Decreto Ministero delle Attività Produttive - 31/10/2003 - n. 361 - Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
OGGETTO: Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.
Modificato dal Decreto n. 242 del 09/11/2021
(G.U. n. 1 del 2.1.2004)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni;
Visti, in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, concernente l'istituzione del Ministero delle attività produttive, l'articolo 28 relativo alle aree funzionali di competenza dello stesso Ministero nonchè l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà di avvalimento da parte del Ministero degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85;
Visto il regolamento n. 1360/02 della Commissione del 13 giugno 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 112/1998, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdoataine des entreprises et des activites liberales;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;
Ritenuto di non poter condividere le osservazioni formulate nel suddetto parere, nella parte relativa alla definizione ed ai poteri di accertamento e vigilanza, in quanto la cooperazione tra le Amministrazioni concertanti sul presente provvedimento è risolutiva delle eventuali connessioni tra le attività di controllo;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2135/98, raccordandole con le attribuzioni già svolte dalle Camere di commercio;
Considerata la necessità di dettare disposizioni nazionali in materia;
Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio e l'assessorato industria, artigianato, ed energia della regione Valle d'Aosta;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 21959/Zg3C/45 del 7 luglio 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalità
1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle Autorità competenti per:
1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica;
2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo;
3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda);
4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonchè delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate;
5) il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati digitali per le carte tachigrafiche;
b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) "apparecchio di controllo": insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti;
b) "unità elettronica di bordo": l'apparecchio di controllo, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;
c) "carta tachigrafica": una carta intelligente da impiegare con l'apparecchio di controllo;
d) "omologazione": procedura in base alla quale viene certificato che un apparecchio di controllo o la carta tachigrafica in esame o un foglio di registrazione soddisfi i requisiti fissati dal Regolamento (CE) n. 2135/98;
e) "montaggio": l'installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale;
f) "riparazione": ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unità elettronica di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell'apparecchio di controllo, o l'apertura dello stesso;
g) "regolamento": il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998;
h) "Ministero": il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014;
b) all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, così come modificato dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/502.
2. Ai fini d ell’applicazione del presente decreto, si intende, altresì, per:
a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e l’assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione;
b) «Regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica;
d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni;
e) «Unioncamere»: l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle Camere di commercio;
g) «gestore del sistema informativo»: la società InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni;
h) «Autorità di controllo»: le autorità di controllo deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di lavoro e previdenza sociale e trasporto stradale o adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale.
Art. 3
Autorità competenti
1. L'autorità per il rilascio dell'omologazione è il Ministero.
2. L'autorità per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione agli installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione dell'apparecchio di controllo è il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
3. Le autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
3-bis. Le Autorità di controllo sono quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera f) , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro di cui all'articolo 1, comma 5), lettera b), del Regolamento.
4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l’acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all’articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all’articolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.5. L'elenco dei montatori o delle officine autorizzate, di cui all'articolo 12, comma 3, del Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, è formato dall'Unione italiana delle Camere di commercio sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.
5. Le liste di cui all’articolo 24, comma 5, del Regolamento dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate dall’Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. L’Unioncamere ne cura altresì l’aggiornamento e provvede alla divulgazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.
6. All'Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto dall'articolo 1, comma 5), lettera b), del regolamento dall’articolo 31, del Regolamento, nonchè la cura delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 5), lettera c), dello stesso regolamento dall’articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento.
7. Le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione sono stabilite con decreto del Ministero.8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.
8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Art. 4
Poteri di accertamento
1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni è affidato il compito di accertare:
a) la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3 degli installatori, officine e costruttori di veicoli, utilizzate per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione di cui al precedente articolo 3, alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;
c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori dagli installatori, officine e costruttori di veicoli, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fino alla data dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 7, del presente decreto, il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni per il rilascio, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85, relativamente alle prescrizioni degli allegati I e II, dell'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo denominati cronotachigrafi CEE, rispettivamente ai montatori ed alle officine autorizzate.
2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti per le Camere di commercio e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni dall'articolo 3, comma 6, del presente decreto, l'elenco delle autorizzazioni emesse ai sensi del comma 1 è comunicato dalle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni, con cadenza mensile, alla Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, ufficio D 3 strumenti di misura del Ministero.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 ottobre 2003
Il Ministro delle attività produttive: MARZANO
Il Ministro dell'interno: PISANU
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: MARONI
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: LUNARDI
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