tenuta a ripresentarla nuovamente nel rispetto di quanto sopra descritto, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Inoltre, si precisa che le imprese hanno la facoltà, per i primi due anni di attività, di dimostrare l'idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 251 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e della circolare applicativa della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - protocollo 1807 del 28 gennaio 2015.
ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 lettera c bis) del regolamento (CE) n. 1072/2009, l'obbligo dell'utilizzo della licenza comunitaria e, quindi, della copia conforme della stessa riguarda, a partire dal 21 maggio 2022, i trasporti stradali di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile supera le 2,5 tonnellate. Dal punto di vista del rilascio della licenza comunitaria e delle relative copie conformi, tale questione è stata già affrontata con le circolari della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità del 9 agosto 2021 prot. n. 19023 e della Direzione generale per la sicurezza stradale e per l'autotrasporto del 30 dicembre 2021 prot. 26033.
Il gestore dei trasporti designato da imprese che banno in disponibilità esclusivamente veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile supera le 2,5 t e fino a 3,5 t, che sia titolare di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci, può conseguire, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.
A tal fine deve dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese del medesimo tipo, in maniera continuativa, nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055 che ba modificato il già citato regolamento (CE) n. 1071/2009.
Tale circostanza è dichiarata dal soggetto interessato nella richiesta di ottenimento dell'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.
Tale richiesta è indirizzata al competente Ufficio della Provincia o della Città Metropolitana o delle Regioni e Province autonome nel cui ambito il richiedente ha la propria residenza e redatta utilizzando l'allegato 3 alla presente circolare.
Gli Uffici in questione accertano, prima del rilascio dell'attestato, la veridicità della dichiarazione concernente lo svolgimento continuativo della funzione di gestore dei trasporti, attraverso gli Uffici delle Autorità competenti al conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada in relazione alla sede dell'impresa o delle imprese interessate.
Ai soggetti cui viene riconosciuto il diritto al rilascio dell'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci in esenzione dal prescritto esame, viene rilasciato un documento conforme all'Allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009, opportunamente modificato, inserendo nel campo relativo all'identificazione dell'esame (anno ... , sessione ... ) la data di rilascio e l'annotazione "dispensato dall'esame conformemente all'articolo 9, secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009".
L'avvenuto rilascio dell'attestato di idoneità professionale nei termini sopra descritti è registrato, a cura dell'Ente che vi ha provveduto, nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN).
I gestori dei trasporti che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore di cui al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, prot. 207, ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci, sono ammessi a sostenere l'esame semplificato (integrativo) di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c)° del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dell'8 luglio 2013 n. 79, come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile dell'8 aprile 2022 n. 145.
L'ammissione a sostenere il citato esame semplificato (integrativo) è condizionata al fatto che il soggetto interessato abbia assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.
Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, prima di accedere all'esame di cui sopra, deve frequentare il corso integrativo relativo alla sola parte internazionale.
Nel caso in cm, invece, il soggetto interessato abbia conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore dopo il 20 agosto 2020 (data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055 che ha modificato il già citato regolamento (CE) n. 1071/2009), per conseguire l'attestato internazionale dovrà sostenere il relativo esame, comprendente anche la parte nazionale, e, se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il previsto corso di formazione di 150 ore.
Le modalità di svolgimento dell'esame semplificato (integrativo) sono le stesse previste per i titolari di attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale di merci di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dell'8 luglio 2013 n. 79.
Rimane fermo quanto previsto in decreti e circolari già emanate, riguardante gli argomenti sopra trattati, non in contrasto con il contenuto della presente circolare.
I moduli allegati alla presente circolare sono disponibili sul sito di questo Ministero all'indirizzo www.mit.gov.it nella sezione "Come fare per".
Si chiede ai destinatari della presente circolare di dame la massima diffusione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Vito Di Santo
Allegato 1 alla Circolare prot. n. 3738 del 13/05/2022
MARCA DA BOLLO
All'UMC di ..........................................................
Domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci
Art. 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................
nato/a il ........................ a ..................................................................... Prov. di ......................
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/consorzio/cooperativa
con sede in .................................................................................................................... Prov. di .........
indirizzo ...................................................................................................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di ............................................................ al n ..........................................
Codice fiscale/Partita iva .........................................................
PEC ..........................................................................
CHIEDE
ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009
l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e a tal fine
DICHIARA [1]
◊ che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di ............................................ al n . ......................................
◊ che il consorzio/la cooperativa è regolarmente iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli Autotrasportatori, di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge 298/1974, al n ..................... che, ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità e del decreto dirigenziale 8 aprile 2022 prot. 145 del Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile
l'impresa/il consorzio/la cooperativa è in possesso del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1055, secondo la dichiarazione allegata
◊ chiede inoltre, una volta definito il relativo procedimento, il rilascio del certificato attestante il conseguimento dell'autorizzazione richiesta.
Luogo e data
Il richiedente1
[1] Barrare il caso che ricorre
1 Allegare un documento in corso di validità del firmatario. Il documento non è necessario qualora sia apposta una firma digitale
Allegato 2 alla Circolare prot. n. 3738 del 13/05/2022
All'UMC di ................................................................
Dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 47 DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................
nato/a il .............................a ......................................................................... Prov. di ..................
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa .........................................................................
....................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................. Prov. di .......................
indirizzo ........................................................................................................................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di ...................................................... al n. ....................................................
Codice fiscale/Partita iva ............................................................................................
PEC ...................................................................................................
in relazione alla dimostrazione del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1055, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative, derivanti da dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
DICHIARA [1]
• di disporre di locale/i ad uso ufficio a titolo [2] di .......................................................................
..............................................................................................................................................
ubicati al seguente indirizzo .......................................................................................................
in quanto impresa individuale, che tali locali corrispondono alla propria residenza anagrafica
• di eleggere domicilio, ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del socio amministratore
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ubicata al seguente indirizzo ......................................................................................................
• di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) la residenza anagrafica propria m quanto unico socio/socio amministratore e unico proprietario
..............................................................................................................................................
ubicata al seguente indirizzo ......................................................................................................
che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa .................................................................
..............................................................................................................................................
ubicata al seguente indirizzo .....................................................................................................
iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n .......................... e rispondente alle condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99, presso il/la quale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, elegge domicilio
• di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c ), del decreto dirigenziale 25 gennaio 20 I 2 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l' intermodalità
presso ........................................................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................................................
nonché presso [3] ....................................................................................................................
con sede in ............................................................................................................................................
presso il consorzio / la cooperativa ...........................................................................................
con sede in .............................................................................................................................................
iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n. ................................................, cui l'impresa è associata
• di far conservare la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e lettera e) del sopra citato decreto dirigenziale
presso [4] ...................................................................................................................................
con sede in .............................................................................................................................................
presso il consorzio / la cooperativa ............................................................................................
con sede in .............................................................................................................................................
iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n .
............................................... , cui l'impresa è associata
• si impegna ad organizzare l'attività della flotta dei veicoli a disposizione in modo da garantire che tali veicoli, utilizzati nel trasporto internazionale, ritornino ad una delle sedi di attività localizzate nello Stato membro di stabilimento al più tardi entro otto settimane dalla partenza;
• dichiara di avere intenzione di immettere in circolazione n. ........ autoveicoli per l'esercizio della professione di trasportatore su strada posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo consentito dalla normativa nazionale;
• dichiara che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli, per cui il requisito di cui all'articolo 1, lettera b) del sopra citato decreto dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in circolazione dalle imprese associate;
• svolge in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività commerciali ed amministrative nei locali a vario titolo citati e gestisce in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli in sua disponibilità con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di stabilimento;
• si impegna affinché il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate sia proporzionato al numero dei veicoli a disposizione e di conducenti utilizzati, secondo parametri da fissare con apposita norma
oppure
• dichiara di essere titolare dell'autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in materia di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
Si impegna a comunicare a codesto Ufficio, entro trenta giorni dal loro verificarsi, eventuali variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del citato decreto dirigenziale.
Luogo e data
Il richiedente [5]
[1] Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono.
[2] Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due casi gli estremi di registrazione del relativo contratto, nonché la data di decorrenza.
(3] Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale.
[4] Indicare, ove ricorra il caso, l'Associazione di categoria del trasporto stradale o l'impresa di consulenza automobilistica o il consorzio/la cooperativa cui l'impresa è associata
[5] Allegare un documento in corso di validità del firmatario. Il documento non è necessario qualora sia apposta una firma digitale.
Allegato 3 alla Circolare prot. n. 3738 del 13/05/2022
A [1]
Domanda di dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci su strada, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma del Regolamento (CE) 1071/2009
Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................
nato/a ............................................................................................... il ........................
e residente a ..................................................................................................................
indirizzo .........................................................................................................................
codice fiscale ................................................................ e-mail. ......................................
titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale di merci [2]
DICHIARA
• di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti in maniera continuativa nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 presso le sotto indicate imprese che avevano in disponibilità esclusivamente veicoli a motore singoli o insieme di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate [3]
................................................................ dal ......................... al ............................
................................................................ dal ......................... al ............................
................................................................ dal ......................... al ............................
CHIEDE
la dispensa dall'esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci su strada nonché il rilascio del relativo attestato
Luogo e data
Il richiedente [4]
[1] indicare la denominazione del competente Ufficio della Provincia o della Città Metropolitana o della Regione Autonoma o della Provincia Autonoma
[2] indicare ente che ha rilasciato l'attestato e data di conseguimento dell'attestato
[3] indicare denominazione, numero di iscrizione ali' Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di ciascuna delle imprese e periodo durante il quale le funzioni sono state svolte
[4] Allegare un documento in corso di validità del firmatario. Il documento non è necessario qualora sia apposta una firma digitale
Vedi anche: