Circolare - 19/09/2019 - Prot. n. 28822 - Conseguimento patente A1, A2 e A
OGGETTO: Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 e A.
Modificata dalla Circolare prot. n. 30724 del 30/10/2020
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. n. 28822 /23.3.5
Roma, 19 settembre 2019
Oggetto: Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 e A.
Con circolare prot. 7262 del 27 marzo 2017 sono state illustrate le procedure amministrative e tecniche attinenti al conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 e A.
In considerazione di alcune segnalazioni pervenute dagli Uffici periferici dell’amministrazione, si rende necessario fornire ulteriori precisazioni. Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare opportunamente integrato con le innovazioni apportate in carattere grassetto.
1. ETÀ MINIMA
Per il conseguimento della categoria A1: 16 anni
per il conseguimento della categoria A2: 18 anni
per il conseguimento della categoria A: 24 anni (oppure 20 anni, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni).
PRESENTAZIONE ISTANZA:
- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa all’istanza, attualmente di € 16,00);
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 (imposta di bollo relativa al documento rilasciato, attualmente di € 16,00. Detta attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);
- Attestazione del versamento sul c/c 9001 (tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, attualmente di € 26,40);
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- 2 foto recenti (non anteriori a 6 mesi), uguali, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto (per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili), stampate su carta di alta qualità e risoluzione;
- Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato in data non anteriore a 3 da un medico di cui all’art. 119 commi 2 e 2bis del codice della strada, ovvero di data comunque non eccedente i sei mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale.
Qualora la domanda sia inoltrata da candidati minorenni è necessaria la fotocopia fronte retro di un valido documento di identità di un tutore.
2. RESIDENZA
Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito – ferme restando le procedure di uscita dall’UE di tale Stato -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia) , la residenza normale.
Per residenza normale in Italia, ai sensi dell’art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.
3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO
Al momento della presentazione dell’istanza da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all’Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:
a) permesso di soggiorno che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
b) ricevuta del permesso di soggiorno fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta
c) permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.
Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell’art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura “casi speciali” ed ha durata di un anno, occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell’art. 116, comma 1, del codice della strada, è l’acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall’art. 7, comma 1, lettera e), e dell’art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale.
L’acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all’Unione europea e allo Spazio economico europeo “possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani”. Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all’acquisizione della residenza normale in Italia, cioè “il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”, può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.
Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.
4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Prima di svolgere le prove d’esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il “documento di riconoscimento”, disciplinato dalla medesima norma), è “la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare”.
L’art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità” costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).
Il candidato cittadino dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d’identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d’origine.
Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d’origine.
Per quel che concerne l’identificazione del candidato, per tramite del “Riepilogo dati per accettazione pratica” rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull’autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell’interno.
5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO
Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.
Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell’esaminatore in sede d’esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova.
Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti di identificazione personale summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.
6. ACCESSO PROGRESSIVO
Il candidato titolare di patente di categoria A1 o A2, anche speciale, che intende conseguire una patente di guida di categoria A2 o A, anche speciale, deve sostenere solo la prova pratica prevista per la categoria di patente che intende conseguire.
7. PROVA TEORICA
Presentata l’istanza ad un Ufficio Motorizzazione civile, il candidato può chiedere, acquisita la marca operativa dell’Ufficio stesso, di prenotare la data per sostenere l’esame di teoria. La prova di controllo delle cognizioni deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove.
L’esame di teoria, si svolge presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale è stata presentata l’istanza di conseguimento della patente e si sostiene con sistema informatizzato. Il candidato deve rispondere a quaranta quesiti, indicando "V" se ritiene un singolo quesito vero o "F" se lo ritiene, invece falso. La prova ha durata di trenta minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite è pari a quattro.
I contenuti della prova teorica per il conseguimento delle patenti delle categorie A1, A2, A, includono anche i contenuti dedicati alla prova teorica per le categorie B1, B, BE.
Nei predetti programmi, dunque, sono previsti anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell’azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.
Da tutto quanto su rappresentato, deriva, che il titolare di patente di guida di una delle seguenti categorie: A1, A2, A, B1, B o BE, conseguita nella fase a regime, non dovrà ripetere l’esame di teoria per conseguire qualunque altra di dette categorie.
La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria A1, A2 e A verte sui seguenti argomenti:
a) segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;
b) importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
c) osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;
d) principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
e) fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
f) caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;
g) guida sicura nelle gallerie stradali;
h) fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
i) rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;
l) formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;
m) regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
n) fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;
o) precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;
p) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
q) sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
r) regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.);
s) impiego del casco e di ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
t) percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
u) fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
v) elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena
z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;
aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;
bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;
cc) sistema sanzionatorio;
dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.
Ciascun candidato deve essere identificato tramite documento di identificazione personale (che può essere anche diverso da quello presente, in fotocopia, nella cartella d’esame). In questa fase non è richiesto ai cittadini non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo di esibire anche il documento di soggiorno.
La nuova procedura prevede, altresì, che i candidati debbano digitare, per attivare la loro postazione d’esame, il proprio codice fiscale. Il candidato che abbia dimenticato il proprio codice fiscale può, in ogni caso, essere ammesso all’esame, dal momento che l’esaminatore, dalla propria postazione può controllare il codice di ogni candidato registrato nel sistema informatico.
Terminata la fase di attivazione, il candidato siede davanti ad una postazione dotata di un pc con schermo "touch screen" su cui sono visualizzati dei tasti definiti da aree quadrate o circolari. Toccando direttamente lo schermo in queste apposite aree si attiverà il comando indicato sull'area stessa.
Prima di iniziare la prova il candidato può accedere al corso di autoistruzione che illustra le procedure per compilare correttamente la scheda d'esame. Per "muoversi" all'interno del corso di autoistruzione il candidato dovrà toccare lo schermo selezionando di volta in volta i diversi comandi.
Terminata la lettura del corso di auto-istruzione l'esaminatore darà l'avvio alla prova d'esame.
La compilazione dei questionari deve essere effettuata toccando lo schermo esclusivamente con le dita della propria mano.
Il tempo concesso per la compilazione del questionario, composto da quaranta quiz, è di trenta minuti. Il tempo residuo per lo svolgimento della prova viene visualizzato sullo schermo in modalità conto alla rovescia.
Il candidato dovrà toccare, per ciascuna risposta, il cerchio sullo schermo con all'interno la lettera "V" o "F" a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa.
Il candidato può liberamente "navigare" all'interno della propria scheda d'esame passando da una domanda ad un'altra, cambiare le risposte date e visualizzare la schermata di riepilogo di tutte le domande con le relative risposte attribuite.
L’esaminatore non deve fornire spiegazioni circa il significato di termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande.
Il candidato, terminata la compilazione del questionario, dovrà confermare le risposte date nella schermata di riepilogo. Premuto il tasto di conferma, la prova viene considerata definitivamente terminata e non potranno essere apportate ulteriori modifiche alla scheda.
Allo scadere del tempo di trenta minuti non sarà quindi più possibile dare risposte ed il questionario verrà automaticamente terminato. Le risposte non date verranno considerate errate.
La prova si intende superata se il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro; il quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
Una volta che l'ultimo candidato ha completato la prova o quando è trascorso il tempo ultimo utile per la compilazione del quiz, l'esaminatore - dopo aver dichiarato conclusa la prova d'esame convalida il verbale della sessione apponendo la propria firma digitale. L'esito della sessione per tutti i candidati viene quindi stampato ed affisso all'esterno dell'aula d'esame, indicando esclusivamente l’esito e non anche il numero di errori eventualmente commesso.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento degli esami, dovessero verificarsi anomalie del sistema informatico a causa delle quali le prove non possono essere portate a termine, i candidati dovranno essere riprenotati in una delle prime sedute d’esame libere che l’Ufficio potrà organizzare. I candidati la cui pratica, nelle more della nuova prenotazione dovesse scadere, potranno essere ugualmente ammessi a sostenere l’esame, senza necessità di presentare nuova istanza di conseguimento della patente di guida (che dovrà, ovviamente, essere presentata nel caso in cui l’esito della prova non fosse positivo).
8. DIVIETI E SANZIONI
Durante lo svolgimento della prova non è consentito:
- consultare testi, fogli o manoscritti;
- comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore;
- spegnere il pc (se non autorizzati);
- utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione, videocamere o altri apparecchi di acquisizione di immagini; in particolare i telefoni cellulari devono essere posti dal candidato, spenti, sul banco assegnatogli per la prova;
- utilizzare qualsiasi altro computer che non sia il pc assegnato o altre apparecchiature informatiche;
- disconnettere i cavi delle postazioni.
I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame.
9. PUBBLICITÀ DELL'ESAME E PRESENZA DI “SPETTATORI”
Nell’aula dove si svolge l’esame di teoria non è ammessa la presenza di terzi non espressamente autorizzati dal Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile o da un suo delegato. Al fine di garantire la pubblicità della prova d’esame, i terzi possono visionare l’interno dell’aula tramite finestre o sistemi televisivi a circuito chiuso.
10. ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'AULA INFORMATIZZATA
Ogni eventuale anomalia nel funzionamento del personal computer deve essere segnalata dal candidato all'esaminatore alzando la mano.
Nel caso invece in cui, a causa di malfunzionamenti diffusi o di assenza di energia elettrica prolungata, non sia in alcun modo possibile iniziare la seduta d'esame informatizzata, trascorso un congruo periodo di tempo dall'orario d'inizio previsto, si procederà al rinvio ad apposita sessione di recupero.
11. SUPPORTO AUDIO
In considerazione dei maggiori costi che comporta l'utilizzo dei files audio che consentono l'ascolto in cuffia delle domande d'esame, possono richiedere il supporto audio solo i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
a) privi di licenza di terza media;
b) privi di cittadinanza italiana;
c) che non hanno conseguito il titolo di studio equipollente alla licenza di terza media;
d) affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti (in tal caso i candidati devono produrre certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato dalla commissione medica locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida).
I candidati che intendono fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della Motorizzazione. Le istanze presentate dai candidati di cui alle lettere a) e b) devono contenere la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.
Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare, alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “È affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.
12. ESAMI ORALI
La possibilità di sostenere l'esame orale è limitata esclusivamente ai candidati affetti da sordomutismo. Tali candidati, per sostenere l'esame in forma orale, devono presentare apposita istanza, nella quale dovranno altresì specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.
13. QUIZ IN LINGUA
Potranno sostenere l'esame con l'ausilio del supporto audio/video in uno dei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti (attualmente le traduzioni sono previste in tedesco e francese) solo coloro che ne abbiano fatto richiesta all'atto della prenotazione indicando la lingua prescelta e la eventuale richiesta di fruizione del supporto audio. I quiz nelle predette lingue potranno essere adottati, a richiesta dei candidati, su tutto il territorio nazionale.
14. PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI
Superato l’esame di teoria, il candidato può richiedere l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), che gli consente di esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.
L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.
Le sedute di esame pratico per il conseguimento delle categorie A1, A2, A devono essere organizzate in modo di assicurare trenta minuti per ogni candidato.
14.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D’ESAME
La prova pratica di guida deve essere sostenuta:
- per il conseguimento della categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;
- per il conseguimento della categoria A2: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.
- per il conseguimento della categoria A: motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.
Per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima già prescritta.
Le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove per il conseguimento di una delle suddette categorie sono tali da assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida: ciò porta ad escludere che, ancorché trattasi di “requisiti minimi”, gli stessi possano essere superiori a quelli propri del veicolo che potrà essere condotto con la patente che si intende conseguire.
Poiché nel corso della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 e A il candidato deve dimostrare la padronanza nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico, non è consentito utilizzare un motociclo con due ruote “gemellate”; con tale veicolo, infatti, non è possibile valutare, con sufficiente certezza, l’equilibrio del candidato sui veicoli a due ruote.
I veicoli di categoria A1, A2 o A non devono essere necessariamente dotati di cambio di velocità manuale, fatta salva l'apposizione del codice 78 sulla patente conseguita con veicolo con cambio diverso da quello manuale. Qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria conseguita sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria A1, A2 o A con cambio manuale.
È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.
I motocicli utili per svolgere gli esami possono, indifferentemente, essere dotati sia di cavalletto centrale che di cavalletto laterale.
Qualora la patente di categorie A1, A2 o A sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su motociclo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale.
I candidati allievi di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica sostengono obbligatoriamente la prova pratica rispettivamente su veicolo intestato al titolare dell’autoscuola stessa o al consorzio che ha costituito il centro di istruzione automobilistica.
I candidati privatisti possono sostenere la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti su veicoli di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l’uso.
Nel caso in cui il candidato privatista si avvalga di veicolo locato da impresa di noleggio senza conducente, l'esaminatore, prima dell'inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo.
I candidati che hanno presentato le pratiche per il conseguimento della patente di guida come privatisti ma che, per la prenotazione dell'esame pratico, si affidano ad un'autoscuola, ovvero svolgono l'esame su un veicolo messo a disposizione dalla stessa, hanno l'obbligo di richiedere al competente Ufficio Motorizzazione civile la procedura di cambio codice iscrivendo sull’istanza di conseguimento della patente di guida il codice meccanografico dell'autoscuola.
14.2 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL’ESAMINATORE
Non occorre effettuare l’appello dei candidati prima dell’inizio della seduta d’esame. L’esaminatore chiamerà a sostenere l’esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l’esaminatore procederà ad esaminare un altro dei candidati presenti. L’assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine dalla seduta d’esame.
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l’esame). Nel caso in cui il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria A1, A2 o A con cambio “meccanico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria, abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” in cui non è annotato il codice unionale “78”, ma alla prova d’esame si presenta con veicolo dotato di cambio automatico, la prova d’esame può ugualmente essere svolta, e, in caso di esito positivo, la patente non sarà rilasciata al candidato, ma lo stesso potrà ritirarla, dopo qualche giorno, presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione civile Sulla nuova patente, dunque, in corrispondenza della categoria A1, A2 o A, sarà indicato il codice unionale “78”. Se, invece, il candidato abbia presentato istanza di conseguimento della patente di categoria A1, A2 o A con cambio “automatico” e quindi, successivamente al superamento dell’esame di teoria abbia ottenuto il rilascio del “foglio rosa” sul quale è annotato il codice unionale “78”, il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova di guida, tenuto conto che il titolo autorizzativo in suo possesso gli consente di condurre solo veicoli dotati di “cambio automatico”;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
• che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall’autorità medica. Se al candidato non è prescritto l’obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti;
• nel caso di A1, A2 o A speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.
Nel caso in cui il candidato sia già titolare di altra patente di guida, l’esaminatore dovrà controllarla e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell’esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell’identificazione, consegnare all’esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l’ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso… su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”. Per effetto di tale modifica, in sede d’esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016);
• nel caso di A1, A2 o A speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.
L'esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia il proprietario del veicolo d'esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva - rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - con la quale il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario) autorizza il candidato a utilizzare il motociclo per sostenere la prova d'esame.
CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL'ESAMINATORE PER LA PARTE Dl PROVA DI GUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO:
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria.
Inoltre deve essere verificata la validità della patente di guida del conducente.
Non è necessario che il conducente del veicolo a disposizione dell’esaminatore sia istruttore di guida, non potendo intervenire sui comandi del veicolo condotto dal candidato in caso di necessità
14.3 INTERRUZIONE DELL’ESAME
Nel caso in cui la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti già iniziata, dovesse interrompersi per scelta del candidato, lo stesso sarà considerato “respinto”.
Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, l’esaminatore, sulla base della propria esperienza, valuterà se sussistono o meno le condizioni di sicurezza per svolgere comunque la seduta d’esame, ovvero se interromperla. Il candidato che, nonostante l’esaminatore abbia constatato le condizioni atmosferiche particolarmente avverse, esprima, comunque l’intenzione di condurre a termine l’esame, sarà ammesso a terminare tutta le prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti. In quest’ultimo caso, l’esaminatore annoterà sul verbale, la volontà del candidato di completare la prova d’esame.
Nell’ipotesi in cui l’esaminatore acconsenta a svolgere gli esami, ma a causa delle non favorevoli condizioni atmosferiche uno dei candidati preferisca comunque ritirarsi, lo stesso verrà considerato assente.
14.4 PROVE
La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede.
La prova pratica di guida si articola in tre fasi:
I FASE:
VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le seguenti operazioni:
a) indossare correttamente il casco ed ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto;
b) effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria. Di conseguenza, l'esaminatore dovrà verificare:
1. CAPACITÀ DI INDOSSARE CORRETTAMENTE CASCO E ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
CASCO, verificare che il candidato:
- sappia indossare correttamente il casco;
- controlli correttamente l'integrità (cinghiette, visiera, calotta);
- sappia individuare la presenza targhetta di omologazione.
ABBIGLIAMENTO verificare che il candidato sappia:
- indossare correttamente i guanti;
- indossare correttamente una giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
- indossare scarpe chiuse;
- indossare pantaloni lunghi che non possano impigliarsi nel motociclo;
- indossare protezioni delle ginocchia.
2. CONTROLLO DEI DISPOSITIVI
PNEUMATICI verificare che il candidato:
- sappia controllare lo spessore del battistrada;
- sappia controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici ;
- sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione;
- sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata.
FRENI verificare che il candidato:
- sappia individuare i comandi dei freni;
- sappia controllare l'assenza di perdite dell'impianto frenante (se possibile);
- sappia controllare a vista delle condizioni dei cavi e delle relative guaine;
- sappia individuare quale comando attiva il freno anteriore e quale il freno posteriore;
- sappia verificare eventuale "corsa a vuoto" dei comandi dei freni.
STERZO verificare che il candidato:
- sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali;
- sappia individuare la disposizione dei comandi sul manubrio.
INTERRUTTORE DI EMERGENZA verificare che il candidato:
- sappia individuare interruttore di emergenza, ove presente.
CATENA verificare che il candidato:
- sappia effettuare controllo della tensione della catena (se presente).
LIVELLI DELL'OLIO verificare che il candidato:
- sappia controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante;
- sappia controllare il livello dell'olio motore.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato:
- sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri;
- sappia attivare i proiettori anabbaglianti;
- sappia attivare i proiettori abbaglianti;
- sappia individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti;
- sappia attivare gli indicatori di direzione;
- sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente.
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato:
- sappia individuare e attivare l'avvisatore acustico.
II FASE:
MANOVRE PRELIMINARI
In tale fase il candidato sostiene le manovre :
a) mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
b) parcheggiare il motociclo sul cavalletto;
c) prove di equilibrio e di passaggio in corridoio stretto
c.1 Preparazione alla prova
Predisporre un corridoio di 18,2 metri di lunghezza e di 2,2 metri di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 2,2 metri dalla partenza, gli altri a distanza di 4 metri.
Dopo l'ultimo cono di destra che delimita il corridoio, disporre un cono alla distanza di 2,2 metri e, successivamente disporre altri 5 coni in modo da formare una figura circolare di 8 metri di diametro, al centro del quale è disposto un ulteriore cono.
Dal cono posto sul diametro orizzontale del cerchio alla distanza di 2,2 metri, disporre un cono e, da questo, predisporre un corridoio di lunghezza di 25 metri e di larghezza di 1,3 metri delimitato da coni posti a distanza di 1 metro uno dall'altro.
c.2 Svolgimento della prova
Il candidato effettua dapprima uno slalom nel primo corridoio, lasciando sulla destra il primo cono posto alla distanza di 2,2 metri dalla partenza.
Al termine dello slalom il candidato dovrà descrivere, a velocità ridotta, nel modo più regolare possibile, un percorso avvolgente il cono posto centralmente. Successivamente percorre il corridoio stretto.
c.3 Determina l'esito negativo delle prove una delle seguenti irregolarità:
a) toccare uno o più coni;
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso;
c) mettere un piede a terra;
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità;
e) impiegare un tempo inferiore a 15 secondi per completare il percorso.
d) prove di superamento ostacolo e di frenata
d.1 Preparazione della prova
Predisporre un corridoio di 48 metri di lunghezza e di 5,5 metri di larghezza. All'interno del corridoio inserire 5 coni, il primo alla distanza di 20 metri, gli altri a distanza di 7 metri.
Al termine del corridoio delimitare una ulteriore area di 22 metri di lunghezza per 11 metri di larghezza; all'interno di tale area porre un cono che disti 11 metri dalla linea di fondo e 3 metri dalla linea laterale e un cono che disti 4,5 metri dalla linea di fondo e 5,5 dalla linea laterale.
A sessanta metri dalla linea di fondo disporre, orizzontalmente due delimitatori bassi (c.d. “cinesini”), distanti 1 metro l'uno dall'altro; dopo ulteriori 10 metri disporre orizzontalmente 3 coni, distanziati tra loro 32,5 centimetri e, alla stessa distanza, un delimitatore basso (c.d. “cinesino”); in corrispondenza di quest'ultimo, porne un altro delimitatore basso a distanza di 1 metro.
Dopo ulteriori 8 metri disporre due delimitatori bassi (c.d. “cinesini”), distanti 1 metro l'uno dall'altro ed infine, dopo 11,5 metri, disporre 4 coni distanziati tra loro longitudinalmente di 50 cm e lateralmente di 1,3 metri.
d.2 Svolgimento della prova
Il candidato effettua dapprima uno slalom lasciando indifferentemente, sulla destra o sulla sinistra, il primo cono.
Al termine dello slalom dovrà passare tra tre coni posti al centro della pista, quindi percorrere il secondo corridoio, passando all'interno dei coni distanziati di 1 metro ed infine arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.
d.3 Determina l'esito negativo delle prove una delle seguenti irregolarità:
a) toccare uno o più coni
b) saltare un cono durante lo slalom o uscire dal percorso
c) mettere un piede a terra
d) coordinare in modo irregolare la guida, dimostrando scarsa abilità
e) arrestare il motociclo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento o che ha superato il secondo allineamento
f) impiegare un tempo superiore a 25 secondi per completare il percorso.
Per quel che concerne la predisposizione delle aree di prova, occorre sottolineare la necessità che i percorsi sui quali si svolgono le prove della seconda fase per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere asfaltati e in condizioni tali da non creare pericolo per l’incolumità dei candidati. Non potranno, dunque, essere sostenute prove d’esame su percorsi sui quali siano presenti, ad esempio, buche, radici di alberi emergenti dall’asfalto o, nell’area di scartamento ostacolo e di frenata in spazio delimitato, tombini ecc. Intorno all'area dove insistono i circuiti è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza pari ad almeno un metro. È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti.
Il percorso dei singoli circuiti di prova, è delimitato da appositi coni, di altezza non inferiore a 30 centimetri, conformi al modello di figura II 396 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Detti coni devono essere in gomma o plastica di colore rosso con almeno un anello di colore bianco retroriflettente, possono essere anche di tipo non omologato.
I percorsi possono anche essere delineati con strisce orizzontali, sulle quali, comunque, sono sovrapposti i predetti coni.
I percorsi sui quali si svolgono le prove della fase II devono essere previamente verificati dagli Uffici Motorizzazione civile, per controllare che siano soddisfatti i requisiti prescritti dal D.M. 26 settembre 2018, che non presentino ammaloramenti.
Quanto ai tempi di percorrenza dei due circuiti (non meno di quindici secondi per il primo, non più di venticinque secondi per il secondo), l’esaminatore dovrà far riferimento esclusivamente ai secondi e non anche ai decimi di secondo.
Nel caso di esami svolti in “conto Stato”, gli Uffici Motorizzazione civile, forniranno agli esaminatori i cronometri necessari per misurare i tempi di svolgimento delle prove della fase II. I cronometri dovranno essere forniti, dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica che richiedono sedute d’esame in “conto privato”.
Al fine di evitare contestazioni sulla rilevazione dei tempi di percorrenza dei percorsi della fase II i cronometri sono esclusivamente di tipo automatico, con rilevatori alla partenza ed all’arrivo. I tempi misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la pubblicità delle prove. A tutela dell’incolumità del candidato, il cronometro deve essere posizionato in maniera tale che i tempi non siano visibili dal candidato stesso durante lo svolgimento delle prove d’esame. In caso di malfunzionamento del cronometro prima dell’inizio della seduta d’esame, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, non dando inizio alla seduta stessa. Nel caso in cui il malfunzionamento si verifichi a seduta già iniziata, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, portando comunque a termine la seduta utilizzando un cronometro ad attivazione manuale.
III FASE:
COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili) (Si ricorda che, a normativa vigente, i motocicli della categoria A1 non possono circolare sulle autostrade): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
In tale III fase, l’esaminatore utilizza un sistema di comunicazione audio con il candidato, tramite apparecchio ricetrasmittente o, eventualmente, anche tramite telefono cellulare, verificando il candidato, tramite cuffie auricolari o sistema vivavoce sia in grado di ricevere correttamente le istruzioni fornite dall’esaminatore.
Durante gli esami per il conseguimento della categoria A2 o A si applica la disposizione prevista all’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2012, ai sensi del quale i titolari di autorizzazione ad esercitarsi alla guida possono percorrere le autostrade esclusivamente sulle due corsie più vicine al bordo destro della carreggiata ed è fatto, altresì, obbligo di rispettare i limiti di velocità di cui all'art. 117, comma 2, del codice della strada.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II e III fase, solo se ha superato rispettivamente quelle della I e II fase.
Le prove delle fasi I e II si svolgono in aree chiuse, specificamente attrezzate. Nel corso delle prove delle fasi II e III il candidato deve indossare:
a) casco integrale;
b) guanti;
c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;
d) scarpe chiuse;
e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia;
f) paraschiena che deve essere almeno di tipo CB - central back protector (paraschiena centrale) e può essere anche integrato nella giacca.
14.5 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA
La durata della prova di guida nel traffico è di 25 minuti. La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.
La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento della categoria A1, A2 o A dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.
La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento delle categorie A1, A2 o A dall’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d’esame “in conto privato” anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d’esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.
La prova deve essere effettuata in diverse condizioni di traffico.
14.6 CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA CIRCOLAZIONE NELLE ROTATORIE
Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dal candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.
Le maggiori criticità concernono, in particolare il transito nelle rotatorie a più corsie.
Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione su detta manovra, si forniscono le seguenti disposizioni, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.
Dette disposizioni sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.
La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica, ove si ritenga necessario.
Prima di indicare i comportamenti richiesti nelle rotatorie, in sede d’esame, occorre premettere che:
a) la rotatoria è comunque un’intersezione (figura II 84 e figura II 27 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada);
b) le uscite dal carosello posso essere considerate analogamente a delle svolte;
c) in mancanza di specifico segnale di “DARE PRECEDENZA”, solitamente apposto in corrispondenza delle immissioni nella rotatoria, vige il principio dell’art. 145, comma 2, del codice della strada (Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione) e quindi, in tal caso ha la precedenza chi si immette nella rotatoria.
Approssimandosi alla rotatoria, il candidato deve moderare la velocità e controllare il comportamento degli altri conducenti, predisponendosi a dare la precedenza ad altri veicoli ove necessario.
d.1) nel caso di rotatoria ad una sola corsia e strada d’accesso ad una sola corsia per senso di marcia, il candidato:
- deve immettersi nella rotatoria restando in prossimità del margine destro;
- nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che azioni l’indicatore di direzione sinistro, ma dovrà azionare l’indicatore di direzione destro nel caso intenda imboccare la prima uscita sulla destra;
- se non deve uscire al primo braccio, accede all’anello senza attivare l’indicatore di direzione, ma deve azionare quello di destra con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto, in pratica, ciò deve avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare.
d.2) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve uscire sul lato destro dell’anello (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso:
- si avvicina alla rotatoria mantenendosi in prossimità del margine destro della carreggiata di accesso;
- nell’anello circola sulla corsia di destra;
- se deve uscire al primo braccio aziona fin da quando è in prossimità dell’anello, l’indicatore di direzione destro;
- se, invece, intende uscire a una delle uscite di destra successive alla prima, aziona l’indicatore di direzione destro successivamente all’ingresso nell’anello, con anticipo rispetto al momento in cui imboccherà il braccio di uscita prescelto (in pratica, subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare).
d.3) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve proseguire diritto (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso:
- in assenza di traffico, mantiene la corsia di destra (sia nel ramo di ingresso che all’interno dell’anello) e non utilizza gli indicatori di direzione, salvo quelli di destra in prossimità dell’uscita prescelta (cioè subito dopo aver superato il braccio precedente a quello che dovrà imboccare);
- in caso di traffico intenso, invece, può scegliere una qualsiasi corsia libera per immettersi nella rotatoria, continuando a mantenere la stessa posizione all’interno dell’anello (comportamento assimilabile alla marcia per file parallele);
- prima di uscire dalla rotatoria deve, con conveniente anticipo, spostarsi sulla corsia di destra, azionando preventivamente l’indicatore di direzione destro e verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli sull’anello.
- in caso di traffico intenso all’interno dell’anello, con altri conducenti che effettuano le medesime scelte di percorso, deve mantenere la stessa corsia sia in ingresso che nella percorrenza della rotatoria, azionando l’indicatore di direzione destro con idoneo anticipo rispetto all’uscita (in pratica, subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare).
d.4) nel caso di rotatoria a due o più corsie e strada d’accesso con due o più corsie per senso di marcia e il candidato che deve uscire sul lato sinistro dell’anello (rispetto all’asse di simmetria della rotatoria), il candidato stesso:
- si avvicina alla rotatoria come se si trattasse di una svolta a sinistra, cioè portandosi nella corsia di sinistra della strada di accesso;
- immettendosi nella rotatoria attiva l’indicatore di direzione sinistro;
- nell’anello circolare nella corsia di sinistra, mantenendo in funzione l’indicatore di direzione sinistro;
- prima di imboccare il braccio d’uscita deve, con conveniente anticipo, attivare l’indicatore di direzione destro e spostarsi sulla corsia di destra, verificando di non tagliare la strada ad altri veicoli;
- qualora sul ramo di accesso e nell’anello vi sia intenso traffico e non sia possibile occupare la corsia di sinistra, il candidato (anche se deve svoltare in un ramo di sinistra) resta sulla corsia di destra.
14.7 PROVA INTEGRATIVA PER TITOLARI DI PATENTI A O B RILASCIATE TRA IL 1 GENNAIO 1986 E IL 25 APRILE 1988
Come è noto, le patenti di guida rilasciate tra i 1 gennaio 1986 e il 25 aprile 1988 consentono la guida dei motocicli in Italia, ma non in altri Stati dell’Unione europea.
Per consentire la guida dei motocicli anche al di fuori dei confini nazionali, i titolari di dette patenti devono sostenere una prova integrativa di valutazione delle capacità e dei comportamenti.
La prova in questione è limitata alla I fase e alla II fase dell’esame pratico. In particolare, la II fase si svolge su un motociclo utile almeno per il conseguimento della categoria A1 (quindi avente almeno le seguenti caratteristiche: senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg) sul percorso utilizzato per svolgere la I fase per il conseguimento della categoria AM (che prevede le prove di slalom, otto, passaggio in corridoio stretto, frenata).
15 VALUTAZIONE DEL CANDIDATO
La valutazione del candidato deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.
Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
- controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno, sterzo;
- controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada (soprattutto in condizioni di scarsa aderenza e in caso di attraversamento di binari); massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo;
- osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
- precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali), comportamenti agli attraversamenti pedonali;
- corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
- distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
- velocità: rispetto del limite massimo, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
- semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
- segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione (sia in fase di attivazione che disattivazione); comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
- frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo;
- precauzioni da adottare nel lasciare in sosta il veicolo nello scendere dallo stesso.
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto;
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole;
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento di guida (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.
Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal punto 9 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce: “… la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell’affrontare in piena sicurezza il traffico. L’esaminatore deve sentirsi sicuro, durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l’incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l’esaminatore o l’accompagnatore abbia dovuto intervenire, determinano l’insuccesso della prova.
Nel corso delle prove gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tener conto dell’immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l’altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni del traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti) anticipandone le mosse”.
Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall’altra dall’insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell’esaminatore.
Inoltre, nella fase valutativa, l’esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la prevalenza dell’interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità.
Certamente comporta l’immediato giudizio di non idoneità l’intervento dell’accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo.
Parimenti comporta l’immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida. Si elencano le principali fattispecie:
- superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità;
- circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità;
- percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate;
- sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
- sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro:
- sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
- sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni;
- invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in ambito autostradale;
- circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale;
- omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali ;
- immettersi sulla strada principale da una secondaria senza dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada principale;
- proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa;
- non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello;
- effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo;
- mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli;
- mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna;
- mancato uso delle cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta;
- uso del cellulare durante la guida.
Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l’esaminatore, tenuto conto anche dell’andamento della prova fino a quel momento, può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l’esito di non idoneità.
Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell’esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale “senso di sicurezza” che l’esaminatore stesso percepisce durante l’intera prova d’esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).
Resta fermo che l’esito dell’esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità.
Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.
Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della strada.
16 RICORSO
Avverso l’eventuale esito negativo sia della prova teorica che pratica è possibile proporre, alternativamente, uno dei seguenti ricorsi:
a) ricorso gerarchico: alla Direzione Generale territoriale nel cui ambito opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida. Non occorre l’ausilio di un legale ed il ricorso può essere presentato, in bollo da euro 16,00 direttamente alla Direzione Generale territoriale oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla prova contestata. Il ricorso deve essere proposto e firmato direttamente dal candidato (pena inammissibilità dello stesso) e deve contenere le motivazioni, in diritto ed in fatto, della contestazione;
b) ricorso giurisdizionale: al tribunale amministrativo regionale nel cui ambito di competenza opera l’Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida entro sessanta giorni dalla prova contestata. Occorre l’ausilio di un legale.
c) ricorso straordinario al Capo dello Stato: deve essere presentato entro centoventi giorni dalla prova contestata. Non è necessario l’ausilio di un avvocato, potendo il ricorso essere presentato direttamente dal candidato. La proposizione del ricorso è subordinata al pagamento del contributo unificato di euro 650,00.
17 RIPORTO DELL’ESAME DI TEORIA
Il candidato per una sola volta può richiedere il riporto dell’esito positivi dell’esame di teoria su una nuova pratica di conseguimento della patente di guida.
La richiesta di riporto è possibile per una sola volta. Pertanto in caso di mancato superamento delle due prove di guida, nell'arco di validità del secondo "foglio rosa", il candidato dovrà ripetere la prova di teoria.
Si precisa inoltre che:
- l'istanza di riporto dovrà essere presentata, tassativamente, entro e non oltre il secondo mese dalla data di scadenza della precedente autorizzazione ad esercitarsi alla guida e non prima del giorno successivo a quello di scadenza del foglio rosa suddetto. Tale termine è da considerare assolutamente perentorio, pena nullità della nuova autorizzazione alla guida emessa e del conseguente riporto. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile cada nella giornata di sabato (quando gli Uffici Motorizzazione civile sono chiusi al pubblico) o nei giorni festivi, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile;
- il foglio rosa si intende scaduto decorso il termine semestrale previsto dall'art. 122 del codice della strada. Solamente nei due casi sotto specificati, è possibile derogare a tale obbligo:
a) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, le due prove previste dal codice della strada. In tal caso è possibile anticipare la richiesta di riporto a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'ultimo esito negativo e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
b) quando il candidato ha effettuato, entro i sei mesi di validità del primo foglio rosa, la prova pratica con esito negativo e non vi è la possibilità di effettuare un secondo esame di guida in quanto il residuo termine di validità, è inferiore ad un mese. In questa ipotesi, analogamente al caso precedente, è possibile anticipare il riporto di teoria a partire dal giorno successivo all'inserimento dell'esito negativo della prova di guida e, comunque, non oltre due mesi dalla data di scadenza del primo foglio rosa;
- il riporto dovrà essere richiesto nello stesso Ufficio Motorizzazione civile (o sezione dell'Ufficio) in cui è stato sostenuto l'esame di teoria;
- il riporto dovrà essere richiesto per la stessa categoria di patente per il quale è stato sostenuto l'esame di teoria. A titolo di esempio, se è stata presentata istanza per il conseguimento della categoria A1 ed è stato rilasciato il relativo "foglio rosa" per detta categoria di patente, non sarà possibile, riportare l'esame di teoria per la categoria A2 o A o B. È tuttavia consentito il riporto qualora il candidato abbia sostenuto l'esame per la categoria A ma chieda il riporto per il conseguimento della categoria A speciale.
L'istanza di riporto di teoria (in carta semplice) deve essere allegata alla nuova pratica di rilascio della patente di guida redatta, come di consueto, sul modello TT 2112 (corredata con le relative attestazioni di versamento delle tariffe - attualmente un versamento di euro 16,00 su c/c postale n. 4028 e un versamento di euro 26,40 su c/c postale n. 9001).
Per quanto riguarda la possibilità di esonerare dalla produzione di un nuovo certificato di idoneità psicofisica coloro che hanno fatto istanza di proroga dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, il Consiglio di Stato sentito sulla specifica questione, si è pronunciato positivamente con parere n. 00786/2019 del 3 luglio 2019.
Pertanto alla luce della su citata pronuncia, non è necessario presentare un nuovo certificato medico, a meno che il certificato presentato al momento della prima istanza di conseguimento della patente di guida preveda la necessità di sottoporre il candidato, entro un termine già trascorso, a nuova visita presso la commissione medica locale.
Come previsto dall'art. 121, comma 8, del codice della strada, il candidato che ha ottenuto il riporto dell'esame di teoria sulla nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non potrà comunque sostenere l'esame pratico prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
18 COMPORTAMENTI DEGLI ESAMINATORI DURANTE LE PROVE D’ESAME
Regole generali che gli esaminatori devono osservare, durante gli esami, sulla base delle disposizioni generali cui devono uniformarsi i funzionari della pubblica amministrazione:
1. obbligo di indossare il cartellino identificativo
2. rivolgersi al candidato in maniera cortese ed esaustiva. Rispondere in maniera esauriente e professionale ad eventuali richieste di chiarimento sulle procedure operative degli esami;
3. nello svolgimento delle prove d’esame, confrontarsi esclusivamente con il candidato, evitando di interloquire con soggetti terzi, ricusando in modo fermo e cortese qualsiasi interferenza tesa ad orientare il giudizio sull’idoneità dei candidati;
4. non commentare, durante le prove, eventuali errori commessi da candidati; è invece necessario prendere nota degli stessi, in modo da poterli, poi, comunicare al candidato, nel caso in cui l’esito dell’esame non sia positivo;
5. motivare adeguatamente in fatto ed in diritto le motivazioni che hanno determinato un eventuale esito negativo dell’esame;
6. nel caso di indebite interazioni dell’istruttore, che arrivi anche a contestare il giudizio espresso, l’esaminatore dovrà limitarsi a ricordare che il compito dell’istruttore, in fase d’esame, è essenzialmente quello di accompagnatore pronto ad intervenire sui comandi del veicolo in caso di pericolo;
7. seguire tutte le fasi dell’esame previste dalla normativa con la relativa propedeuticità, nonché con il rispetto dei tempi minimi previsti per ciascun esame;
8. segnalare ai propri Dirigenti, e se del caso, alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali fatti che si verifichino nel corso dell’esame e che possono configurare fattispecie illecite o illegali;
9. indossare le cinture di sicurezza, durante la circolazione sul veicolo che segue il candidato durante la prova nel traffico.
Si invita il personale esaminatore ad una rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, al fine di garantire l’uniforme procedura d’esame per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 A su tutto il territorio nazionale. È abrogata la circolare prot. 7262 del 27 marzo 2017 e, parimenti sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni di precedenti circolari che contrastano con il contenuto della presente.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini
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