Circolare - 29/07/2022 - Prot. n. 24725 - Errata corrige "Manuale CQC"
OGGETTO: Circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021” – Paragrafo 3.6.12 istruzioni per “ISTANZE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO ENTRO IL 14 OTTOBRE 2021” – Errata corrige.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 24725 del 29 luglio 2022
Oggetto: Circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021” – Paragrafo 3.6.12 istruzioni per “ISTANZE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO ENTRO IL 14 OTTOBRE 2021” – Errata corrige.
A seguito di segnalazioni, si è constatato che nel riquadro posto in fine del paragrafo 3.6.12 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021”, vi è un’errata trasposizione della disciplina di cui al DM 20 settembre 2013 e relative circolari, con riferimento alle “ISTANZE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO ENTRO IL 14 OTTOBRE 2021”, nella parte in cui si dispone che:
“Quanto al rinnovo di validità di una CQC per la quale sia stato frequentato e concluso un corso di formazione periodica dal 19 novembre 2019 (primo giorno di applicazione della disciplina dell’esame di ripristino) o la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata entro il 14 ottobre 2021 (fuori ambito di applicazione del DM 30 luglio 2021) si danno tre ipotesi:
a) se la validità della qualificazione CQC non è ancora scaduta la predetta qualificazione è rinnovata (previa presentazione dell’istanza di rinnovo a cui deve essere allegato l’attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) per 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda;
b) se la validità della qualificazione CQC è scaduta da non più di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo, la predetta qualificazione è rinnovata (previa presentazione dell’istanza di rinnovo a cui deve essere allegato l’attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) per 5 anni decorrenti dalla data di fine corso;
c) …(omissis)…”.
Invero tali istruzioni sono dissimili da quelle di cui al citato DM 20 settembre 2013 ed alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, paragrafo 3.1, nella parte in cui dispone che:
“Un corso di formazione periodica può essere frequentato:
- nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della qualificazione CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal giorno della presentazione dell’istanza di rinnovo al competente Ufficio Motorizzazione civile;
- entro 2 anni successivi alla data di scadenza della validità della qualificazione CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica. Nelle more è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.”.
Le suddette errate istruzioni della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 - nonostante l’espresso intendimento di disciplinare “doverosamente, le situazioni maturate precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni del DM 30 luglio 2021” con la “disciplina già dettata con il DM 20 settembre 2013 e relative circolari (si rammenta che dal 19 novembre 2019 è stato introdotto l’esame di ripristino)” -, hanno di fatto determinato che il rinnovo di una qualificazione CQC operato sulla base di:
- corso di formazione periodica disciplinato dal DM 20 settembre 2013 e frequentato e concluso prima della data di scadenza di validità della qualificazione stessa,
e
- istanza di rinnovo formalizzata dopo la predetta data di scadenza
sia stato erroneamente calcolato in 5 anni decorrenti dalla data dell’attestato di fine corso (come da istruzioni della circolare del 2021) e non piuttosto dalla data di presentazione dell’istanza (come da istruzioni della circolare del 2019).
Tanto premesso, si dispone che:
A) Nel riquadro finale del paragrafo 3.6.12 della circolare 31895 del 15 ottobre 2021, le istruzioni relative alle ISTANZE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO ENTRO IL 14 OTTOBRE 2021, sono sostituite dalle seguenti:
“Doverosamente, le situazioni maturate precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni del DM 30 luglio 2021 saranno sottoposte alla disciplina già dettata con il DM 20 settembre 2013 e relative circolari (si rammenta che dal 19 novembre 2019 è stato introdotto l’esame di ripristino). Di seguito, nell’intento di offrire istruzioni operative concrete, si riportano le possibili casistiche:
1) Rinnovo di CQC per la quale, entro il 18 novembre 2019, sia stato frequentato e concluso un corso di formazione periodica entro due anni dalla data di scadenza della CQC posseduta: CQC rinnovata (previa presentazione dell’istanza di rinnovo con allegato l’attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) per 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza;
2) Rinnovo di CQC per la quale sia stato frequentato e concluso un corso di formazione periodica dal 19 novembre 2019 (primo giorno di applicazione della disciplina dell’esame di ripristino) o la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata entro il 14 ottobre 2021 (fuori ambito di applicazione del DM 30 luglio 2021): si profilano tre diverse ipotesi.
a) se il corso di formazione periodica è stato concluso nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della CQC posseduta, questa è rinnovata per 5 anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo al competente UMC;
b) se il corso di formazione periodica è stato concluso entro 2 anni successivi alla data di scadenza della validità della CQC posseduta, questa è rinnovata per 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell’attestato di formazione periodica. Nelle more è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose;
c) se alla data di presentazione della domanda di rinnovo, la CQC posseduta è scaduta da oltre due anni, si applica la disciplina dell’esame di ripristino di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2021, poiché il caso in esame rientra ancora nel campo di applicazione del DM 20 settembre 2013.”.
B) A decorrere dal 3 agosto 2022 le relative procedure informatizzate del CED di questa Direzione Generale saranno conformate alle istruzioni riportate nel paragrafo precedente (sub lett. A)).
Qualora, ai sensi della circolare prot. n. 20911 del 27 giugno 2022 “Rinnovo delle qualificazioni CQC - documento provvisorio di guida ai soli fini della circolazione sul territorio nazionale.”, a fronte della presentazione di una istanza di rinnovo della CQC sia stato rilasciato il “documento provvisorio di guida” previsto dalla medesima circolare, nelle more del rilascio del duplicato della CQC rinnovato nella validità, si invitano gli UMC a voler sospendere l’inserimento di richieste di stampa CQC fino alla predetta data del 3 agosto 2022, così da consentire l’emissione di documenti recanti la corretta data di scadenza di validità.
C) Quanto ai documenti di rinnovo della qualificazione CQC che – ricorrendo le due su indicate condizioni – sono già stati emessi con una data di scadenza di validità pari a 5 anni dalla data dell’attestato di fine corso (invece che di 5 anni dalla data di presentazione della domanda), si rappresenta che, entro il mese di settembre 2022 (in data che sarà comunicata con apposito “file avvisi”), il database dell’ANAG sarà bonificato e, dunque, aggiornato con la data di scadenza della validità CQC corretta.
I conducenti in possesso di documenti comprovanti la qualificazione CQC con scadenza di validità errata per le ragioni su esposte, in occasione della prima richiesta di duplicato della CQC (ad esempio smarrimento, deterioramento, furto, rinnovo della patente presupposta) successiva alla predetta data di avvenuta bonifica del database, otterranno un duplicato con data di scadenza della qualificazione CQC pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo.
Gli stessi conducenti, ove ne avessero uno specifico interesse o utilità, potranno richiedere, sostenendone la spesa, l’emissione di un duplicato:
- in un qualunque momento, presso un UMC: in tal caso l’UMC potrà aggiornare la data di scadenza della CQC, conformandola a 5 anni dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo, secondo le procedure di cui al file avviso n. 7 del 26 luglio 2018
- a decorrere dalla data che sarà resa nota di avvenuta bonifica del database dell’ANAG, presso un UMC o un’autoscuola o uno studio di consulenza automobilistica.
Si invita la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, in indirizzo, a voler favorire la massima diffusione della presente circolare, soprattutto al fine di dare conto di eventuali disallineamenti tra la data di scadenza del documento comprovante la qualificazione CQC in possesso del conducente e quella, successiva, presente nell’ANAG dopo la data di avvenuta bonifica nel relativo database.
Ing. Pasquale D’Anzi
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