Decreto Ministero dei Trasporti - 02/12/2014 - Conseguimento patenti superiori
Oggetto: Modifiche al decreto 8 gennaio 2013 in materia di esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
Decreto 2 dicembre 2014
Modifiche al decreto 8 gennaio 2013 in materia di esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
(GU n. 297 del 23-12-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», che stabilisce che gli esami per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE» che prevede che gli esami per il conseguimento delle suddette patenti di guida si svolgano con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di casualità;
Tenuto conto della necessità di definire le prove dell'esame di teoria per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 con codice unionale 97, C1, C1E con codice unionale 97, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE;
Considerato, pertanto, opportuno provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013
1. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 è sostituito dal seguente: «6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si svolgono con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un criterio di casualità. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.
Il questionario è così composto:
a) per il conseguimento della patente di categoria C1 o C1E con codice unionale 97, da 10 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 1;
b) per il conseguimento della patente di categoria C1 o C1E, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2;
c) per il conseguimento della patente di categoria C o CE, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4;
d) per il conseguimento della patente di categoria C o CE, da parte di candidato già in possesso della categoria C1, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2;
e) per il conseguimento della patente di categoria D1 o D1E, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2;
f) per il conseguimento della patente di categoria D e DE, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4;
g) per il conseguimento della patente di categoria D e DE, da parte di candidato già in possesso della categoria D1, da 20 quiz. La prova ha durata di venti minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2.».
2. Le prove d'esame di teoria non disciplinate dal comma 1, sono svolte con sistema orale, sulla base del programma d'esame afferente alla categoria di patente da conseguire.
Art. 2
Applicabilità ed entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2014
Il Ministro: Lupi
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