Circolare - 17/10/2013 - Prot. n. 7897 - Decreto 23 giugno 2005, carta tachigrafica
OGGETTO: Applicazione dell'art. 10 del Decreto interministeriale 23 giugno 2005. Effetti sulla carta tachigrafica.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/7897/13/111/20/3
Roma, 17 ottobre 2013
OGGETTO: Applicazione dell'art. 10 del Decreto interministeriale 23 giugno 2005. Effetti sulla carta tachigrafica.
Come è noto, con l'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto Legislativo 59/2011 e del successivo Decreto Legislativo correttivo n. 2 del 16 gennaio 2013 in merito alle patenti di guida rilasciata in Italia e alla CQC (carta di qualificazione del conducente), è stata introdotta, a partire dal 3 maggio 2013, per i conducenti professionisti, titolari di patente, la patente unificata con la CQC, attraverso l'apposizione sulla patente di guida del codice "95".
Il Regolamento CE n. 2135/98 del 24 settembre 1998, Allegato 1B, prevede che sulla carta tachigrafica, all'atto della sua emissione, compaia il numero della patente di guida alla data del rilascio della carta del conducente.
Il Decreto interministeriale del 23 giugno 2005, con il quale sono state adottate modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, all'art. 10, secondo comma, ha previsto, in caso di rilascio della nuova patente con conseguente modifica del numero, l'obbligo, in capo ai conducenti, di inoltrare richiesta di modifica della carta tachigrafica, per l'aggiornamento del numero della patente.
Dal quadro normativo testé sinteticamente delineato, parrebbe nascere l'esigenza di rinnovare la carta tachigrafica ogniqualvolta sia necessaria remissione di una nuova patente, in applicazione della recente normativa comunitaria sulle patenti, con conseguenti oneri amministrativi ed economici gravanti sul titolare.
Previe intese con le competenti Direzioni dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, si è stabilito che l'obbligo di modifica del numero di patente, in applicazione del principio previsto dal citato Allegato 1B, Cap. IV, Req. 175, in tutti i casi di sostituzione della patente, può essere superato se nell'apposito spazio del nuovo documento è impresso il numero della precedente patente di guida, come già avviene nel caso di rilascio di duplicati.
A tal proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 20710/RU del 7 agosto 2013, ha già reso noto che le patenti emesse a qualunque titolo a partire dal 25.07.2013, nel caso in cui l'interessato abbia già conseguito la patente di guida, riporteranno sul retro, nel campo 12, il codice 71 ed il numero della patente precedentemente posseduta.
Con detta modalità è quindi preservata l'esigenza di tracciabilità formale ed il collegamento tra patente di guida e carta tachigrafica, almeno fino al successivo rinnovo, garantendo la possibilità di controllo da parte degli organi di polizia. Ciò è inoltre conforme a quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2135/98.
Tutto ciò premesso, in sede di controllo, si dovrà tenere conto del fatto che i conducenti titolari di carta tachigrafica, in caso di sostituzione della patente, sono esentati dal rinnovo della carta stessa qualora sul retro della nuova patente sia riportato il numero della patente precedente, corrispondente a quello indicato sulla carta tachigrafica.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
Vedi anche: