Circolare - 13/11/2012 - Prot. n. 25161 - Servizi di linea di competenza statale
OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di servizi di linea di competenza statale ex d.lgs. 285/2005 - Raggruppamenti di imprese - Imprese non iscritte al Registro elettronico nazionale.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
CIRCOLARE N. 9/2012/TSI
Prot. n. 25161/U
Roma, 13 novembre 2012
OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di servizi di linea di competenza statale ex d.lgs. 285/2005 - Raggruppamenti di imprese - Imprese non iscritte al Registro elettronico nazionale.
Pervengono numerosi quesiti in ordine all'autorizzazione in oggetto, per i casi di associazioni temporanee di imprese (o di altri raggruppamenti consentiti dall'ordinamento) di cui fanno parte anche imprese non autorizzate all'esercizio della professione, e dunque non iscritte al Registro di cui all'articolo 11 del Decreto dirigenziale 25 novembre 2011 (GURI n. 277 del 28/11/2011).
Pur nelle more di una revisione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto (ai sensi dell'articolo 1 del DL 24 gennaio 2012, n. 1), appare perciò necessario fornire alcuni chiarimenti al riguardo.
Come è noto, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 - decorsa dal 4 dicembre 2011- subordina l'"accesso al mercato" alla titolarità di autorizzazione all'esercizio della professione.
A sua volta il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 contempla la possibilità che l'accesso al mercato sia richiesto da una riunione di imprese. Sul punto, l'articolo 3 comma 3 del predetto decreto statuisce che, nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, la gran parte dei requisiti previsti al precedente comma 2 (inclusa, per quanto qui rileva, la titolarità dell'accesso alla professione) deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte della riunione.
Pertanto può esercitare il servizio dì linea, ai sensi del d.lgs. n. 285/2005, soltanto l'impresa (o le imprese) che sia titolare dei requisiti in parola.
Fermo restando quanto sopra, un raggruppamento può includere anche imprese non titolari dì autorizzazione all'esercizio della professione. In effetti può ben verificarsi che, in coerenza con gli obiettivi di sinergia produttiva e organizzativa sottesi alla riunione di imprese (evidentemente riconosciuti e contemplati dal Legislatore), una o più aziende facenti parte del raggruppamento possa espletare una funzione non interferente con l'esercizio del trasporto. È il caso, a titolo meramente esemplificativo, di un'azienda preposta alla bigliettazione.
In questi casi - fermo restando che l'azienda non iscritta al REN non può essere autorizzata all'esercizio del servizio - appare ammissibile che, ai fini della domanda di autorizzazione, al raggruppamento possa partecipare anche detta azienda, ancorché priva di autorizzazione all'esercizio della professione. Ne consegue che in capo all'impresa in questione non andranno verificati requisiti (normativamente previsti) connessi all'esercizio del trasporto.
Qualora l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione si concluda positivamente, il provvedimento rilasciato dalla scrivente Direzione generale conterrà pertanto il riferimento a tutte le imprese costituenti il raggruppamento (inclusa quella non iscritta al REN), fermo restando che saranno autorizzate all'esercizio del trasporto esclusivamente le imprese iscritte al REN. Resta inteso che nel documento comprovante l'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio di motorizzazione (e costituente la documentazione valida per l'espletamento del servizio) saranno indicate soltanto le imprese autorizzate ad esercitare il servizio di trasporto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
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