Circolare - 02/08/2013 - Prot. 2970/DGT/NO - Precisazioni per conseguimento patente di guida
OGGETTO: Nuova disciplina per conseguimento delle patenti di guida. Precisazioni.
Dopo la prima fase di applicazione della nuova disciplina sugli esami per il conseguimento delle patenti di guida, si rende necessario precisare alcuni punti sui quali si sono riscontrati maggiori difformità di comportamento o perplessità interpretative, in particolare.
Esame teorico per il conseguimento delle patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE.
Com'è noto, l'art. 1 dei D.M. 8 gennaio 2013, nell'individuare gli argomenti teorici da sottoporre ai candidati, rimanda esclusivamente all'allegato II, paragrafo 1, lett. A, punto 4, in ossequio al principio, contenuto nella direttiva comunitaria e recepito nel nostro Ordinamento, secondo il quale il candidato può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni se ha superato la prova teorica per una categoria diversa. Da tutto ciò deriva che la verifica delle cognizioni deve essere incentrata solo su quegli argomenti specifici e non anche su quelli previsti al punto 2 dello stesso allegato ("programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli") e cioè, ad es., la segnaletica stradale, i tempi di reazione, la strada, la distanza di sicurezza, ecc.. L'inottemperanza a tale disposizione può dare titolo all'impugnativa dell'esito dell'esame, per cui se ne raccomanda il puntuale rispetto.
È in secondo luogo necessario riuscire a stabilire il giusto rapporto tra il livello di preparazione da richiedere al candidato che consegue la patente di guida rispetto a quello che consegue un'abilitazione professionale (CQC), riguardo agli argomenti comuni a entrambi i percorsi formativi. In attesa della predisposizione dei quiz ministeriali, infatti, particolare equilibrio deve dimostrare il funzionario esaminatore nel "tarare" l'esame in modo da differenziare, a parità di argomento, il semplice conseguimento della patente dal conseguimento di una vera e propria abilitazione professionale. Non sarebbe corretto non distinguere i due esami perché non tutti gli aspiranti conducenti sono proiettati verso un futuro di autista professionale ed è più coerente con il principio di gradualità richiedere il maggior approfondimento teorico degli argomenti tecnico-amministrativi quando si consegue un titolo professionale.
La fase in cui è giusto pretendere la massima preparazione senza alcuna differenza è quella dell'esame pratico, la quale deve essere condotta con scrupolo e puntuale rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento anche alle manovre previste dalla fase II e riportate nell'Allegato II lettera B del D. lgs 59/2011.
Prova di capacità e comportamento su tratto autostradale o strada assimilabile.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 20.4.2012, al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento dalla patente B che circola in autostrada:
• È fatto divieto di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata, se l'autostrada ha una carreggiata a tre o più corsie;
• Deve rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117/2 CdS: 100 km/h in autostrada e 90 km/h nelle strade extraurbane principali.
Ovviamente tali prescrizioni si applicano anche durante l'effettuazione dell'esame di guida.
Un altro aspetto che si vuole evidenziare riguarda la prova in autostrada o su strade extraurbane principali per chi intende conseguire la patente di categoria A1, A2 o A (comprese quelle speciali). Com'è noto, il Codice non consente l'esercitazione in tali ambiti né sono state previste guide obbligatorie (art. 122 CdS), in più pone precisi divieti di circolazione in autostrada o strade extraurbane principali ad alcune categorie di motoveicoli (art. 175 CdS). Alla luce di quanto premesso e di là delle disquisizioni giuridico/interpretative che possono essere svolte circa l'applicabilità nella fattispecie dell'allegato II al D.Lgs. 59/2011, esigenze di tutela della sicurezza degli esaminandi e della circolazione inducono a ritenere assolutamente inopportuno (A2 - A) o addirittura vietato (A1) far eseguire l'ingresso/uscita dall'autostrada o da strada extraurbana principale durante la prova di capacità e comportamento. La verifica sul punto potrà essere svolta facendo percorrere le altre strade assimilate o assimilabili, ove esistenti.
Modalità di organizzazione della seduta di guida per il conseguimento della patente.
Per quanto riguarda l'organizzazione della singola seduta di guida sono state poste una serie di questioni che toccano vari aspetti: dalla circostanza che non tutti i funzionari esaminatori articolano allo stesso modo le fasi dell'esame pratico previste dall'allegato II al D.Lgs. 59/2011, all'opportunità/necessità di avere a disposizione una seconda autovettura di supporto.
Sul punto lo scrivente ritiene che gli aspetti organizzativi citati debbano formare oggetto di accordi da prendere in sede locale. Le scelte organizzative dipendono molto dalle singole realtà e quindi non possono essere uniche e generali. In merito si ritiene di poter dare solo alcune indicazioni.
Nello svolgere le varie fasi in cui è articolato l'esame, è opportuno che le direzioni (in caso di sedute in C.P.) concordino con le autoscuole, anche singolarmente, se far convergere tutti i candidati contemporaneamente o se convocarli per gruppi: un'attesa prolungata in un luogo inadatto può provocare inutili disagi ai candidati stessi, che si sommano alla naturale tensione dell'esame. È doveroso quindi tener conto delle condizioni ambientali e, compatibilmente con il corretto e ordinato svolgersi dell'esame, prestare attenzione a esigenze di tale natura.
Avere a disposizione un secondo veicolo di supporto non può essere considerata una prescrizione tassativa e sempre necessaria. Ancora una volta sono importanti le condizioni ambientali perché laddove la località d'esame contempli, in un raggio compatibile con i tempi previsti per la singola prova, le varie situazioni oggetto di verifica, richiedere il supporto non riveste alcuna utilità ai fini operativi e si traduce in un inutile onere per l'autoscuola e quindi può essere evitato.
Sedute miste
Con nota 2488/DGT/NO del 24/06/2013 lo scrivente ha data alcune indicazioni circa la possibilità di autorizzare sedute miste (AM, A, B). Nel ribadire quanto ivi affermato, gli UMC valuteranno la possibilità di concedere dette sedute se nella zona individuata esiste la possibilità di effettuazione di tutte le prove richieste.
Utilizzo piste moto.
La disponibilità di aree adeguate a svolgere le manovre particolari previste per gli esami per il conseguimento della patente A1, A2 e A ha causato, com'è noto, un forte rallentamento dell'operatività degli Uffici. Al fine di superare la fase critica, in diversi casi, sono state messe a disposizione, in tutte le fasce orarie - anche in conto privato, le aree che nel frattempo gli Uffici, con non poche difficoltà, hanno allestito. S'invitano le direzioni che non l'avessero ancora fatto, di ricorrere a tale modalità organizzativa, qualora necessario al fine di evadere le richieste d'esame che esuberano l'ordinaria programmazione. Nella fase attuale si registra con favore il moltiplicarsi degli spazi reperiti dalle autoscuole, il che consente di moltiplicare la disponibilità di esami. In proposito è necessario favorire il ricorso ad aree esterne anche autorizzando chi ne ha la disponibilità a ospitare autoscuole terze senza particolari formalismi e senza entrare nel merito dei rapporti e relativi oneri tra le Amministrazioni proprietarie delle aree e i richiedenti la relativa disponibilità.
La messa a disposizione delle aree degli Uffici per l'attività in conto privato è stata imposta dalla necessità di far fronte all'eccezionalità della situazione determinatasi e il suo mantenimento nel tempo si giustifica con il permanere dell'esigenza, che però non può protrarsi indefinitamente.
Capacità e comportamenti oggetto di prova. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
La fase I dell'esame pratico citata rappresenta una delle novità assolute introdotte dalla direttiva comunitaria ed è fonte di comportamenti macroscopicamente difformi.
Al fine di proporre uno standard operativo univoco, si sta lavorando alla predisposizione di una check-list da utilizzare per rendere omogenea questa fase. In attesa di tale elaborazione, si danno delle indicazioni operative iniziali. Ad avviso di chi scrive, il legislatore comunitario, nel prevedere questa fase, non ha certo voluto innestare un esame teorico nella prova pratica. È quindi da censurare ogni interpretazione volta a riproporre la rivisitazione di argomenti già affrontati in altro esame. L'approccio deve essere prettamente pratico e deve mirare a verifìcare concretamente se il candidato è in grado di riconoscere e accedere ai principali dispositivi (senza doverne descrivere le caratteristiche costruttive) ed effettuare i controlli sul veicolo essenziali ai fini della sicurezza della circolazione.
Anche in questo caso, il travisamento della natura della prova può essere motivo di contenzioso.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Roberto Garrisi
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