Circolare - 03/06/2014 - Prot. n. 12191 - Corsi CQC periodica e iniziale
OGGETTO: Modifiche alla circolare prot. 12028 del 29 maggio 2014 in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. 12191/23.18.3
Roma, 03/06/2014
OGGETTO: Modifiche alla circolare prot. 12028 del 29 maggio 2014 in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
1. Termini di entrata in vigore
Si fa seguito alla circolare prot. 12028 del 29 maggio 2014 per fornire ulteriori istruzioni in merito all'entrata in vigore, il prossimo 4 giugno 2014, del D.M. 20 settembre 2013.
Anzitutto si premette, a rettifica di quanto stabilito nella succitata circolare, che l'art. 16, comma 1 del D.M. 20 settembre 2013 stabilisce che le norme del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009 continuano ad applicarsi per tutti i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica "per i quali è stata presentata la dichiarazione di avvio del corso prima della data di entrata in vigore" del citato D.M. 20 settembre 2013. Di conseguenza, qualora la dichiarazione di avvio del corso sia stata presentata entro il 3 giugno 2014, detto corso sarà disciplinato in conformità alle disposizioni del D.M. 16 ottobre 2009 che, in ogni caso, cesserà la sua efficacia il 4 giugno 2015.
2. Docenti
L'allegato della circolare prot. 7787 del 3 aprile 2014, come modificato dalla circolare prot. 12028 del 29 maggio 2014 è sostituito dall'allegato 1 alla presente circolare.
3. Errata corrige
All'art. 8, comma 3, lettera b) del D.M. 20 settembre 2013 è erroneamente indicato il programma pratico specialistico per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il "trasporto di persone". Il programma contenuto in tale disposizione afferisce, in realtà, al trasporto di cose.
All'art. 12, comma 2, lettera b) si fa riferimento "all'art. 18, comma 2, lettere a) o b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286" Il riferimento corretto è all'art. 18, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 286/2005.
Trattasi di un refuso che la scrivente Direzione sanerà, al più presto, nei termine di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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