Circolare - 27/06/2022 - Prot. n. 20807 - Codice 62 su patente
OGGETTO: Apposizione codice 62 sulla patente di guida: chiarimenti interpretativi.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 20807 del 27 giugno 2022
Oggetto: Apposizione codice 62 sulla patente di guida: chiarimenti interpretativi.
Come è noto, ai sensi dell’allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, come recepita nell’ordinamento nazionale dal decreto legislativo n.59 del 2011, e succ. mod., sulla patente può essere apposto il codice relativo alla limitazione d’uso “62 Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione”.
Sono giunte a questa Direzione richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di tale limitazione e, in specie, se la stessa debba intendersi riferita alla guida entro un raggio di ... km dalla “residenza anagrafica” o se il termine “holder's place of residence”, che è nel testo originale della direttiva, debba più correttamente far riferimento ad altro.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Non vi è dubbio che la normativa europea non conosce il concetto di residenza anagrafica, bensì quello di residenza normale, di cui all’articolo 12 della citata direttiva ed all’articolo 118-bis del codice della strada: tanto sembra sufficiente ad escludere che possa farsi riferimento alla residenza anagrafica.
Diversamente ritenendo, essendo consentito dalle norme dell’ordinamento avere residenza e domicilio in luoghi differenti, ne deriverebbe che il conducente titolare di una patente di guida sulla quale è riportato il codice “62” non potrebbe guidare in un determinato raggio di chilometri prossimo al proprio domicilio, ma solo nel medesimo raggio dal luogo di residenza anagrafica, ove fisicamente non è; il che è illogico.
Tuttavia vi è da ritenere anche che, se la direttiva avesse voluto intendere, ai fini della limitazione “62” in commento, la residenza normale, ciò avrebbe fatto con puntuale riferimento alla stessa.
Peraltro il termine inglese “residence” si presta ad essere indifferentemente tradotto dall’inglese come residenza, dimora o abitazione.
Pertanto - limitando, ai fini di quel che qui rileva, la disamina a definizioni giuridicamente rilevanti - occorre innanzitutto considerare il domicilio e la dimora abituale, come definiti dall’articolo 43 del codice civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Rileva però anche quello di abitazione che, ancorché non abbia una puntuale definizione giuridica, è per interpretazione consolidata definibile come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità, quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno: si pensi ad esempio all’interpretazione apprestata ai fini delle limitazioni agli spostamenti disposti dai vari d.P.C.M. in materia di emergenza sanitaria da COVID-19.
Pertanto, al fine di dare alla disposizione di cui al codice “62” una interpretazione coerente con la finalità alla quale è preordinata, senza risolverla in ingiustificate ed illogiche limitazioni, si ritiene che l’apposizione dello stesso sulla patente di guida autorizzi alla guida entro un raggio di ... km dal luogo di abitazione del titolare, secondo il significato su espresso.
È evidente che, ai fini di eventuali controlli su strada, si rende necessario che il conducente possa adeguatamente comprovare che abita di fatto, con una certa continuità e stabilità, in un determinato luogo, ricompreso nel raggio di chilometri consentito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso un contratto di locazione o di albergo).
Resta salva la possibilità per il medico accertatore, in presenza di determinate patologie che lo consiglino, di indicare ogni annotazione ritenuta utile nel campo note dell’attestazione di cui all’art. 331 del DPR 16 dicembre 1992, n, 495, ovvero nella ricevuta della trasmissione degli esiti della visita medica.
Si invitano gli Uffici del Ministero della Salute e dell’Interno, in indirizzo, a voler favorire la massima diffusione della presente circolare.
Ing. Pasquale D’Anzi
Vedi anche: