Decreto Dirigenziale - 30/07/2012 - Prot. n. 207 - Idoneità professionale di imprese di trasporto merci da 1,5 t a 3,5 t
OGGETTO: Attuazione dell'articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente i corsi di formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale da parte delle imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DECRETO DIRIGENZIALE
30 luglio 2012, prot. n. 207
Attuazione dell'articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente i corsi di formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale da parte delle imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l 'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto l'articolo 3 del citato regolamento n. 1071/2009, il quale prevede per l'esercizio della professione di trasportatore su strada il possesso del requisito di idoneità professionale;
Visto l'articolo 11, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto l'articolo 8, comma 8, del proprio decreto 25 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2011;
Considerato che occorre dettare una specifica disciplina per lo svolgimento dei corsi di formazione preliminare, il cui attestato di frequenza costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione del requisito di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t;
Ritenuto che, data la natura abilitante dei corsi, essi vadano tenuti da soggetti di comprovata esperienza e qualificazione;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. In attesa dei provvedimenti generali, relativi anche ai corsi di formazione periodica per i gestori dei trasporti di cui al presente decreto, previsti dall'articolo 8, comma 8, del decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il presente decreto detta la disciplina degli specifici corsi di formazione preliminare, previsti dall'articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.
2. La dimostrazione dell'idoneità professionale con i corsi di formazione disciplinati dal presente decreto riguarda:
a) le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t con domanda di iscrizione o di estensione dell'iscrizione successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 6 aprile 2012;
b) le imprese già in attività al 4 dicembre 2011 che hanno optato per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t;
c) le imprese che chiedono una nuova iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per l'esercizio con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.
Art. 2
Svolgimento dei corsi
1. Il corso di formazione preliminare dura settantaquattro ore, comprese quattro ore finali di verifica dell'apprendimento, e si articola come da seguente tabella:
Elementi di diritto civile | ore 5 |
Elementi di diritto commericale | ore 5 |
Elementi di diritto sociale | ore 5 |
Elementi di diritto tributario | ore 5 |
Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa | ore 20 |
Accesso al mercato | ore 10 |
Norme tecniche e di gestione tecnica | ore 10 |
Sicurezza stradale | ore 10 |
Verifica finale | ore 4 |
2. Il corso di cui al comma 1 deve svolgersi in un periodo non superiore a quattro mesi con un massimo di sei ore giornaliere e di quattro ore consecutive, per un numero massimo di venticinque partecipanti.
Art. 3
Soggetti abilitati e procedura
1. I corsi disciplinati dal presente decreto possono essere svolti dagli Enti già autorizzati e in attività alla data del 6 aprile 2012, che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) alla data di cui sopra, siano stati autorizzati da almeno cinque anni e abbiano durante il medesimo periodo regolarmente svolto almeno quindici corsi di formazione per l'accesso all'esame di autotrasportatore di cose per conto di terzi;
b) siano, alla data di cui sopra, di diretta emanazione di Associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'Associazione nazionale cui aderiscono.
2. Le disposizioni di dettaglio e procedurali per l'applicazione del presente decreto sono indicate, insieme ai requisiti e al numero dei docenti, con una o più circolari della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
3. Al termine del corso di formazione preliminare viene rilasciato, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'Allegato A, previa verifica sulla regolarità amministrativa del corso stesso da parte della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
4. L'attestato di frequenza di cui al comma 3 può essere rilasciato a condizione che i corsisti non abbiano ore di assenza o, diversamente, abbiano un massimo di 14 ore di assenza, di cui almeno 7 recuperate entro trenta giorni dalla conclusione programmata del corso stesso e, in ogni caso, all'interno dei quattro mesi indicati al comma 2 dell'articolo 2, in modo che sia garantita la frequenza almeno del 90% delle lezioni di ciascuna materia.
5. Per i controlli sulla regolarità tecnica dei corsi, compresa la presenza dei corsisti, e per le sanzioni all'ente autorizzato in caso di violazione delle disposizioni che regolamentano i corsi stessi, si rinvia ai provvedimenti generali in materia di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, fermo restando che l'accertamento di una dichiarazione di presenza o di frequenza ai corsi non corrispondente al vero, oppure la constatazione di una condotta non partecipativa degli allievi, comporta la revoca all'ente stesso delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'effettuazione di qualsiasi corso iniziale o periodico riferibile all'idoneità professionale per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi, nonché la revoca dell'attestato di frequenza per il corsista interessato.
Art. 4
Disposizioni finali e transitorie
1. I corsi di formazione previsti dall'articolo 11, comma 6-ter, secondo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, devono iniziare non oltre il 7 aprile 2013 e concludersi entro il 31 luglio 2013. La mancata iscrizione e frequenza a tali corsi da parte del soggetto incardinato quale gestore dei trasporti determina la perdita del requisito di idoneità professionale per l'impresa obbligata.
2. Gli Uffici competenti alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori devono acquisire, entro il 31 dicembre 2013, l'attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 1 che precede.
3. Per le richieste di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori presentate dal 7 aprile 2013, il requisito di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t può essere dimostrato, oltre che con un attestato di idoneità professionale conseguito per esame o per dispensa dallo stesso, esclusivamente con gli attestati di frequenza previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto.
4. Fino al 6 aprile 2013, nelle imprese che esercitano o che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t, può essere inserito come gestore dei trasporti il titolare di un attestato di frequenza relativo a un corso per l'accesso all'esame di autotrasportatore di merci iniziato entro la data del 6 aprile 2012. Tale inserimento è possibile a condizione che il citato titolare non abbia sostenuto il relativo esame di idoneità professionale, nemmeno con esito negativo, e che l'attestato di frequenza posseduto sia stato rilasciato da non oltre cinque anni al momento dell'inserimento stesso.
5. Il presente decreto viene pubblicato unicamente sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Roma, 30 luglio 2012
Il Capo Dipartimento: FUMERO
Allegato al Decreto Dirigenziale n. 207 del 30/07/2012
ATTESTATO DI FREQUENZA
(Articolo 11, comma 6-bis, terzo periodo, del DL 5/2012, convertito dalla L. 35/2012)
ENTE DI FORMAZIONE
...................................................................................................................... [1]
Autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. ..........................
del ..................
Il Direttore del corso
- visto il registro di classe;
- visto il verbale di fine corso;
- vista la comunicazione prot. ................. del ..................... della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, sulla regolarità del corso stesso;
DICHIARA
ai sensi del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del ..........................
che .....................................................................................................................
nato/a a ......................................... il .................... res. a ..................................
in ........................................................................................................................
ha frequentato con profitto il corso preliminare di formazione all'esercizio della funzione di gestore dei trasporti esclusivamente per imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t
tenuto a ................................................... in ..................................................... [2]
presso ............................................................................................................ [3]
Il corso ha avuto inizio il .................................. e termina il ...............................
Il presente attestato è valido ed utilizzabile solo in Italia e non dà titolo per l'accesso agli esami di idoneità professionale per l'esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi.
Il Direttore del corso
(nome e cognome, firma)
Il responsabile dell'Ente
(nome e cognome, firma)
Note:
[1] Denominazione e sede dell'Ente autorizzato alla tenuta dei corsi.
[2] Località e indirizzo di svolgimento del corso.
[3] Soggetto titolare della struttura indicata alla nota.
Vedi anche: