Circolare - 29/12/2022 - Prot. n. 41095 - Identificazione candidati per le prove teoriche
OGGETTO: Identificazione dei candidati per le prove teoriche delle patenti di guida e delle carte di qualificazione del conducente attraverso i sistemi di Face Recognition.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
1. Normativa di riferimento
1.1 Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «Codice della Strada») è la normativa primaria di riferimento in materia di patenti di guida (nel prosieguo «Patenti») e di carte di qualificazione del conducentea (per brevità «CQC»).
In particolare, l’articolo 116 del Codice della Strada, avente ad oggetto “Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore”, individua le differenti categorie di Patenti, i requisiti minimi di conseguimento delle stesse, nonché i certificati di abilitazione professionale.
Il successivo articolo 121 del Codice della Strada, denominato “Esame di idoneità”, stabilisce che l’idoneità tecnica necessaria per il rilascio delle Patenti si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
1.2 Tali disposizioni del Codice della Strada trovano attuazione attraverso il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che dedica alla materia gli articoli 312 – 333.
1.3 Le procedure amministrative di accertamento dell’identità dei candidati per il conseguimento delle Patenti e delle CQC risultano trattate all’interno delle seguenti circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per brevità anche «MIT»): Circolare prot. 28819 del 19/09/2019 del MIT (categoria B), Circolare prot. 28820 del 19/09/2019 del MIT (categoria BE), Circolare prot. 28821 del 19/09/2019 del MIT (categoria AM), Circolare prot. 28822 del 19/09/2019 del MIT (categorie A, A1 e A2), Circolare prot. 28823 del 19/09/2019 del MIT (categoria B1), Circolare prot. 28824 del 19/09/2019 del MIT (categoria B96), Circolare prot. 28825 del 19/09/2019 del MIT (categorie C e C1), Circolare prot. 28826 del 19/09/2019 del MIT (categorie CE e C1E), Circolare prot. 28827 del 19/09/2019 del MIT (categorie DE e D1E), Circolare prot. 28828 del 19/09/2019 del MIT (categorie D e D1) e Circolare prot. 31895 del 15/10/2021 del MIT (CQC).
1.4 Con Decreto del MIT del 27 ottobre 2021, avente ad oggetto “Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE”, è stato dato atto che «è in corso l’attivazione di un nuovo modello operativo che, al fine di consentire ai candidati l’accesso all'aula di esame, prevede l'esecuzione automatizzata, tramite software di riconoscimento facciale, dell'attività di identificazione degli stessi per il tramite di parametri biometrici».
1.5 Con Decreto del MIT n. 449 del 20 ottobre 2022 (nel prosieguo anche «Decreto») sono state dettate regole tecniche per disciplinare il trattamento dei dati personali effettuati attraverso il nuovo sistema endoprocedimentale di riconoscimento dell’identità dei candidati prenotati per sostenere l’esame di teoria delle Patenti e delle CQC, basato sull’uso di dispositivi di acquisizione biometrica dotati di un software di riconoscimento facciale (d’ora in avanti «Face Recognition»).
Più precisamente, l’articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto ha distinto i sistemi di Face Recognition in “Sistema di Accesso e Riconoscimento al Varco” e “Sistema di Accesso e Riconoscimento all’Esame”, che governano le procedure di riconoscimento dei candidati attraverso dispositivi dotati di una web-cam e di un software utili a consentire il riconoscimento facciale del candidato, rispettivamente al momento di accesso alla sede d’esame e al momento antecedente all’inizio della prova, nonché per tutta la durata di svolgimento della stessa.
1.6 In conformità a quanto previsto dal Decreto, è stata adottata la Circolare prot. n. 33131 del 21 ottobre 2022, che delinea le linee generali di attuazione del nuovo modello operativo per consentire automaticamente l’accesso all’aula d’esame dei candidati da identificare tramite i sistemi di Face Recognition.
Si è pertanto provveduto a un adeguamento dell’infrastruttura tecnologica per lo svolgimento delle predette prove per il conseguimento delle Patenti e delle CQC, consistente nella installazione di varchi di accesso telematici, nella sostituzione di tutte le postazioni candidato con “thin client” touch screen e di tutte le postazioni esaminatore con apposite work station compatibili con il nuovo sistema telematico, nonché nell’adeguamento dell’applicativo “Quiz Patenti”.
In questo rinnovato contesto, si rende opportuno fornire le seguenti indicazioni al fine di semplificare e uniformare le modalità di identificazione dei candidati all’esame di teoria per il conseguimento delle Patenti e delle CQC.
2. Ambito di applicazione
Le disposizioni recate all’interno della presente circolare trovano applicazione con riguardo alle procedure amministrative di accertamento dell’identità dei candidati per l’espletamento degli esami di teoria per il conseguimento delle Patenti B, BE, AM, A, A1, A2, B1, B96, C, C1, CE, C1E, DE, D1E, D, D1 e delle CQC.
Le previsioni contenute all’interno delle circolari richiamate al precedente punto 1.3 sono da ritenersi integrate o comunque superate laddove si pongano in contrasto con il contenuto della presente circolare che sarà in vigore, a decorrere dal 16 gennaio 2023, per tutte le aule d’esame presso le quali sia in esercizio il nuovo sistema “Quiz Patenti” dotato di Face Recognition.
Nelle sedi d’esame presso le quali non sia ancora in esercizio il nuovo sistema, restano in vigore le precedenti disposizioni.
3. Modalità di identificazione
L’identificazione dei candidati per sostenere l’esame di teoria per il conseguimento delle Patenti e delle CQC avviene tramite i sistemi di Face Recognition nel rispetto delle regole tecniche fissate dal Decreto.
A seguito del positivo accertamento dell’identità, da svolgersi attraverso il “Sistema di Accesso e Riconoscimento al Varco”, il candidato potrà accedere all’aula di esame per raggiungere una qualsiasi delle postazioni disponibili per l’esame.
Una volta giunto alla postazione, il candidato è soggetto, prima dell’avvio della effettiva sessione d’esame, ad un ulteriore procedimento di identificazione attraverso il “Sistema di Accesso e Riconoscimento all’Esame”, basato sul dispositivo thin-client dotato di web-cam.
Il riconoscimento facciale dei candidati tramite i sistemi di Face Recognition prosegue per tutta la durata dell’esame in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1 del Decreto.
4. Casi particolari
4.1 Nel caso in cui dovesse verificarsi, per qualsiasi ragione, il mancato riconoscimento del candidato mediante i sistemi automatici di Face Recognition, l’esaminatore accerta la corrispondenza tra la foto del candidato presente in archivio e presentata “a video” nell’applicazione “Quiz Patenti” e quella rilevata dalla web-cam della postazione; in caso di riscontro positivo, l’esaminatore autorizza il candidato all’esame seguendo il flusso procedurale proposto dall’applicazione.
A titolo informativo, l’applicazione restituisce anche l’identificativo del medico certificatore che ha operato l’originario riconoscimento del candidato e gli estremi del documento in quella sede esibito.
4.2 In occasione dell’esame di teoria non è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno da parte dei candidati che siano cittadini non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo; tanto in ragione del fatto che il permesso di soggiorno è stato regolarmente presentato e verificato, al momento dell’identificazione ad opera del medico certificatore, prima della effettiva richiesta di partecipazione all’esame. Resta inteso che, all’atto della prova di guida, e comunque prima del rilascio della patente o della CQC, è fatto obbligo a tali candidati di presentare un permesso di soggiorno in corso di validità.
Ing. Pasquale D’Anzi
Vedi anche: