Circolare - 08/05/2003 - Prot. n. 1557 - Trasporto internazionale di viaggiatori
OGGETTO: Servizi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada mediante autobus.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose
CIRCOLARE N. 2/2003/APC
Premessa
In data 1 gennaio 2003 è entrato in vigore l'accordo interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto viaggiatori con autobus, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea serie L. n. 321 del 26.11.2002.
Il predetto accordo è stato sottoscritto dall'Unione Europea e dai seguenti Paesi:
Bosnia Erzegovina - Bulgaria - Croazia - Repubblica Ceca - Ungheria - Lettonia - Lituania - Moldavia - Polonia - Romania - Slovacchia - Slovenia - Turchia.
Conformemente alle disposizioni dell'art. 28, l'entrata in vigore dell'Accordo interbus ha effetto per tutte le Parti contraenti che hanno ratificato l'accordo stesso che attualmente sono la Repubblica Ceca, la Comunità Europea, l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia, la Romania, la Slovenia e la Bulgaria.
Le disposizioni contenute nell'accordo in questione sostituiscono le disposizioni in materia contenute negli accordi conclusi tra le Parti contraenti, e, quindi, per quel che concerne l'Italia in quelle contenute negli accordi bilaterali conclusi tra l'Italia e i suddetti Stati.
Alla luce di quanto sopra e in considerazione della nuova normativa di riferimento per l'effettuazione dei servizi occasionali, aventi come destinazione la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Lituania, la Lettonia, la Romania, la Slovenia e la Bulgaria, corre l'obbligo di fornire alle imprese di trasporto di viaggiatori italiane nonché ai competenti organi di controllo le necessarie direttive e chiarimenti derivanti dall'applicazione dell'accordo interbus.
Nel contempo, stante l'incidenza della nuova normativa in materia si ravvisa la necessità di modificare la circolare n. 11 del 18 settembre 2002 emanata da questa Direzione Generale dell'autotrasporto di persone e cose che, pertanto, è da considerarsi abrogata e sostituita dalla presente.
* * * * *
Le imprese di trasporto in conto terzi stabilite in territorio italiano per effettuare i servizi di trasporto di cui all'oggetto devono avere a bordo degli autobus che utilizzano per tali servizi la documentazione di seguito indicata.
1) SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI CON DESTINAZIONE PAESI COMUNITARI
(Austria - Belgio - Danimarca - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Lussemburgo - Paesi Bassi - Portogallo - Regno Unito - Spagna - Svezia).
Nell'effettuazione di servizi occasionali internazionali e di servizi in regime di cabotaggio che abbiano come destinazione i Paesi comunitari o che prevedano il transito nei territori di tali Paesi, le imprese stabilite in territorio italiano devono avere a bordo degli autobus una copia conforme della licenza comunitaria (Mod. 715) e il documento di controllo - foglio di viaggio (Mod. 700 AP2).
1.1) Copia conforme della licenza comunitaria
È rilasciata dall'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo le modalità di cui alla circolare n. 38 del 9 dicembre 1998. Può essere richiesta solo dopo aver ottenuto da questa Unità Operativa l'originale della licenza comunitaria. Ad integrazione della suddetta circolare si precisano le modalità con cui le imprese devono richiedere la variazione o la sostituzione della licenza comunitaria.
1.1.1) Variazione della licenza comunitaria
In caso di cambio di sede o di indirizzo dell'impresa titolare o quando debba procedersi alla correzione della denominazione della ragione sociale riportata sulla licenza comunitaria l'impresa titolare è tenuta a presentare apposita istanza, utilizzando il modello riprodotto in All. 1, con l'indicazione della nuova sede o del nuovo indirizzo ovvero dell'esatta denominazione dell'impresa.
Alla domanda dovrà essere allegato l'originale della licenza comunitaria, che è restituito all’impresa titolare dopo l'avvenuta variazione. Si rammenta che, successivamente alla variazione avvenuta sull'originale della licenza comunitaria, le medesime modifiche devono essere richieste ai competenti Uffici provinciali della ex M.C.T.C., per aggiornare le copie conformi della licenza comunitaria in loro possesso.
1.1.2) Sostituzione della licenza comunitaria
Nell'ipotesi in cui l'impresa titolare di una licenza comunitaria modifichi, per qualunque motivo, la propria ragione sociale è necessario che venga ripresentata una nuova richiesta di licenza comunitaria da parte del nuovo soggetto giuridico secondo le modalità di cui all'allegato modello di domanda (All.2). Unitamente alla nuova richiesta di licenza comunitaria deve essere trasmessa l'originale della licenza comunitaria rilasciata in precedenza all'impresa oggetto di trasformazione per il conseguente annullamento. L'impresa dopo aver ottenuto la nuova licenza comunitaria dovrà richiedere, come precisato con circolare n. 38 del 9 dicembre 1998, le copie conformi della stessa restituendo, contestualmente ai competenti Uffici provinciali della ex M.C.T.C., le copie conformi della licenza comunitaria precedentemente ottenute.
Si fa presente che le imprese titolari di licenza comunitaria sono tenute a comunicare prontamente alla scrivente eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda per il rilascio della suddetta licenza intervenuti dopo il rilascio della stessa. In particolare assume rilevanza la sostituzione del soggetto preposto alla direzione dell'impresa in possesso dell'attestato di idoneità professionale stante l'obbligo per tale soggetto di fornire la propria professionalità ad una sola impresa.
A tale riguardo si precisa che le imprese non sono tenute ad inviare l'apposita dichiarazione del preposto ad ogni domanda presentata, bensì si ritiene necessaria l'invio della suddetta dichiarazione solo nel caso in cui non sia stata mai trasmessa in allegato a precedenti istanze ovvero sia intervenuta una modifica soggettiva del preposto alla direzione permanente ed effettiva dell'impresa istante.
Si ripropone, in allegato, alla presente circolare il modello di domanda che le imprese devono utilizzare per richiedere la licenza comunitaria (All. 3).
1.2) Documento di controllo-foglio di viaggio
I documenti di controllo - foglio di viaggio, diversamente da quanto previsto in precedenza, verranno rilasciati dagli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici capoluoghi di Regione nel cui territorio l'impresa richiedente ha la propria sede principale e non più dalla scrivente Direzione Generale.
Le Associazioni di categoria del settore potranno continuare a richiedere i documenti di controllo - fogli di viaggio alla scrivente Direzione Generale secondo le modalità stabilite nelle precedenti circolari.
I predetti documenti saranno rilasciati unicamente alle imprese in possesso della licenza comunitaria sotto forma di libretto contenente 25 fogli di viaggio (Mod. 700 AP2).
A modifica di quanto precedentemente stabilito non sarà più necessario allegare, al momento delle ulteriori richieste i fogli di viaggio in precedenza utilizzati e contenuti in libretti in possesso dell'impresa richiedente, ma gli stessi dovranno essere custoditi per un periodo di due anni dalla data di scadenza degli stessi, presso la sede principale dell'impresa al fine di consentire le verifiche previste dall'art. 15 del Regolamento CEE n. 684/92 così come modificato dal successivo Regolamento CE n. 11/98.
In via transitoria saranno ritenute ancora valide le domande presentate alla scrivente Direzione Generale entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione della presente circolare. Dopo tale termine le domande che perverranno alla scrivente Direzione generale saranno trasmesse ai competenti Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
Di tale invio verrà data tempestiva comunicazione all'impresa richiedente.
Si allega, un nuovo modello di domanda a cui le imprese devono attenersi per richiedere i su menzionati libretti di fogli di viaggio (All. 4).
* * * * *
2) SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI CON DESTINAZIONE SVIZZERA
In virtù dell'Accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia in vigore dal 1° giugno 2002, per l’effettuazione dei servizi occasionali internazionali aventi come destinazione tale Stato ovvero che prevedano il transito nel territorio svizzero le imprese devono avere a bordo dei propri autobus la stessa documentazione di cui al punto 1). Si fa presente, tuttavia, che l'Accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera non ha previsto la liberalizzazione dei servizi occasionali internazionali svolti in regime di cabotaggio e, pertanto, il foglio di viaggio contenuto nel libretto Mod. 700 AP2 può essere utilizzato esclusivamente per i servizi occasionali internazionali e non per quelli in regime di cabotaggio.
* * * * *
3) SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI CON DESTINAZIONE NORVEGIA E TURCHIA
Per effettuare servizi occasionali internazionali in Norvegia e Turchia è necessario avere a bordo dell'autobus il documento di controllo-foglio di viaggio previsto dall'Accordo A.S.O.R.
Per il rilascio e per il modello di domanda da utilizzare per la richiesta di tali documenti di controllo vale quanto già specificato al punto 1.2) (All. 4).
Si rammenta che l'effettuazione di servizi occasionali internazionali in Norvegia e Turchia può avvenire avendo a bordo dell'autobus il suddetto documento di controllo-foglio di viaggio unicamente per determinati tipi di servizi occasionali che l'Accordo ASOR ha ritenuto di liberalizzare quali:
a) i circuiti a porte chiuse;
b) i servizi nei quali il viaggio di andata è effettuato a veicolo carico il viaggio di ritorno è effettuato a veicolo vuoto;
c) i servizi nei quali il viaggio è effettuato a veicolo vuoto che presentino le seguenti caratteristiche: tutti i viaggiatori sono rilevati nello stesso luogo per essere trasportati nel territorio del paese in cui il veicolo è immatricolato e che i viaggiatori:
c1) sono raggruppati sul territorio sia di una parte non contraente, sia di una parte contraente diversa da quella dove il veicolo è immatricolato e diversa da quella ove sono rilevati, in base a contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultima parte contraente o,
c2) sono stati condotti precedentemente dal medesimo vettore, in occasione di un servizio di cui al precedente punto b), nel territorio della parte contraente in cui sono nuovamente rilevati o,
c3) sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra parte contraente, con spese di trasporto a carico della persona che ha fatto l'invito. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non sia stato costituito unicamente per quel viaggio.
Si evidenzia che la Turchia è Parte contraente dell'accordo interbus, pertanto, qualora dovesse procedere alla ratifica dello stesso conformemente a quanto stabilito nell'art. 28 i documenti di controllo - fogli di viaggio necessari per effettuare servizi occasionali verso il suddetto Stato saranno quelli previsti dal su citato accordo interbus e non più quelli di cui all'accordo ASOR.
* * * * *
4) SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI CON PAESI PER I QUALI È IN VIGORE L'ACCORDO INTERBUS
(Bulgaria - Repubblica Ceca - Lettonia -Lituania - Romania - Slovenia - Ungheria)
Come evidenziato nelle premesse alla presente circolare, a far data dal 1 gennaio 2003 tra la Comunità Europea e i Paesi sopra elencati è entrato in vigore l'accordo interbus.
Le Parti contraenti del suddetto accordo hanno convenuto di stabilire regole uniformi per i servizi occasionali internazionali di trasporto viaggiatori effettuati con autobus ed al riguardo hanno convenuto all'art. 6 che determinati servizi occasionali siano considerati liberalizzati e, quindi, esentati dall'autorizzazione.
In particolare il su citato articolo prevede un regime di liberalizzazione per le seguenti tipologie di servizi occasionali:
1. circuiti a porte chiuse: i servizi effettuati mediante uno stesso autobus che trasporta lungo tutto il tragitto lo stesso gruppo di viaggiatori e li riconduce al luogo di partenza. Il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte contraente in cui e stabilito l'operatore del trasporto;
2. servizi con viaggio di andata a veicolo carico e viaggio di ritorno a veicolo vuoto: il luogo di partenza si trova sul territorio della Parte contraente in cui e stabilito l'operatore del trasporto;
3. servizi con viaggio di andata a veicolo vuoto: tutti i passeggeri sono imbarcati nello stesso luogo, sempreché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) nel territorio di una Parte non contraente o nel territorio di una Parte contraente diversa da quella in cui e stabilito l'operatore del trasporto e da quella in cui sono imbarcati i viaggiatori, i passeggeri sono riuniti in gruppi costituiti a norma di contratti di trasporto stipulati prima del loro arrivo sul territorio di quest’ultima Parte contraente e vengono trasportati nel territorio della Parte contraente in cui e stabilito l'operatore del trasporto;
b) i passeggeri sono stati in precedenza condotti dal medesimo operatore del trasporto alle condizioni di cui al paragrafo 2, nel territorio della Parte contraente in cui vengono imbarcati e trasportati nel territorio della Parte contraente in cui e stabilito l'operatore del trasporto;
c) i passeggeri sono stati invitati a recarsi nel territorio di un'altra Parte contraente e le loro spese di trasporto sono a carico della persona che li ha invitati. I passeggeri devono costituire un gruppo omogeneo che non può essere stato formato esclusivamente nella prospettiva del viaggio e che viene condotto nel territorio della Parte contraente in cui e stabilito l'operatore del trasporto.
Sono inoltre esenti da autorizzazione:
4. le operazioni di transito che attraversano il territorio delle Parti contraenti e sono connesse a servizi occasionali esentati da autorizzazione;
5. i viaggi a vuoto di autobus che sono utilizzati esclusivamente per sostituire un autobus danneggiato o guasto durante l'esecuzione di un servizio internazionale contemplato dall'Accordo interbus.
I servizi occasionali diversi da quelli sopra indicati necessitano, invece, di apposita autorizzazione.
4.1) Servizi liberalizzati
Per l'effettuazione dei servizi occasionali liberalizzati le imprese italiane di autotrasporto di viaggiatori devono essere in possesso del documento di controllo, costituito da un libretto contenente 25 fogli di viaggio (Mod. 800 AP2).
Il suddetto documento viene rilasciato alle imprese di autotrasporto italiane, in possesso della licenza comunitaria valida per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus, dagli Uffici periferici del Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici capoluoghi di Regione nel cui territorio l’impresa richiedente ha la propria sede principale.
Le richieste volte ad ottenere i documenti in questione devono essere redatte conformemente al modello di domanda che figura al su citato Allegato 4.
Le domande formulate ai sensi della precedente circolare n. 11 del 18 settembre 2002 che perverranno alla scrivente Direzione Generale dopo 15 (quindici) giorni successivi all'emanazione della presente circolare e volte ad ottenere la documentazione necessaria per effettuare servizi occasionali aventi come destinazione uno dei suddetti Stati non potranno essere accolte e, pertanto, si provvederà alla loro archiviazione, previa comunicazione all'impresa istante con la quale si inviterà la stessa a riformulare al competente Ufficio la domanda secondo il modello di cui all'allegato 4.
Quanto precisato al punto 1.2) relativamente alla tenuta e conservazione dei documenti di controllo - fogli di viaggio previsti dal Reg. CEE 684/92 e dall'Accordo ASOR è da intendersi riferito anche a quelli previsti dall'Accordo Interbus.
4.2) Servizi soggetti ad autorizzazione
Per quel che concerne i servizi occasionali non liberalizzati dall'accordo interbus è necessario invece ottenere le apposite autorizzazioni rilasciate di comune accordo da tutte le Parti contraenti dell'Accordo interbus dove i passeggeri sono imbarcati o sbarcati.
Per ottenere le autorizzazioni ad effettuare il servizio occasionale non liberalizzato l'impresa è tenuta a presentare alle Autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio si trova il luogo di partenza del servizio.
Le domande che prevedano un luogo di partenza situato in territorio italiano vanno presentate alla scrivente Direzione Generale e redatte secondo il modello che figura all'allegato 5.
L'autorizzazione di competenza della Parte italiana viene rilasciata dalla scrivente Direzione Generale (Mod.D.T.T.144).
Si fa presente che le autorizzazioni rilasciate per effettuare servizi occasionali internazionali in Bulgaria - Repubblica Ceca - Lettonia - Lituania - Romania - Slovenia e Ungheria conformemente a quanto stabilito nella precedente circolare n. 11 del 18 settembre 2002, con scadenza 31.12.2003 o 31.01.2004 non saranno più utilizzabili a far data dal 1° luglio 2003, in quanto in luogo delle stesse occorre essere in possesso della documentazione sopra descritta ovvero del documento di controllo - fogli di viaggio o delle autorizzazioni previste dall'Accordo Interbus.
4.3) Condizioni tecniche
Si precisa che per l'effettuazione dei servizi occasionali disciplinati dall'Accordo interbus, gli autobus utilizzati devono soddisfare le norme tecniche previste dal medesimo Accordo.
In particolare, ai sensi dell'art. 5 e di quanto stabilito nell'allegato 2 dell’Accordo in questione, non possono essere utilizzati per servizi in partenza o a destinazione nel territorio italiano gli autobus immatricolati prima del 1° gennaio 1986 ad eccezione di quelli in partenza o a destinazione Grecia per i quali il divieto è riferito al 1° gennaio 1984.
Tale condizione è valida fino al 31.12.2003, mentre per gli anni successivi le imprese possono utilizzare soltanto gli autobus immatricolati secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del citato allegato 2.
* * * * *
5) SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI CON PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA E NON ADERENTI AGLI ACCORDI ASOR E INTERBUS
(Albania - Algeria - Armenia - Bielorussia - Georgia - Serbia Montenegro - Macedonia - Marocco - Russia - Tunisia - Ucraina)
Come chiarito con circolare n. 3/99 del 21 luglio 1999, il regime giuridico applicato ai servizi occasionali internazionali aventi destinazione o transito nei su menzionati Paesi scaturisce o dagli Accordi bilaterali stipulati dall’Italia con i suddetti Paesi o in mancanza di questi dalle intese siglate con gli stessi in sede di incontri tecnici bilaterali.
In relazione alle diverse tipologie di servizi occasionali internazionali ed alla loro relativa disciplina è necessario avere a bordo degli autobus la documentazione di cui all’allegata tabella riepilogativa (All. 6).
Si precisa che nei casi in cui occorre avere a bordo l’autorizzazione (o il foglio di viaggio valido esclusivamente per i servizi occasionali con il Regno del Marocco) questa deve essere richiesta alla scrivente secondo le modalità stabilite nella circolare n. 3/99 utilizzando il nuovo modello di domanda allegato alla presente (All. 7).
Per i servizi occasionali con destinazione il regno del Marocco occorre richiedere gli appositi fogli di viaggio nei termini previsti dalla suddetta circolare mediante domanda redatta secondo l’allegato modello (All. 8).
* * * * *
6) SERVIZI OCCASIONALI INTERNAZIONALI CON PAESI CHE RISULTANO PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO INTERBUS MA PER I QUALI LO STESSO ACCORDO NON È ANCORA IN VIGORE
(Bosnia Erzegovina -Croazia - Moldavia - Polonia - Slovacchia - Turchia)
La Bosnia Erzegovina, la Croazia, la Moldavia, la Polonia, la Slovacchia e la Turchia sono Parti contraenti dell'Accordo interbus, ma non hanno allo stato attuale ancora provveduto a ratificare, conformemente all'art. 28, l'Accordo medesimo.
Nelle more della ratifica dell'Accordo in questione i servizi occasionali tra l'Italia e detti Stati continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nei vigenti Accordi multilaterali o bilaterali o nelle intese siglate tra le competenti Autorità in materia.
Pertanto, per l'effettuazione dei servizi occasionali aventi come destinazione la Bosnia Erzegovina, la Croazia, la Moldavia, la Polonia, la Slovacchia occorre far momentaneamente riferimento alla suddetta tabella riepilogativa (All. 6), mentre per la Turchia resta valido il documento di controllo - fogli di viaggio previsto dall'Accordo A.S.O.R.
Quando uno degli Stati sopra indicati ratificherà l'Accordo interbus la scrivente Direzione Generale provvederà a darne tempestiva comunicazione.
Successivamente alla predetta comunicazione le imprese italiane per l'effettuazione dei servizi occasionali saranno tenute a richiedere e a tenere a bordo dell'autobus il documento di controllo foglio di viaggio di cui al punto 4).
Fintanto che non avverrà la predetta comunicazione, le autorizzazioni necessarie per effettuare servizi occasionali nella Repubblica della Bosnia Erzegovina, nella Croazia, nella Moldavia, nella Polonia e nella Slovacchia continueranno, quindi, ad essere rilasciate da questa Direzione Generale a cui dovranno essere indirizzate le relative domande redatte secondo il modello di cui all'Allegato 7.
* * * * *
Per quanto riguarda le imprese che non sono stabilite in Italia, nell'effettuazione di servizi occasionali internazionali in territorio italiano, devono avere a bordo dei veicoli la medesima documentazione necessaria per le imprese italiane che effettuano servizi occasionali in territorio straniero e, quindi:
a) imprese comunitarie:
- copia conforme della licenza comunitaria
- documento di controllo
- foglio di viaggio comunitario;
b) imprese stabilite in Turchia e in Norvegia:
- documento di controllo previsto dall'Accordo A.S.O.R.
- modello plurilingue previsto dall'Accordo A.S.O.R.
c) imprese non comunitarie stabilite negli Stati per i quali è in vigore l'Accordo interbus:
- copia conforme della licenza ad effettuare servizi occasionali internazionali di trasporto viaggiatori con autobus;
- documento di controllo;
- foglio di viaggio previsto dall'Accordo interbus;
- autorizzazione (Mod. D.T.T.144) nei casi in cui il servizio occasionale non rientra tra quelli liberalizzati.
Si evidenzia che le imprese non comunitarie stabilite nelle altre Parti contraenti l'Accordo interbus possono, fino al 30 giugno 2003, continuare ad effettuare servizi occasionali in Italia utilizzando, in alternativa alla documentazione prevista dal predetto Accordo, la documentazione prevista dal sistema autorizzativo stabilito negli Accordi bilaterali conclusi;
d) le autorizzazioni di questo Ministero (Mod.712) per le imprese stabilite nei restanti Paesi.
Con successiva circolare saranno forniti ulteriori elementi di chiarimento sulla nuova normativa introdotta dall'Accordo Interbus relativamente alle disposizioni contenute nell’allegato 2, concernente le norme tecniche applicabili agli autobus e alle modalità di effettuazione dei controlli sugli autobus adibiti ai servizi di trasporto in questione.
Si invitano gli Uffici provinciale della ex M.C.T.C., gli Enti e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alle indicazioni contenute nella presente circolare.
La presente circolare con i relativi allegati sarà pubblicata sul sito internet dello scrivente Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Clara Ricozzi
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6
ALLEGATO 7
Vedi anche: