Decreto Ministero dei Trasporti - 10/01/2014 - n. 30 - Attività delle autoscuole
OGGETTO: Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 gennaio 2014, n. 30
Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole.
(GU n.63 del 17-3-2014)
Vigente al: 1-4-2014
Capo I
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 17 MAGGIO 1995, N. 317, REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Nuovo codice della strada, ed in particolare gli articoli 116 e 123 concernenti, rispettivamente, le patenti per la guida dei veicoli a motore e l'attività di autoscuole;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, ed in particolare l'articolo 28 concernente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di patenti, nonchè l'allegato II, lettera B, concernente i criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacità e comportamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE concernente le patenti di guida;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante onferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina dell'attività delle autoscuole;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE" ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c);
Considerata la necessità di adeguare la disciplina posta dal citato articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 alle nuove disposizioni in materia di cui al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di adeguare le ulteriori disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, alle modifiche apportate all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nella misura strettamente necessaria a garantire la piena e coerente efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni ed in un'ottica più coerente con la liberalizzazione del settore intervenuta ad opera del citato decreto-legge, rinviando ad un successivo decreto la disciplina degli ulteriori profili dell'attività di autoscuola;
Ritenuto altresì di dettare nuove disposizioni transitorie in materia di disciplina dell'attività delle autoscuole, al fine di definire regimi transitori pregressi di cui all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317;
Visto, infine, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola;
Ritenuto di modificare gli articoli 4 e 10 del sopracitato decreto 26 gennaio 2011, n. 17, relativi alla formazione periodica degli insegnanti e degli istruttori ed alla estensione dell'abilitazione;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rep. Atti n. 81/CU del 24 luglio 2013, condizionato all'accoglimento della richiesta delle Regioni di eliminare all'articolo 11, comma 1, la lett. b) concernente la soppressione, all'articolo 2, comma 2, del decreto 26 gennaio 2011, n. 17, della previsione di «soggetto autorizzato» a svolgere il corso di formazione iniziale;
Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dalle Regioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 settembre 2013;
Ritenuto di non poter accogliere l'invito contenuto nel parere del Consiglio di Stato di considerare l'ipotesi di stabilire, all'articolo 11, comma 1, lett. b), un limite ragionevole alla durata della sospensione in quanto si ritiene opportuno che, nelle more dell'eventuale inottemperanza dell'obbligo di formazione periodica, la validità dell'abilitazione di insegnante e di istruttore resti sospesa, risolvendosi un'eventuale decadenza dalla stessa in una misura eccessiva rispetto all'effettiva capacità di recupero ed aggiornamento dei requisiti professionali, a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ancorchè tardiva;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 19 novembre 2013 con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 1 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «e limitazione numerica» sono soppresse;
b) nel comma 1, dopo le parole: «per il rilascio delle patenti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, le parole: «per ottenere l'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per avviare l'esercizio».
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 3 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole: «centri di istruzione» è aggiunta la seguente: «automobilistica»;
b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I locali dell'autoscuola e dei centri di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7 del presente decreto, comprendono almeno:
a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, lettera c), eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici.
2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.»;
c) al comma 3, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 264» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse»; dopo le parole: «o di chiusura al traffico della strada,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile».
Art. 3
Modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 4 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2»;
b) alla lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola».
2. All'articolo 5 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Inoltre, le autoscuole di cui al punto a),» fino a: «sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 4
Modifiche all'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 6 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Materiale per le esercitazioni di guida). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonchè almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni.
2. I veicoli di cui al comma 1 possono essere dotati di cambio manuale, quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, ovvero di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del citato allegato.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 7 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Centri di istruzione automobilistica). - 1. Il centro di istruzione automobilistica, costituito da due o più autoscuole ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove ha sede il centro stesso.
2. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica hanno sede nella medesima provincia ove è ubicato il predetto centro di istruzione, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province diverse, purchè limitrofi al comune in cui è ubicata la sede del centro stesso.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il legale rappresentante del consorzio presenta apposita dichiarazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, recante:
a) la denominazione delle autoscuole aderenti e le generalità dei rispettivi legali rappresentanti;
b) le generalità del responsabile del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 123, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatta eccezione per la capacità finanziaria;
c) le generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il centro si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti;
d) l'ubicazione della sede del centro di istruzione automobilistica, che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;
e) il tipo di corsi di formazione svolti dal centro di istruzione automobilistica.
4. Con la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 3, il legale rappresentante del consorzio presenta alla provincia territorialmente competente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la conformità dei locali, dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 3, 4, 5 e 6, con esclusione del veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B. Tale veicolo deve tuttavia essere in dotazione al centro di istruzione automobilistica che svolge i corsi di formazione di insegnanti e di istruttori ai sensi dell'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Qualora al centro di istruzione automobilistica sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa ai locali, può essere resa solo con riferimento alle prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c). Qualora al centro di istruzione automobilistica siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione di cui al comma 4, relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, è resa solo con riferimento alla dotazione di tale materiale prescritta per l'espletamento della relativa attività.
6. Alla dichiarazione di inizio attività di cui al comma 3, presentata in conformità alle prescrizioni di cui al medesimo comma 3 ed al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
7. Ogni variazione dei dati relativi alle comunicazioni di cui al comma 3, ovvero alla dichiarazione di cui al comma 4, è tempestivamente comunicata dal legale rappresentante del consorzio alla provincia territorialmente competente.
8. Ai centri di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al centro stesso. A tal fine è redatto apposito registro conforme all'allegato 9. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
9. Ciascuna autoscuola consorziata svolge per i propri allievi corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento della patente della categoria B, ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: a tal fine, dispone dei locali e dell'arredamento didattico di cui agli articoli 3 e 4 nonchè, limitatamente a quanto necessario per i predetti corsi, del materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8. Può altresì svolgere ulteriori corsi di formazione, anche solo teorici o solo pratici, per il conseguimento di una o più delle altre categorie di patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, in favore degli allievi iscritti nei propri registri e non demandati al centro di istruzione automobilistica, a condizione di disporre del predetto materiale didattico di cui agli articoli 5 e 6 e dei docenti di cui all'articolo 8, prescritti per la tipologia di corsi svolti.».
2. Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed ai centri di istruzione automobilistica concernenti i veicoli utili per le esercitazioni di guida). - 1. I veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli 6 e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria AM, A1, A2, A e B1. L'installazione dei doppi comandi risulta dalla carta di circolazione. I veicoli dotati di doppi comandi sono altresì dotati di un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, la durata della guida, sia in sede di esercitazioni sia in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i veicoli in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione automobilistica, per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti utili al conseguimento delle patenti di guida, sono immatricolati rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola ovvero del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. è ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonchè della locazione senza conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento:
a) della patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96, di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè per il conseguimento delle patenti di guida speciali e quelle delle categorie B1 e BE. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola e del centro di istruzione automobilistica, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.
Qualora la disponibilità da parte di un terzo, in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, sia consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo;
b) delle patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Tali veicoli possono essere messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 2. Al fine di comprovare la disponibilità di tali veicoli, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica presentano alla provincia territorialmente competente apposita comunicazione recante, tra l'altro, i numeri di targa degli stessi, il titolo della disponibilità e la durata. La predetta comunicazione può eventualmente essere resa anche in sede di presentazione rispettivamente della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 123, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4.
4. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A, B e quelli di cui al comma 3, lettera a), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2, possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e che, ove presenti, i doppi comandi siano resi inoperanti.
5. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli di cui al comma 3, lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma 2.
6. I veicoli di cui ai commi 4 e 5 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonchè per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
7. Non è ammessa la comproprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dei veicoli tra due o più titolari di autoscuola o tra due o più consorzi di cui all'articolo 123, comma 7, secondo periodo, del predetto decreto legislativo. I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2, al medesimo titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
8. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione alla provincia, che può prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze.
9. L'inserimento dei veicoli nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, ovvero la relativa dismissione, sono comunicati alla provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o da un consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica ottemperano alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.
11. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da:
a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate;
b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non consorziate, qualora l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica ne consentano la disponibilità.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 8 ed abrogazione degli articoli 9, 10 ed 11, del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Personale docente). - 1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; è consentito altresì al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.
3. L'autoscuola o il centro d'istruzione automobilistica deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
4. Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la provincia territorialmente competente può consentire che il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).
5. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonchè lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
6. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purchè mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purchè la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t.
7. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attività presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica dalla provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.».
2. Gli articoli 9, 10 ed 11 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
Art. 7
Modifiche all'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. L'articolo 12 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, è sostituito dal seguente: «Art. 12 (Durata minima delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche). - 1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a tredici ore. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a venti ore.
2. Hanno durata non inferiore a cinque ore, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
a) di categoria BE;
b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a dieci ore.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad un'ora.
5. Ciascuna lezione di guida ha durata di almeno trenta minuti.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 13 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «e schede» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo le parole: «centri di istruzione» è aggiunta la seguente: «automobilistica»; le parole: «dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola» sono sostituite dalle seguenti: «dalla provincia a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti» e le lettere b), c) e d) sono abrogate;
c) al comma 2, le parole: «I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui al comma 1 devono essere redatti e tenuti dal centro di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il registro di cui al comma 1, lettera e), deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica»;
d) al comma 3, le parole: «Tale centro» sono sostituite dalle seguenti: «Il centro di istruzione automobilistica» e le parole: «in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «nel registro di cui al comma 1, lettera e)»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il registro di iscrizione ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del presente regolamento».
Art. 9
Modifiche all'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317
1. All'articolo 14 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le autoscuole che, anteriormente alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attività di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione, ovvero a tal fine avevano presentato dichiarazione di inizio attività, continuano la predetta attività dotate del solo materiale richiesto dalla normativa previgente per l'espletamento delle lezioni teoriche e dei veicoli richiesti dall'articolo 6 del presente decreto per le esercitazioni di guida, in relazione a tali categorie di patenti.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la loro attività alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti e documenti di abilitazione e qualificazione professionale, o dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, ai sensi dell'articolo 7-bis o aderendo ad un consorzio che ha costituito un centro di istruzione automobilistica. In tal caso, sono tenute alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività: si applicano le disposizioni di cui all'articolo 123, commi 3 e 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'applicazione del presente comma non comporta, di per sè, variazione della titolarità dell'autoscuola. Le predette autoscuole non possono, in ogni caso, più svolgere attività di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.»;
c) il comma 6 è abrogato.
Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono più applicabili trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, non sono più applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano nei confronti delle autoscuole che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentrano nei locali di altre autoscuole, già autorizzate alla data del 15 agosto 1995, nei confronti delle autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile.
4. Fino alla completa predisposizione dei questionari di esame informatizzati di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013, recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE», le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione teorica per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1E, CE, D1E e DE.
Capo II
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 26 GENNAIO 2011, N. 17, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE E PROCEDURE PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTI E DI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA.
Art. 11
Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, in materia di corsi di formazione e procedure per l'abilitazione del personale docente di autoscuola.
1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»;
b) all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 9, comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;
c) agli articoli 4 e 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.»;
d) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.»;
e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «di cui all'allegato 2, lettera A),» sono inserite le seguenti: «relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi,»; nel comma 2, dopo le parole: «secondo il programma di cui all'allegato 1» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori»; dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli articoli 4 e 9.».
Art. 12
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificate dal Capo I del presente decreto, entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. A decorrere dalla predetta data, gli allegati 6, 7 e 8 del decreto 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
2. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificate dal Capo II del presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2014
Il Ministro: Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 762
Vedi anche: