Decreto Ministero delle Attività Produttive - 23/06/2005 - Rilascio delle carte tachigrafiche
OGGETTO: Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
(GU n. 172 del 26/07/2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;
Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, riguardante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e in particolare l'art. 2, comma 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 29, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, relativo alla facoltà da parte del Ministero delle attività produttive di avvalersi degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norma di attuazione delle statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdoªtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in particolare l'art. 8, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, in particolare l'art. 3, comma 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2003 e 8 agosto 2003, recanti l'approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 recante «Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 10/2002»;
Vista la direttiva del Ministero per l'innovazione e le tecnologie 18 dicembre 2003, contenente «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004»;
Vista la decisione della Commissione europea 14 luglio 2003, relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175/45 del 15 luglio 2003;
Ravvisata la necessità di assicurare gli standard di sicurezza e di salvaguardia dell'ordine pubblico connessi all'attività di rilascio e gestione delle carte tachigrafiche;
Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui:
a) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) all'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresì, per:
a) «rilascio»: la consegna della carta tachigrafica;
b) «regolamento»: il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 così come integrato e modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 e, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002;
c) «Ministero»: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
d) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la camera valdostana delle imprese e delle professioni;
e) «Unioncamere»: l'Unione nazionale delle camere di commercio;
f) «gestore del sistema informativo»: la società consortile Infocamere S.c.p.a. costituita dalle camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
g) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle camere di commercio;
h) «carte tachigrafiche» e solo «carta»: la carta del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'azienda e la carta di controllo;
i) «dati amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle carte tachigrafiche e che possono essere oggetto di variazione ai sensi dei regolamenti comunitari;
l) «residenza normale»: il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita.
Art. 2.
Finalità
1. Il presente decreto disciplina le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati nonchè per la tenuta del registro relativo alle carte di officina e di montatore rilasciate ai soggetti autorizzati.
2. Le carte tachigrafiche oggetto del presente decreto sono quelle definite dal regolamento ed omologate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro diverse tipologie: la carta del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'impresa e la carta di controllo.
Art. 3.
Principi organizzativi Emissione e rilascio delle carte tachigrafiche
1. Le camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, predispongono gli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione delle carte tachigrafiche ed al loro rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal regolamento.
Allo stesso modo acquisiscono i dati e le informazioni stabilite dall'art. 12 del regolamento.
2. Le carte sono rilasciate, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri dell'Unione europea.
3. Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalle camere di commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza o la sua sede entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza conforme ai modelli approvati dal Ministero contenenti anche le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le carte tachigrafiche vengono registrate secondo le prescrizioni tecniche indicate dal regolamento.
4. Le camere di commercio, mediante il loro sistema informativo, garantiscono l'interoperabilità del sistema delle carte tachigrafiche previsto dal regolamento e forniscono il supporto elettronico e telematico per l'effettuazione delle operazioni connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte tachigrafiche.
5. Alla scadenza del periodo di validità il possessore della carta è tenuto alla sua restituzione. La carta deve altresì essere restituita in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa. In caso di comunicazione al registro delle imprese di cessazione dell'attività, l'ufficio del registro delle imprese presso cui è stata presentata la domanda di cessazione provvede, attraverso il sistema informativo, a sospendere la validità della carta e a richiedere al titolare della stessa la restituzione qualora questi non vi abbia già provveduto.
Art. 4.
Carta del conducente
1. La carta del conducente è richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- titolarità di una patente di guida valida, e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- non essere titolare di un'altra carta tachigrafica;
- residenza nello Stato italiano.
3. La carta deve riportare a stampa il nome e cognome del richiedente, la foto, la firma, la data di nascita e il numero della patente di guida.
4. Alla ricezione della domanda di prima emissione, modifica o rinnovo della carta, la camera di commercio competente accerta la validità della patente di guida del richiedente e verifica che la categoria della patente sia di livello adeguato per la guida dei veicoli interessati all'installazione del cronotachigrafo digitale.
5. La carta del conducente ha un periodo di validità di cinque anni.
Art. 5.
Carta dell'officina
1. La carta dell'officina è richiesta dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 361/2003 ed in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attività di installazione e manutenzione dell'apparecchio di controllo. Unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità atte ad impedire la conoscibilità del codice stesso da parte di soggetti diversi dal richiedente.
2. La carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo dell'impresa nonchè il numero di iscrizione al registro delle imprese.
3. La carta dell'officina ha un periodo di validità di un anno.
Art. 6.
Carta dell'impresa
1. Il richiedente è il titolare, o il legale rappresentante, o persona da lui delegata, di una impresa di trasporto che possiede almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo.
2. La carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo dell'imprese nonchè il numero di iscrizione al registro delle imprese.
3. La carta dell'impresa ha un periodo di validità di cinque anni.
Art. 7.
Carta di controllo
1. La carta di controllo è richiesta alla camera di commercio competente per territorio, esclusivamente, dalle autorità deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza sul lavoro, e sul trasporto stradale, ovvero, adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. Le camere di commercio possono stipulare, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, convenzioni con gli uffici territoriali di governo, e, comunque, con le amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici periferici, per il rilascio delle carte di controllo alle autorità deputate ai controlli.
2. La carta riporta a stampa l'indicazione e l'indirizzo dell'autorità di controllo individuata ai sensi del comma 1.
3. La carta di controllo ha un periodo di validità di cinque anni.
Art. 8.
Rinnovo della carta tachigrafica
1. La richiesta di rinnovo di una carta del conducente deve essere presentata alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il richiedente ha la sua residenza entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza.
2. La richiesta di rinnovo della carta dell'officina deve essere presentata alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il richiedente ha la sua sede o la sua residenza, entro il termine di scadenza. La nuova carta è rilasciata entro i cinque giorni lavorativi successivi dalla data di presentazione dell'istanza.
3. La carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro della carta rinnovata.
Art. 9.
Modifica e sostituzione della carta tachigrafica
1. Alla richiesta di modifica di una carta tachigrafica rilasciata da altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura stabilita per la prima emissione.
2. La richiesta di modifica della carta in corso di validità riguarda la variazione dei dati amministrativi registrati all'atto della emissione della carta stessa.
3. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta, il possessore, entro sette giorni dall'accertamento dell'evento, deve chiederne il blocco e/o la sostituzione presso la camera di commercio in cui il richiedente ha la sede e la residenza normale.
4. Al fine di impedire la falsificazione ovvero l'uso improprio delle carte tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento, il furto o lo smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia alle autorità di polizia dello Stato in cui si è verificato l'evento.
5. Il rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica o sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una precedente dichiarata rubata, smarrita o malfunzionante, avrà data di scadenza pari a quella in essere per la carta sostituita.
6. La camera di commercio, nei casi previsti dai commi 1 e 2, provvede al rilascio della nuova carta entro i quindici giorni lavorativi, successivi al momento in cui ha ricevuta l'istanza. Negli altri casi entro i cinque giorni lavorativi successivi.
Art. 10.
Disposizioni particolari per la carta del conducente
1. Il conducente, nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, può continuare a guidare senza la carta per un massimo di quindici giorni, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.
2. In caso di nuovo rilascio della patente, con conseguente cambio del numero identificativo della stessa, il titolare della carta dovrà inoltrare richiesta di modifica della carta stessa.
Art. 11.
Confisca o ritiro della carta tachigrafica
1. La confisca o il ritiro di una carta da parte delle autorità di controllo sono comunicati alla camera di commercio che ha emesso la carta la quale provvede ad annotare la denominazione di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco. Qualora la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la camera di commercio, provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso la carta.
Art. 12.
Carte non operative
1. Le camere di commercio, avvalendosi del sistema informativo, conservano nel sistema le informazioni relative alle carte smarrite, rubate, malfunzionanti, confiscate, bloccate, sospese o ritirate. La carta dichiarata smarrita o rubata viene invalidata e inserita in un elenco con la opportuna causale.
Art. 13.
Chiavi e certificati
1. Il gestore del sistema informativo delle camere di commercio, in qualità di autorità di certificazione per conto delle stesse, riceve dal Ministero i certificati e le chiavi necessarie per lo svolgimento dell'attività di certificazione delle carte tachigrafiche e delle unità elettroniche di bordo in conformità con gli standard richiesti dal regolamento.
Art. 14.
Modalità di tenuta del registro e degli elenchi
1. L'Unioncamere, avvalendosi del sistema informativo delle camere di commercio, forma ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 361/2003, l'elenco dei montatori e delle officine autorizzate.
2. L'Unioncamere, con gli stessi mezzi, provvede alla divulgazione e all'aggiornamento del registro stabilito dal regolamento e relativo alle carte di officina e di montatore rilasciate, e comprendente anche le informazioni sui marchi e i dati elettronici di sicurezza utilizzati.
3. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 1, e nel registro, di cui al comma 2, sono comunicati in via telematica alla Commissione europea, secondo il formato richiesto dalle disposizioni in vigore, e possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.
Art. 15.
Disposizioni finali
1. Gli oneri e le spese relativi al rilascio della carte del conducente, dell'officina e dell'impresa sono a carico del richiedente, mediante applicazione, da parte delle camere di commercio, di diritti di segreteria stabiliti secondo le modalità indicate dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Per le spese relative al rilascio delle carte di controllo si provvederà nell'ambito delle convenzioni con le autorità di controllo, di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il presente decreto non comporta l'assunzione di nuovi oneri rispetto agli stanziamenti già previsti sulle unità previsionali di base di competenza del Ministero.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina rilevante in materia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2005
Il Ministro delle attività produttive
Scajola
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
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