Circolare - 01/06/2011 - 300/A/5033/11/111/20/3 - Chiarimenti sui periodi di guida e di riposo
OGGETTO: Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561/06) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821/85). Quesiti e chiarimenti interpretativi.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
300/A/5033/11/111/20/3 del 01/06/2011
OGGETTO: Periodi di guida e di riposo dei conducenti (Reg. CE 561/06) e apparecchi di controllo/registrazione (Reg. CEE 3821/85). Quesiti e chiarimenti interpretativi.
- ALLA CNA-FITA PADOVA
e, per conoscenza
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA
In esito ai quesiti posti da codesta Associazione con nota del 3 marzo 2011, si comunica l'orientamento del Servizio Polizia Stradale al riguardo, che si invia anche, per ogni utile determinazione, unitamente ai quesiti, ai Compartimenti della Polizia Stradale e al CAPS di Cesena.
1) Obbligo di registrazione del riposo giornaliero
L'art. 15, paragrafo 2, del Regolamento CEE 3821/85, prescrive che "Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), devono:
a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato L essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure
b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato 1B, essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo".
Dalla lettura della norma in esame si evince, pertanto, che i periodi di riposo giornaliero vanno registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando al seguito il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.
L'inosservanza comporterà la violazione di cui all'art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, ovvero dell'art. 174 del Codice della Strada solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in argomento.
2) Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero
Con la nota di orientamento n. 3 (All. 1), la Commissione europea ha indicato l'approccio da seguire qualora vi fosse la necessità di interrompere la pausa, il riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in determinati luoghi o in situazioni di emergenza, disponendo che se circostanze straordinarie, ragioni di oggettiva emergenza ovvero un ordine specifico da parte dì un organo di polizia o di un'altra autorità impongono di spostare il veicolo, il conducente può, in linea di principio, interrompere il riposo, senza incorrere nella relativa sanzione.
Poichè la nota orientativa della Commissione fa riferimento anche a circostanze straordinarie, si ritiene che se il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti, ad esempio per spostare il veicolo, per anticipare le operazioni di carico/scarico della merce per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l'area destinata al carico/scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività, oppure per fare defluire il traffico in un'area di parcheggio su disposizione dell'organo di Polizia Stradale, tale interruzione non può essere considerata un'infrazione.
In tali casi, il conducente dovrà indicare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, ovvero sul tabulato del dispositivo digitale, il motivo che ha determinato l'interruzione della pausa o del riposo (giornaliero o settimanale) prima di intraprendere il viaggio, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione manuale dall'organo di polizia o dall'autorità che ha eventualmente disposto lo spostamento del veicolo (ad esempio, l'ente che gestisce il terminal).
Qualora ciò non sia possibile il conducente dovrà in ogni caso integrare detta annotazione manuale con i necessari dati identificativi dell'organo di polizia o dell'autorità che ha autorizzato lo spostamento del veicolo, allo scopo di consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti ivi indicati.
Si evidenzia, infine, come la nota orientativa comunitaria prenda in considerazione l'interruzione della pausa o del riposo solamente «per alcuni minuti», che deve essere giustificata dal verificarsi di un evento straordinario ed eccezionale e non, viceversa, per istituire una prassi illegittima finalizzata a limitare i periodi di riposo prescritti in modo tassativo dalla normativa comunitaria.
L'inosservanza è riconducibile alla violazione prevista dall'art. 174 del Codice della Strada.
3) Tolleranze concesse alle registrazioni con tachigrafo digitale
Con la nota di orientamento n. 4 (All. 2), la Commissione europea ha indicato, anche in questo caso, l'approccio che gli organi di controllo dovrebbero seguire relativamente alle registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico.
Dal momento che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti in tali circostanze abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico.
Infatti, quello digitale registra come attività di guida un intero minuto anche se in tale intervallo temporale la guida si sia limitata in concreto ad uno spostamento di pochi secondi, comunque superiore a 5 secondi.
Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato la Commissione europea è del parere che gli organi nazionali di controllo dovrebbero applicare una certa tolleranza nei confronti dei conducenti di veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.
La tolleranza in questione può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di quattro ore e mezza.
Si precisa che la stessa dovrà essere concessa solo ed esclusivamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Regolamento CE 561/06.
Giova rappresentare infine che a decorrere dal 1° ottobre 2011, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento CE n. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 con cui è stato adeguato per la decima volta al progresso tecnico il Regolamento CEE n. 3821/85 (ed, in particolare, l'allegato 1B), verrà introdotto un nuovo sistema di calcolo dei c.d. «microspostamenti» che supererà definitivamente i contenuti della nota orientativa prima citata.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sgalla
ALLEGATO alla circolare del 01/06/2011 prot. n. 5033
CNA - FITA VENETO
Associazione Naz.le Artigiani Piccole e Medie Imprese dell'Autotrasporto
Via dalla Pila 3 b - Interno 1 - 30175 VENEZIA MARGHERA - VE
Tel. 041/921715 Fax 041/5384248
url: www.cnaveneto.it
Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Servizio di Polizia Stradale 1^ Divisione
via Tuscolana, 1558
00173 ROMA
Raccomandata a. r.
Venezia - Marghera, lì 7 Marzo 2011
Prot.: AM/SB/Segr./2011/125
OGGETTO: Autotrasporto di Merci. Quesiti e chiarimenti.
La scrivente Associazione Regionale di categoria, su input del Collega Basso, Responsabile Provinciale della Cna Fita di Padova, desidera sottoporre all'attenzione del Dipartimento alcune questioni attinenti la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di "Tempi di guida e di riposo degli autisti" (Reg. CE 561/2006) e corretto utilizzo del cronotachigrafo (Reg. CEE 3821/85).
Si tratta di quesiti che ci sono pervenuti da numerose imprese di autotrasporto nostre associate e che desideriamo inoltrare al Vostro Ufficio nell'ottica della collaborazione e della condivisione che permetterà a tutti i soggetti interessati di gestire al meglio la materia oggetto della presente.
• In relazione al corretto uso del disco cronotachigrafico: il Ministero dell'Interno, (Prot. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15/06/2010) rispondendo al quesito pervenuto da una Associazione di categoria, relativamente alla dimostrazione dell'avvenuta effettuazione del risposo settimanale ha fornito la seguente indicazione: "Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell'effettuazione del riposo è, di fatto, fornita dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione". Si chiede di chiarire se ciò valga anche per il riposo giornaliero. Se cioè sia corretto estrarre il disco cronotachlgrafico alla fine della propria attività, per inserirne uno nuovo all'inizio della giornata successiva, senza dover far nulla per dimostrare l'effettuazione del riposo giornaliero.
• Interruzione di pausa o riposo: Reg. CE 561/2006 all'art. 4 lettere d) e f), stabilisce che l'interruzione ed il riposo per l'autista debbano essere periodi di tempo in cui questi possa disporre liberamente del suo tempo, senza pertanto essere obbligato a rimanere nelle vicinanze del veicolo. Ciò nonostante accade che l'autista si trovi per circostanze straordinarie nella necessità di effettuare uno, spostamemto del mezzo, malgrado stia usufruendo del proprio riposo. A tal riguardo, com'è noto, si è espressa anche la Comunità Europea con la propria "Nota di orientamento 3". Si chiede quindi di voler cortesemente chiarire se e come tale evento possa essere gestito nel rispetto della normativa vigente.
• Registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digitali: La "Nota di orientamento 4" della Comunità Europea affronta le problematiche derivanti dalla rigorosa applicazione della normativa alla luce dell'avvento del tachlgrafo digitale. La Nota analizza le disparità che oggettivamente possono generarsi tra gli operatori dotati di strumento digitale e coloro che utilizzano il cronotachigrafo analogico e impegnati nelle medesime operazioni di trasporto soggette a numerose operazioni di carico e scarico, pause, attese, etc. L'orientamento fornito dalla nota stessa rispetto a tale situazione è quello di tollerare un massimo di 15 minuti di superamento dei limiti di guida. Si chiede di chiarire se tale ipotesi sia applicabile oltre che al periodo di guida giornaliero di cui all'art. 6 Reg. CE 561/2006, anche alle interruzioni di cui all'art. 7 ed a riposo giornaliero di cui all'art. 8.
In attesa di cortese riscontro, si desidera ringraziare sin da adesso per l'attenzione riservataci e si coglie l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.
Il Segretario Regionale
Unione Cna Fita Veneto
(Sergio Barsacchi)
Il Presidente Regionale
Unione Cna Fita Veneto
(Angiolina Mignolli)
Allegato 1 alla circolare del 01/06/2011 prot. n. 5033
LEGISLAZIONE SOCIALE NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85
NOTA DI ORIENTAMENTO 3
Questione: ordinare l'interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in un terminal, in un parcheggio o in un'area frontaliera.
Articolo: 4, lettere d) e f), del regolamento (CE) n. 561/2006.
Approccio da seguire:
di solito, durante un riposo giornaliero o settimanale il conducente dovrebbe poter disporre liberamente del proprio tempo libero e quindi non dovrebbe essere obbligato a rimariere nelle vicinanze del proprio veicolo.
In generale, interrompere una pausa, un riposo giornaliero o settimanale resta un'infrazione tranne quando si applica la "regola della nave traghetto" - articolo 9, paragrafo 1). Tuttavia, in un terminal o in un parcheggio può verificarsi all'improvviso una situazione anormale o un'emergenza che imponga di spostare un veicolo.
Di solito nei terminal è presente un conducente (dipendente del terminal) che, se necessario, sposta i veicoli. In caso contrario e se circostanze straordinarie impongono di spostare il veicolo, il conducente può interrompere il riposo solo su richiesta di un'autorità competente o di un responsabile del terminal autorizzato a ordinare lo spostamento dei veicoli.
In altri luoghi (per es. nei parcheggi, ai valichi di frontiera o in casi di emergenza), qualora ragioni oggettive di emergenza impongano di spostare un veicolo o qualora la polizia o un'altra autorità (per es. i vigili del fuoco, le autorità responsabili della gestione delle strade, le autorità doganali) ordinino di spostare un veicolo, il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti e tale interruzione non può essere considerata un'infrazione.
Se tale necessità si verifica, le autorità responsabili dell'attuazione negli Stati membri devono garantire una certa tolleranza sulla base della valutazione delle singole situazioni.
Questo tipo di interruzione della pausa o del riposo di un conducente deve essere registrato manualmente dal conducente e, se possibile, autenticato dall'autorità competente che ha disposto lo spostamento del veicolo da parte del conducente.
Allegato 2 alla circolare del 01/06/2011 prot. n. 5033
LEGISLAZIONE SOCIALE NEL SETTORE DEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85
NOTA DI ORIENTAMENTO 4
Questione: registrazione dei periodi di guida con tachigrafi digìtali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico.
Articolo: 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 con riferimento al regolamento (CE) n. 1360/2002 (allegato 1B)
Approccio da seguire:
Visto che ì tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è possibile che i conducenti che effettuino frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale invece di un modello analogico. Questa situazione, che è temporanea e interessa principalmente le operazioni di trasporto per le consegne locali, durerà soltanto per il periodo transitorio in cui i tachigrafi analogici coesisteranno accanto a quelli digitali.
Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai conducenti equità di trattamento - indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato - durante il periodo transitorio in questione gli organi nazionali di controllo dovrebbero poter applicare una certa tolleranza ai veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.
Tuttavia, in ogni caso le autorità che controllano l'applicazione della regolamentazione sono tenute ad applicare la discrezione professionale. Inoltre, quando un conducente è al volante ed è impegnato in un'operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio, in un ingorgo o a un semaforo).
Pertanto:
• gli Stati membri devono comunicare agli agenti incaricati dei controlli che, ai fini del controllo dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 minuti per un periodo di guida dì quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali situazione possano essere comprovate. Per esempio, la tolleranza può essere applicata sottraendo un minuto per periodo di guida continuato, fra soste, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida continuato di quattro ore e mezza (4,5);
• nell'applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto delle circostanze e utilizzare le prove fomite al momento (come per esempio la prova concreta che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa in materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale.
• gli Stati membri possono utilizzare un software di analisi configurato per integrare un margine di tolleranza nei calcoli dei tempi di guida ma devono essere consci del fatto che in questo modo possono sorgere problemi connessi alla dimostrazione delle prove in una fase successiva. In ogni caso, la tolleranza non può superare la soglia di 15 minuti per blocco di quattro ore e mezza (4,5) di guida.
• la tolleranza non deve discriminare o svantaggiare i conducenti nazionali o internazionali e deve essere presa in considerazione solo per le operazioni in cui il viaggio prevede soste frequenti o multiple.
Vedi anche: