Circolare - 09/01/2009 - n. 1 - Trasporto internazionale viaggiatori
OGGETTO: Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione generale per il trasporto stradale
Circolare n. 1/09 - Prot. n. 1337
Roma, 9 gennaio 2009
OGGETTO: Rilascio licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus.
PREMESSA
Con le circolari n. 38 del 9 dicembre 1998, n. 2 dell'8 maggio 2003 e n. 1 dell'8 gennaio 2004, la scrivente Direzione Generale ha fornito i criteri e le direttive per richiedere il rilascio e il rinnovo della licenza comunitaria in oggetto individuata.
Al fine di consentire il rilascio del documento in questione in tempi ancor più brevi rispetto agli attuali, è stata adottata una nuova procedura informatica e reingegnerizzato il relativo procedimento.
Si ravvisa, pertanto, l'esigenza di specificare le nuove modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica mediante l'emanazione di una nuova circolare in materia di licenza comunitaria per il trasporto di viaggiatori mediante autobus.
La presente circolare, sostituisce, relativamente alla materia trattata, il contenuto delle predette circolari n. 38/98, n. 2/03 e n. 1/04.
1. CONTESTO NORMATIVO
La licenza comunitaria, di cui al regolamento CEE n. 684/92, così come modificato dal regolamento CE 11/98, è un documento indispensabile per effettuare qualunque tipologia di servizio di trasporto internazionale di viaggiatori a mezzo autobus.
Può richiedere il rilascio della licenza comunitaria, valida per il trasporto di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus, l'impresa in possesso dei requisiti fissati all'articolo 3 del citato regolamento comunitario n. 684/92, ed in particolare l'impresa:
- autorizzata nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o di servizi occasionali;
- soddisfacente le condizioni stabilite in conformità alla normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- rispondente ai requisiti legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
Un'impresa stabilita in Italia, pertanto, per richiedere il rilascio della licenza comunitaria deve dimostrare di svolgere servizi di trasporto di viaggiatori a mezzo autobus (di linea o di noleggio con conducente), in virtù di un titolo rilasciato dalle competenti autorità (Stato, Regione, Provincia o Comune) e di soddisfare le condizioni di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori in ambito internazionale fissate dal decreto legislativo n. 395/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Inoltre, per ciò che concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli, la medesima impresa deve dimostrare di soddisfare i requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie:
• n. 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996, che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, così come modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002. Direttive recepite dall'ordinamento italiano rispettivamente con i decreti 6 aprile 1998 e 12 settembre 2003;
• n. 92/6/CEE del Consiglio, come da ultimo modificata dalla direttiva 2002/85/CE, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità. Direttive recepite dall'ordinamento italiano rispettivamente con i decreti 30 marzo 1994 e 19 novembre 2004;
• n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti a trasporto di merci o passeggeri, recepita con decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le imprese stabilite in territorio italiano presentano la domanda volta ad ottenere la licenza comunitaria alla Divisione 2 della scrivente Direzione Generale, di seguito denominata Div. 2, secondo il modello individuato all'allegato n. 1, con apposta marca da bollo di valore pari a quello vigente alla data di presentazione della domanda; attualmente il valore è pari a € 14,62.
La domanda, dovrà, inoltre, essere corredata dalle dichiarazioni, volte a dimostrare il possesso dei previsti requisiti, redatte utilizzando i modelli di cui agli allegati di seguito indicati:
a) allegato n. 2, in ordine al possesso del titolo legale per lo svolgimento di servizi di trasporto a mezzo autobus e alle condizioni legali concernenti i veicoli e i conducenti;
b) allegati n. 3, 3/A, 3/B, concernenti il possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada.
La domanda volta ad ottenere la licenza comunitaria deve, altresì, essere corredata dall'attestato per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria, previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, conforme al modello stabilito con D.M. 28 aprile 2005 n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 189 del 16 agosto 2005 (allegato n. 4).
Nell'ipotesi in cui un'impresa, dopo aver ottenuto la licenza comunitaria, modifichi la propria sede di stabilimento, l'indirizzo, la denominazione o la ragione sociale, è tenuta a presentare domanda per la sostituzione della licenza comunitaria in proprio possesso con una nuova.
Alla domanda, da redigere in bollo, utilizzando sempre il modello di cui all'allegato n.1, dovrà essere allegata l'originale della licenza comunitaria da sostituire per l'annullamento della stessa.
Analogamente si procede nei casi di distruzione, deterioramento, smarrimento o sottrazione di una licenza comunitaria, salvo allegare alla domanda l'originale o la copia conforme della relativa denuncia, effettuata alle Autorità di pubblica sicurezza.
Prima della scadenza della licenza comunitaria è possibile chiederne il rinnovo per ulteriori cinque anni di validità.
Alla domanda volta ad ottenere la sostituzione o il rinnovo della licenza comunitaria non è necessario allegare la licenza in scadenza e qualora non siano intervenuti atti o fatti nuovi da quelli documentati o attestati nelle più recenti dichiarazioni, rese per la dimostrazione dei requisiti necessari per il rilascio della licenza comunitaria, è sufficiente produrre un'unica dichiarazione, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 5, in luogo delle dichiarazioni redatte secondo i modelli di cui agli allegati 2, 3, 3/A e 3/B e della documentazione relativa al possesso del requisito di capacità finanziaria.
3. RILASCIO LICENZA COMUNITARIA
La Div 2, ricevuta la domanda volta ad ottenere la licenza comunitaria, la sostituzione o il rinnovo della stessa, procede a verificarne la regolarità e ad accertare, anche a campione, la sussistenza dei requisiti, di cui all'articolo 3 del citato regolamento comunitario n. 684/92.
Qualora, dalla verifica compiuta, la domanda risulti incompleta ovvero non venga accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento comunitario n. 684/92, la Div. 2 provvede a comunicare all'impresa richiedente, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso in cui dall'accertamento non emergano motivi ostativi la Div. 2 procede al rilascio della licenza comunitaria entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.
La licenza comunitaria ha validità quinquennale.
Alla licenza comunitaria va apposta una marca da bollo di valore pari a quello vigente alla data di rilascio; attualmente il valore è pari a € 14,62.
Il rilascio della licenza comunitaria avviene unicamente presso i locali della Div. 2 e non può essere inviata all'impresa interessata a mezzo posta.
L'insussistenza, o il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3 del Regolamento comunitario n. 684/92, accertati dopo l'avvenuto rilascio della licenza comunitaria, comporta ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento comunitario, la revoca e il ritiro della stessa.
Al fine di evitare l'avvio di procedimenti volti alla revoca della licenza comunitaria, si invitano le imprese a voler prontamente comunicare alla competente Div. 2 le eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda e nelle dichiarazioni allegate alla stessa intervenuti dopo il rilascio della licenza comunitaria. In particolare assume rilevanza la sostituzione del soggetto preposto alla direzione dell'impresa in possesso dell'attestato di idoneità professionale stante l'obbligo per tale soggetto di fornire la propria professionalità ad una sola impresa.
4. RILASCIO COPIE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA
Un'impresa, che intende impiegare gli autobus in propria disponibilità (proprietà, usufrutto, locazione senza conducente con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio) in servizi di trasporto internazionali, dopo aver ottenuto la licenza comunitaria da parte della Div. 2, deve richiedere per ciascuno di essi la copia conforme della licenza comunitaria.
La domanda, redatta in bollo, secondo il modello di cui all'allegato n. 6, va presentata presso l'Ufficio Motorizzazione Civile nel cui territorio l'impresa richiedente è stabilita, di seguito denominato U.M.C. competente. Nella stessa domanda andrà indicata la targa di ciascun autobus per il quale si richiede la copia conforme.
Corre l'obbligo di precisare che anche un'impresa, avente in propria disponibilità un solo autobus, è tenuta a richiedere il rilascio della copia conforme della licenza comunitaria da tenere a bordo dell'autobus, stante l'obbligo di conservare l'originale della stessa presso la propria sede legale.
L'UMC competente rilascia, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, le copie certificate conformi della licenza comunitaria utilizzando, a far data dal 1° febbraio 2008, unicamente la nuova procedura informatica.
Il rilascio delle copie certificate conformi avviene dopo aver verificato che:
- l'impresa sia effettivamente titolare della licenza comunitaria di cui si chiede il rilascio della copia certificata conforme. Tale controllo andrà effettuato utilizzando lo specifico programma informatico;
- il veicolo per il quale è richiesta la copia certificata conforme risponde ai requisiti legali contenuti nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie indicate nel precedente punto 1.1.
A ciascuna copia certifica conforme della licenza comunitaria va apposta una marca da bollo di valore pari a quello vigente alla data di rilascio; attualmente il valore è pari a euro 14,62.
Nei casi in cui la licenza comunitaria sia stata rilasciata dalla Div. 2, a seguito di domanda di sostituzione, le copie conformi della stessa devono essere rilasciate dagli UMC competenti, previa acquisizione delle copie conformi della licenza comunitaria oggetto di sostituzione.
La nuova procedura informatica sarà attiva dal 15 gennaio 2009. Prima di tale data con apposita comunicazione rivolta agli UMC competenti saranno rese note le modalità di connessione e di utilizzo della stessa.
La presente circolare trova applicazione a far data dal 1° febbraio 2009. Da tale data le istanze per il rilascio della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi dovranno essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente circolare.
Si invitano gli Uffici Motorizzazione Civile, gli Enti e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alle indicazioni contenute nella presente circolare.
La presente circolare con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito internet dello scrivente Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Clara Ricozzi
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