Decreto Ministero dei Trasporti - 11/03/2020 - n. 108 - Proroga permesso di guida
OGGETTO: Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ministero delle Infrastrutture e sei Trasporti
(GU Serie Generale n.77 del 23-03-2020)
Decreto n.108 del 11/03/2020
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dall'esercizio dell'attività di autotrasportatore";
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, recante "Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE”;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame dei oggetti erogatori dei corsi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare l'art. 1, lettera d)";
TENUTO CONTO che il mancato svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006, nonché dei corsi di formazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, impedisce ai conducenti delle imprese di autotrasporto di svolgere l'attività professionale, con conseguenti difficoltà ad assicurare i servizi di trasporto di persone di merci;
TENUTO CONTO che al fine di assicurare i servizi di trasporto di persone e di merci è necessario prevedere una proroga delle qualificazioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, scadute a far data dal 23 febbraio 2020, data in cui sono state adottate le misure di sospensione dei corsi professionali:
DECRETA
Art. 1
Proroga del permesso provvisorio di guida
1. Fino al 30 giugno 2020, il permesso provvisorio di guida, rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59. può essere prorogato, senza oneri per l'utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi. La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesto al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. Sul predetto permesso provvisorio di guida, sarà annotato, a cura del predetto Ufficio, l'indicazione “Permesso prorogato fino al (data), ai sensi del decreto ministeriale 11 Marzo 2020".
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
Paola De Micheli
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