Decreto Ministero della Giustizia - 16/12/2014 - Aggiornamento importi sanzioni
OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
DECRETO 16 dicembre 2014
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (14A10133)
(GU n.302 del 31-12-2014)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 19 dicembre 2012;
Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni di cui all'art. 115, comma 3, 2° periodo e comma 4, e degli articoli 116, 124, 125, 126, 135 e 136-bis, introdotte nel Nuovo Codice della strada e norme correlate per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è dello 0.8%;
Decreta:
Art. 1
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 115, comma 3, 2° periodo e comma 4, e degli artt. 116, 124, 125, 126, 135 e 136-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e norme correlate, come introdotte o modificate dalle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi
Tabella I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:
Ove era prevista la sanzione da € 24 a € 97 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 98.
Ove era prevista la sanzione da € 25 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 25 a € 100.
Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 156.
Ove era prevista la sanzione da € 39 a € 159 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 160.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 160 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 161.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 163.
Ove era prevista la sanzione da € 40 a € 163 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 40 a € 164.
Ove era prevista la sanzione da € 41 a € 168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 41 a € 169.
Ove era prevista la sanzione da € 51 a € 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 51 a € 100.
Ove era prevista la sanzione da € 76 a € 308 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 310.
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 318 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 321.
Ove era prevista la sanzione da € 80 a € 323 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 81 a € 326.
Ove era prevista la sanzione da € 82 a € 328 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 83 a € 331.
Ove era prevista la sanzione da € 83 a € 329 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 84 a € 332.
Ove era prevista la sanzione da € 84 a € 335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 85 a € 338.
Ove era prevista la sanzione da € 99 a € 201 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 100 a € 203.
Ove era prevista la sanzione da € 105 a € 422 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 106 a € 425.
Ove era prevista la sanzione da € 126 a € 252 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 127 a € 254.
Ove era prevista la sanzione da € 154 a € 616 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 621.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 622 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 156 a € 627.
Ove era prevista la sanzione da € 156 a € 626 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 157 a € 631.
Ove era prevista la sanzione da € 159 a € 639 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 160 a € 644.
Ove era prevista la sanzione da € 160 a € 641 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 161 a € 646.
Ove era prevista la sanzione da € 162 a € 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 163 a € 651.
Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 658.
Ove era prevista la sanzione da € 163 a € 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 164 a € 663.
Ove era prevista la sanzione da € 168 a € 674 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 169 a € 679.
Ove era prevista la sanzione da € 211 a € 843 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 213 a € 850.
Ove era prevista la sanzione da € 216 a € 432 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 218 a € 435.
Ove era prevista la sanzione da € 264 a € 1.054 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 266 a € 1.062.
Ove era prevista la sanzione da € 284 a € 1.133 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 286 a € 1.142.
Ove era prevista la sanzione da € 294 a € 1.174 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 296 a € 1.183.
Ove era prevista la sanzione da € 316 a € 1.265 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 319 a € 1.275.
Ove era prevista la sanzione da € 318 a € 1.272 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 321 a € 1.282.
Ove era prevista la sanzione da € 324 a € 1.294 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.304.
Ove era prevista la sanzione da € 331 a € 1.324 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 334 a € 1.335.
Ove era prevista la sanzione da € 353 a € 1.762 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.776.
Ove era prevista la sanzione da € 369 a € 1.476 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 372 a € 1.488.
Ove era prevista la sanzione da € 385 a € 1.539 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 388 a € 1.551.
Ove era prevista la sanzione da € 398 a € 1.596 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 401 a € 1.609.
Ove era prevista la sanzione da € 403 a € 1.617 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 406 a € 1.630.
Ove era prevista la sanzione da € 410 a € 1.643 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 413 a € 1.656.
Ove era prevista la sanzione da € 419 a € 1.682 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 422 a € 1.695.
Ove era prevista la sanzione da € 422 a € 1.686 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 425 a € 1.699.
Ove era prevista la sanzione da € 527 a € 2.108 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 531 a € 2.125.
Ove era prevista la sanzione da € 662 a € 2.650 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 667 a € 2.671.
Ove era prevista la sanzione da € 705 a € 3.526 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 711 a € 3.554.
Ove era prevista la sanzione da € 765 a € 3.076 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 771 a € 3.101.
Ove era prevista la sanzione da € 769 a € 3.079 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 775 a € 3.104.
Ove era prevista la sanzione da € 770 a € 3.086 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 776 a € 3.111.
Ove era prevista la sanzione da € 772 a € 3.115 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 778 a € 3.140.
Ove era prevista la sanzione da € 802 a € 3.212 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 808 a € 3.238.
Ove era prevista la sanzione da € 808 a € 3.234 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 814 a € 3.260.
Ove era prevista la sanzione da € 821 a € 3.287 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 828 a € 3.313.
Ove era prevista la sanzione da € 841 a € 3.366 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 848 a € 3.393.
Ove era prevista la sanzione da € 895 a € 3.578 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 902 a € 3.607.
Ove era prevista la sanzione da € 939 a € 3.758 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 947 a € 3.788.
Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 3.162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 3.187.
Ove era prevista la sanzione da € 1.054 a € 4.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.062 a € 4.250.
Ove era prevista la sanzione da € 1.174 a € 11.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.183 a € 11.835.
Ove era prevista la sanzione da € 1.324 a € 5.302 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.335 a € 5.344.
Ove era prevista la sanzione da € 1.376,55 a € 13.765,50 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.388 a € 13.876.
Ove era prevista la sanzione da € 1.761 a € 7.045 a stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1775 a € 7.101.
Ove era prevista la sanzione da € 1.818 a € 7.276 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.833 a € 7.334.
Ove era prevista la sanzione da € 1.865 a € 7.460 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.880 a € 7.520.
Ove era prevista la sanzione da € 1.941 a € 7.767 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.957 a € 7.829.
Ove era prevista la sanzione da € 1.988 a € 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.004 a € 8.017.
Ove era prevista la sanzione da € 2.650 a € 10.604 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.671 a € 10.689.
Ove era prevista la sanzione da € 4.696 a € 18.785 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.734 a € 18.935.
Ove era prevista la sanzione da € 10.793 a € 16.189 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.879 a € 16.319.
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Tabella II
Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:
Articolo 115, comma 3, secondo periodo, e comma 4;
Articolo 116;
Articolo 124;
Articolo 125;
Articolo 126;
Articolo 135;
Articolo 136-bis.
Vedi anche: