Circolare - 12/01/2023 - Prot. n. 962 - Identificazione dei candidati per le prove teoriche
OGGETTO: Circolare prot. 41095 del 29.12.2022. Identificazione dei candidati per le prove teoriche per il conseguimento delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente. Richiesta chiarimenti.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 962 del 12 gennaio 2023
OGGETTO: Circolare prot. 41095 del 29.12.2022. Identificazione dei candidati per le prove teoriche per il conseguimento delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente. Richiesta chiarimenti.
Si riscontra la nota in riferimento, con la quale è stato chiesto di chiarire se, dopo la pubblicazione della circolare in oggetto, “continuano ad essere applicabili le seguenti disposizioni:
- Punto 4 delle Circolari prot. n. 28819, 28820, 28821, 28822, 28823, 28824, 28825, 28826, 28827, 28828 del 19.09.2019, ove è previsto che il candidato è tenuto ad esibire un documento di identificazione in corso di validità;
- Punto 2.9 della Guida Rapida allegata alla Circolare 33131 del 21.10.2022, che prevede che l’esaminatore, in caso di riconoscimento facciale non avvenuto, possa autorizzare lo svolgimento dell’esame previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità con conseguente annotazione degli estremi dello stesso all’interno della sezione “Dati documento” dell’applicazione.”.
Al riguardo si rappresenta che la risposta non può che essere negativa. Ed infatti:
- con riferimento alle circolari del 19.09.2019 - tutte citate nel punto 1.3 della circolare prot.n. 41095 del 29.12.2022 -, il successivo paragrafo 2 della stessa chiaramente dice: “Le previsioni contenute all’interno delle circolari richiamate al precedente punto 1.3 sono da ritenersi integrate o comunque superate laddove si pongano in contrasto con il contenuto della presente circolare…”;
- con riferimento al punto 2.9 della Guida Rapida allegata alla circolare prot. n. 33131 del 21.10.2022, citata (non nel predetto punto 1.3 bensì) al punto 1.6 della circolare in oggetto, valga considerare che, subito dopo ed in grassetto, è chiaramente esplicitato che la finalità della circolare in commento è “semplificare e uniformare le modalità di identificazione dei candidati all’esame di teoria per il conseguimento delle Patenti e delle CQC”: è evidente che, se fossero ancora da applicarsi precedenti e diverse istruzioni per il riconoscimento del candidato, ad opera dell’esaminatore, “in caso di riconoscimento facciale non avvenuto”, non solo tale finalità sarebbe disattesa, ma probabilmente la stessa circolare sarebbe stata inutilmente pubblicata.
Infine, con riferimento alla necessità di “confermare che anche la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sia documento utile ai fini del rilascio delle patenti e delle abilitazioni alla guida”, si evidenzia che non è nelle possibilità, né nelle intenzioni, di questa Direzione interpretare in modo nuovo e diverso disposizioni che esulano dalla propria competenza e che sono ormai state consolidate dalle pertinenti Direttive del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 e 20 febbraio 2007 ai sensi delle quali, nell’attesa del rinnovo o del primo rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero in possesso della ricevuta de qua continua ad avere piena legittimità del soggiorno e pieno godimento dei diritti connessi al titolo, poiché essa assume lo stesso valore del permesso di soggiorno, almeno fino a quando l’autorità competente non rifiuta il permesso al cittadino straniero.
La presente è estesa alla conoscenza degli altri distretti territoriali per garantire, ove ce ne fosse bisogno, la necessaria omogeneità interpretativa delle disposizioni.
Ing. Pasquale D’Anzi
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