Circolare - 25/01/2023 - Prot. n. 2452 - Rinnovo validità patente
OGGETTO: Procedura straordinaria per il rinnovo di validità della patente di guida in caso di anomalo funzionamento del sistema informatico del CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 2452 del 25 gennaio 2023
Oggetto: Procedura straordinaria per il rinnovo di validità della patente di guida in caso di anomalo funzionamento del sistema informatico del CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile.
Come è noto, già con circolare prot. n. 16384 del 22 luglio 2014 sono state dettate istruzioni in materia di “Rinnovo di validità della patente di guida in caso di anomalo funzionamento del sistema informatico del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale” – applicabili dal 24 luglio 2014 e fino al 28 luglio 2014 - per sopperire al disservizio de “Il Portale dell’Automobilista” determinatosi nei giorni precedenti la data di adozione della circolare stessa.
Il ripetersi, nei giorni appena trascorsi, di una situazione eccezionale di disservizio del Portale fa ritenere opportuna l’adozione della presente circolare intesa a standardizzare, per simili casi, opportune istruzioni che restano comunque di carattere eccezionale.
Pertanto, per ovviare al disagio creato agli utenti, in deroga alle seguenti ordinarie procedure in materia di rinnovo telematico della patente di guida, relative:
- all’inserimento nei sistemi informatici, da parte di un medico certificatore monocratico o collegiale, dell’attestazione di cui all’articolo 331 del dPR n. 495 del 1992 contestualmente all’espletamento della visita medica e dunque nella medesima data;
ed - all’emissione della ricevuta di avvenuta trasmissione con la quale il titolare della patente da rinnovarsi – eventualmente anche con riclassificazione ai sensi del DM 26 maggio 2022 -, può circolare in attesa del duplicato;
in presenza di accertato malfunzionamento de Il Portale dell’Automobilista, imputabile ai sistemi informativo del CED di questa Direzione Generale, il soggetto accertatore monocratico o collegiale:
- in caso di esito positivo della verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica, rilascia una ricevuta provvisoria, conforme al modello allegato alla presente circolare, che ha validità cinque giorni dalla data del rilascio. Tale ricevuta provvisoria consente al titolare della patente di guida da rinnovarsi di condurre il veicolo alla cui guida la stessa lo abilita, anche se quest’ultima è già scaduta di validità alla data di effettuazione dell'accertamento sanitario;
- inserisce nei sistemi informatici del CED l’attestazione di cui all’articolo 331 del dPR n. 495 del 1992, recante l'esito della visita di accertamento dell'idoneità psicofisica, indicando la data nella quale la visita medica è stata espletata, entro e non oltre il primo giorno feriale successivo a quello di ripristino delle funzionalità de Il Portale dell’Automobilista, o diverso termine che può essere eventualmente comunicato sul Portale stesso.
A tal fine:
- sarà pubblicato su Il Portale dell’Automobilista specifico avviso di ripresa delle funzionalità a regime;
- saranno consentite eccezionali e transitorie funzionalità atte ad inserire, esclusivamente per le visite mediche svolte nel periodo di disservizio, l’inserimento dell’attestazione di cui all’art. 331 su citato in una data successiva a quella dello svolgimento della visita, in deroga al principio di contestualità, ed entro il limite del giorno successivo alla ripresa delle normali funzionalità del Portale, o diverso termine che può essere eventualmente comunicato sul Portale stesso.
Si ritiene opportuno precisare che:
- resta onere del conducente, in possesso della ricevuta provvisoria, acquisire entro il termine di validità della stessa, la ricevuta di avvenuta trasmissione dell’attestazione ai sistemi informativi del CED, se medio tempore non ha ricevuto il duplicato della patente di guida rinnovato nella validità;
- è fatto divieto al medico certificatore monocratico o collegiale di far uso della procedura eccezionale di cui alla presente circolare in difformità rispetto ai tempi e modi su descritti.
Ing. Pasquale D’Anzi
Allegato alla circolare prot. n. 2452 del 25/01/2023
Esito della visita medica di conferma di validità della patente di guida
Vedi anche: