Circolare - 14/05/2015 - Prot. n. 11502 - Parco veicolare autoscuola
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2015, n. 46.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. 11502
Roma, 14 maggio 2015
Oggetto: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2015, n. 46.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93, del 22 aprile 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 marzo 2015, n. 46: "Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida".
Detto decreto introduce due novità in materia di parco veicolare delle autoscuole:
a) possibilità, per le autoscuole e per i centri di istruzione automobilistica di utilizzare, per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, D1, D1E veicoli messi a disposizione da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio
b) estensione del regime di mobilità del parco veicolare appartenenti a più sedi di autoscuola aventi un unico proprietario, ferma restando la dotazione minima per ciascuna sede, anche ai diversi centri di istruzione automobilistica costituiti, in un'unica provincia, da un medesimo consorzio.
Alla luce delle nuove disposizioni normative, è necessario precisare quanto segue:
1) conformemente a quanto stabilito dall'art. 7bis, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, i veicoli delle categorie C1, C1E, D1 e D1E utilizzati dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica per le esercitazioni e per gli esami devono, in ogni caso, essere muniti di doppi comandi. Di conseguenza, gli unici veicoli sui quali svolgere le esercitazioni e gli esami senza obbligo di doppi comandi (anche per i candidati privatisti, in sede d'esame) sono quelli utili per il conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A e B1, nonché delle categorie speciali;
2) un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica può richiedere la disponibilità dei veicoli delle categorie B1 BE, B96, C1, C1E, D1, D1E anche a soggetti che hanno sede in provincia differente, senza alcuna limitazione territoriale;
3) la disponibilità dei veicoli delle categorie C1, C1E, D1, D1E è estesa anche per le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica autorizzati a svolgere i corsi di qualificazione iniziale per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE. Nella comunicazione di avvio del corso di qualificazione iniziale per il quale è necessario utilizzare uno dei veicoli delle suddette categorie, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica dovrà presentare un atto con il quale il proprietario, l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o il venditore con patto di riservato dominio concede la disponibilità del veicolo.
Dal 1 luglio 2015, alla scadenza della proroga disposta dall'art. 8, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, le autoscuole dovranno dotarsi obbligatoriamente dei veicoli utili al conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A, B, C, CE, D e DE e potranno, nel caso in cui iscrivano allievi che intendono conseguire le categorie B1, B96, BE, C1, C1E, D1 e D1E, e le patenti speciali, utilizzare, per le esercitazioni e gli esami veicoli dati in disponibilità. Di conseguenza, in sede d'esame, gli allievi delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica, devono utilizzare esclusivamente i veicoli di proprietà o in disponibilità alle autoscuole o ai centri di istruzione stessi.
L'art. 6 del D.M. 317/1995 prevede che i veicoli possono essere dotati, indifferentemente, sia di cambio manuale che di cambio automatico. Non è, comunque consentito, ad un’autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica di utilizzare, per le esercitazioni o l’esame di un allievo che intenda conseguire una categoria di patente con codice unionale 78 (cambio automatico), un veicolo dotato di cambio manuale. Così, anche, non è possibile utilizzare, per le esercitazioni o l'esame di un allievo che intenda conseguire una categoria di patente con cambio manuale, un veicolo dotato di cambio automatico.
In ogni caso, al conducente che ha svolto la prova pratica per il conseguimento della categoria B su veicolo dotato di cambio manuale e la prova pratica per l'estensione al codice 96 su veicolo dotato di cambio automatico sarà rilasciata una patente di guida sulla quale, in corrispondenza della categoria B sarà riportato esclusivamente il codice 96. Parimenti, resta fermo quanto stabilito al punto 5.1.3 dell'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, ai sensi del quale: "Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 (Guida sicura e attenta al risparmio energetico) durante la prova di capacità e comportamento".
Si ricorda, inoltre, che le autoscuole o i centri di istruzione automobilistica possono dotarsi di veicoli muniti sia di cambio manuale che automatico.
Si allega un fac simile dell'atto di conferimento in disponibilità del veicolo in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica.
È soppressa la circolare n. 106 del 2 giugno 1995 nonché tutte le disposizioni, precedentemente emanate, in contrasto con la presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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