Circolare - 19/09/2022 - Prot. n. 29188 - Modalità trasmissione esiti dei requisiti idoneità
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 maggio 2022, recante “Disciplina dei contenuti e modalità della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della patente stessa.”, ai sensi dell’art. 126, co. 10-bis, CDS Data di applicabilità 20 settembre 2022 – prime istruzioni applicative.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 29188 del 19 settembre 2022
Oggetto: Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 maggio 2022, recante “Disciplina dei contenuti e modalità della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della patente stessa.”, ai sensi dell’art. 126, co. 10-bis, CDS Data di applicabilità 20 settembre 2022 – prime istruzioni applicative.
Nella GU n. 173 del 26 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 maggio 2022, recante “Disciplina dei contenuti e modalità della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della patente stessa.”.
Ai sensi dell’art. 5, co. 2, dello stesso, è stato adottato decreto di questa Direzione Generale 31 agosto 2022, pubblicato nella GU n. 209 del 7 settembre 2022, recante “Indicazione del termine di applicabilità delle disposizioni del decreto 26 maggio 2022”, che ha indicato tale termine al 20 settembre 2022.
La disciplina in commento dà attuazione alle disposizioni dell’art. 126, co. 10.bis, CDS, come introdotto dall’art. 49, comma 5-ter, lett. i), n. 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: “La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”, ora Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
BREVE PREMESSA
Per una migliore comprensione della introducenda disciplina, brevemente si fa presente quanto segue.
Come è noto, prima dell’applicabilità delle disposizioni in commento, costituiva modalità ordinaria di rinnovo di una patente di guida quella cosiddetta “telematica”, cioè la trasmissione telematica, da parte di un medico certificatore monocratico o collegiale, dell’attestazione di cui all’articolo 331 del dPR n. 495 del 1992 recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, acquisita la quale il processo informatizzato procede alla stampa della patente, rinnovata nella validità, che il titolare riceve all’indirizzo indicato ai fini della consegna.
Tuttavia, nel caso in cui all’esito della visita medica la commissione medico locale riteneva che il predetto titolare non possedesse più i requisiti psico-fisici prescritti per il mantenimento di una o più delle categorie possedute, non era possibile procedere al rinnovo telematico. Ai fini dell’emissione del duplicato per rinnovo di validità di una patente declassata, occorreva presentare apposita istanza ad un ufficio della motorizzazione, allegando, tra l’altro, la ricevuta della predetta trasmissione telematica.
Analogamente si procedeva nel caso in cui, invece, dopo un declassamento – imputabile ad una temporanea perdita dei requisiti di idoneità psico-fisica -, la commissione medica locale riteneva che il conducente potesse riacquisire sulla patente posseduta una o più delle categorie di cui era precedentemente titolare.
Poiché la ratio dell’articolo 126, co. 10-bis, CDS - non a caso introdotto nell’ambito di un provvedimento normativo in materia di semplificazione ed innovazione digitale - è chiaramente coerente con gli indirizzi del codice dell’amministrazione digitale, che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in formato cartaceo, con il DM 26 maggio 2022 si è ritenuto di provvedere a dettare contenuti e modalità di trasmissione della comunicazione non solo quando la commissione medico locale ritenga di declassare una patente di guida, ipotesi espressamente prevista dall’articolo 126, co. 10-bis, del Codice della strada, ma anche quando la stessa commissione ritenga di poter disporre la riacquisizione di una o più categorie in precedenza possedute.
Tanto premesso, di seguito si illustrano in dettaglio i contenuti dei singoli articoli.
OGGETTO DELLA DISCIPLINA
L’articolo 1 definisce l’oggetto del decreto quale disciplina delle condizioni, contenuti e modalità di trasmissione telematica con la quale la commissione medico locale – all’esito di una visita esperita ai fini del rinnovo di validità di una patente di guida -, comunica al CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (di seguito DGMOT), la necessità di procedere ad una riclassificazione della patente stessa.
CAMPO DI APPLICAZIONE: CASI DI RICLASSIFICAZIONE TELEMATICA
L’articolo 2, comma 1, definisce il campo di applicazione, coerentemente con l’interpretazione su esposta, con riferimento alla riclassificazione di una patente di guida ad opera di una commissione medico locale, all’esito di una visita esperita per rinnovo di validità.
Il comma 2 dello stesso articolo 2 specifica quindi che si intende per riclassificazione tanto il caso di declassamento di una patente, quanto quello di riacquisizione di una o più categorie e ne enumera nel dettaglio le ipotesi:
a) declassamento o riacquisizione di una o più categorie da patente originariamente speciale, ai sensi dell’articolo 116, comma 4, del Codice della strada, a patente che conserva tale natura;
b) declassamento o riacquisizione di una o più categorie da patente non speciale, a patente che conserva tale natura;
c) infine declassamento di patente non speciale a patente speciale o riacquisizione di una patente non speciale, precedentemente declassata in patente speciale.
Dunque nelle ipotesi di riclassificazione intese come specificato nelle lettere a), b) e c), è prevista la disciplina del rinnovo telematico, come su illustrata: pertanto, all’esito della procedura di cui all’articolo 331 del dPR n. 495 del 1992, appositamente implementata nei sistemi informativi del CED attraverso i quali opera la commissione medico locale, il processo informatizzato procede alla stampa della patente, rinnovata nella validità e riclassificata, che il titolare riceve all’indirizzo indicato ai fini della consegna. Al conducente è rilasciata una ricevuta di avvenuta trasmissione con la quale può circolare in attesa del duplicato.
ULTERIORI PROCEDURE DI RICLASSIFICAZIONE, NON TELEMATICHE
L’articolo 3, rubricato “Ulteriori procedure di riclassificazione” dettaglia invece le casistiche nelle quali il declassamento o la riacquisizione di una o più categorie sulla patente non può essere gestita con il rinnovo telematico ma necessita, invece, di presentazione all’ufficio della motorizzazione di apposita istanza per l’emissione del duplicato della patente rinnovata nella validità, come riclassificata.
Si tratta del caso in cui:
1. sulla patente di guida da rinnovarsi sono presenti condizioni di ostatività che devono essere evidentemente risolte ai fini dell’emissione del duplicato;
2. ai fini della predetta emissione, la commissione medico locale abbia disposto un esperimento di guida inteso a valutare l’adeguatezza degli adattamenti prescritti a vicariare le minorazioni riscontrate;
3. o, infine, vi sia incongruenza tra i dati anagrafici del documento di identità del titolare della patente e quelli presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Il comma 2 dello stesso art. 3 dispone quindi che, in tali ipotesi (sub. nn. 1, 2 e 3), la commissione medica locale inserisce nell'apposito su citato applicativo gli esiti della visita medica; il sistema informatizzato elabora la relazione della visita medica e la ricevuta di trasmissione della stessa al CED della DGMOT.
Il titolare della patente, risolte le ostatività, esperito l’esperimento di guida o corrette le discrasie anagrafiche, presenta istanza di emissione del duplicato della patente rinnovata nella validità, come riclassificata, allegando a tale istanza copia della predetta ricevuta.
DIRITTI E TARIFFE DOVUTI PER I CASI DI RICLASSIFICAZIONE (TELEMATICA E NON TELEMATICA)
L’articolo 4 dispone gli importi di diritti e tariffe dovuti per le operazioni di rinnovo di validità con riclassificazione della patente di guida riconfermando, per esigenze di gettito all’Erario, gli importi già applicati per le riclassificazioni prima dell’applicazione della disciplina in esame. Pertanto per le operazioni di rinnovo di validità di una patente di guida con riclassificazione, sia telematica che non, devono essere corrisposti:
• gli importi di cui ai punti 3 e 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, a titolo imposta di bollo per l'istanza e sul duplicato della patente, nonché
• l'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, a titolo di diritto di motorizzazione,
pari complessivamente ad una tariffa 2F – Duplicato della patente di guida per deterioramento, riclassificazione (Diritti € 10,20 Bolli € 32,00).
Ne consegue che, qualora l’utente, procedendo a rinnovo della patente di guida con visita presso una commissione medico locale, abbia pagato solo la tariffa 2S - Rinnovo patente (esclusa regione Sicilia) / duplicato patente con contestuale rinnovo (Diritti € 10,20 Bolli € 16,00) e, all’esito della visita medica, si accerti la necessità di procedere ad una riclassificazione telematica ai sensi dell’articolo 2 del decreto in oggetto, lo stesso dovrà integrare il pagamento con una tariffa D1 - Domanda in bollo (Bolli € 16,00).
Con FILE AVVISO il CED di questa Direzione fornirà istruzioni operative.
Ing. Pasquale D’Anzi
Vedi anche: