Circolare - 30/10/2020 - Prot. n. 30724 - Patenti di guida
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, n. 440, recante attuazione della direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II della direttiva n. 2006/126/CE.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. n. 30724 del 30/10/2020
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, n. 440, recante attuazione della direttiva n. 2020/612/UE della Commissione del 4 maggio 2020 che modifica l'allegato II della direttiva n. 2006/126/CE.
È in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’allegato Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 ottobre 2020, n. 440, recante attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2020/612/UE.
Il Decreto in parola modifica l’allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e succ. mod.
Rimandando alla lettura delle disposizioni puntuali, se ne sintetizza il contenuto come di seguito:
1) sulla patente delle categorie BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 e D1E, conseguita all’esito di esami di eseguiti su veicoli con cambio automatico, non sono annotate restrizioni (cod. 78) a condizione che:
- il candidato sia già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, CI, C1E, D, DE, D1 o D1E, e che
- durante la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti abbia eseguito le manovre di cui al punto 8.4 dello stesso allegato II (“Guida sicura e attenta al risparmio energetico - Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.”);
2) negli esami di categoria A2, se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata è di almeno 250 cm3 (e non più di almeno 400 cm3).
In conformità a quanto disposto dalla Direttiva 2020/612/UE, l’art. 2 del decreto in commento prevede che le nuove disposizioni siano applicabili a far data dal 1 novembre 2020, ancorché sia giorno festivo.
Per quanto sopra esposto, ne consegue che, nella circolare prot. n. 28822 del 19.9.2019, recante “Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2 ed A”, nel paragrafo 14.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA DI ESAME, la seconda alinea è sostituita dalla seguente:
- per il conseguimento della categoria A2: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 250 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.
La presente circolare si applica a far data dal 2 novembre 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Calchetti
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