Circolare - 03/05/2021 - Prot. n. 14832 - Proroghe documenti
OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”.
Proroga dei termini di cui all’articolo 122, comma 1, CdS per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all’art. 121, comma 1, CdS: disciplina ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del decreto - legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Sostituita dalla circolare prot. n. 24231 del 27/07/2021
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE,
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. n. 14832 del 3 maggio 2021
OGGETTO: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall’art. 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”.
Proroga dei termini di cui all’articolo 122, comma 1, CdS per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all’art. 121, comma 1, CdS: disciplina ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 14282 del 27 aprile 2021 per dare conto dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che ha modificato l’articolo 103, comma 6, del decreto legge n. 183 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, in materia di proroga del termine per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all’articolo 121 CdS, della quale si era dato conto nelle precedenti circolari.
Ai sensi della citata modifica, il testo vigente del citato articolo 103, co. 6, è il seguente: “In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova é espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.”.
Per mera completezza espositiva, si rappresenta altresì che l’articolo 2, comma 1, dello stesso decreto legge n. 56 del 2021 ha prorogato il termine di validità dei documenti di riconoscimento in originaria scadenza ricompresa tra la data del 31 gennaio 2020 e quella del 29 settembre 2021, fino alla data 30 settembre 2021, ribadendo che la validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Di ciò, tuttavia, non se ne darà ulteriore menzione nel testo che segue, ove la patente di guida è presa in considerazione non quale documento di riconoscimento, ma esclusivamente quale abilitazione alla guida.
Alla luce di tale novità normativa si ritiene opportuno, come di prassi, ripubblicare, la circolare prot. n. 14282 del 27 aprile 2021 che, nei limiti di competenza della scrivente Divisione 5, riassume la disciplina vigente in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.
Si riepilogano, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
1. PATENTI DI GUIDA E TERMINI EX ARTT. 121 E 122 CDS
a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia le seguenti disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 3 del regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267 che accorda alle patenti di cui al punto precedente, un’ulteriore proroga di sei mesi e comunque una scadenza non oltre al 1° luglio 2021;
- la previsione di cui all’art. 3, paragrafo 1, del regolamento 2021/267 che proroga la validità delle patenti di guida che scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 ottobre 2021;
Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***)
la validità delle patenti è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (*) |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
(***) per completezza espositiva si rappresenta che:
- alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;
- la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267,
Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 | 29 ottobre 2021 (*) |
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
1 luglio 2021 – 31 luglio 2021 (***) | 29 ottobre 2021 |
(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267
(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale
b) sono stati sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto legge n. 23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, è modificato (ai sensi dell’art. 103, comma 6, del decreto legge n. 183 del 2020, convertito e successivamente modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56) come segue:
- per le domande presentate tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, la prova può essere espletata entro il 31 dicembre 2021;
- per le domande presentate tra il 1 gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31 luglio 2021) la prova può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda;
d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti, che restano quindi validi, ed ai quali, se del caso, potrà essere eventualmente applicata la proroga di cui alla disposizione in commento. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, prorogato al 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 30 ottobre 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.
2. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Per la disciplina della proroga della validità delle CQC, occorre coordinare in materia le seguenti disposizioni vigenti:
- la previsione di cui all’art. 2 del regolamento 2020/698 (UE), che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
- le disposizioni dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l’Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020;
- le previsioni di cui all’art. 2, paragrafi 4 e 6, del regolamento 2021/267 che accordano alle CQC (patenti CQC o CQC card, entrambe con codice 95) - il cui termine originario di scadenza, per effetto dell’applicazione della proroga di cui al su ricordato articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698, è già stato prorogato fino ad un periodo compreso tra il 1° settembre 2020 ed il 30 giugno 2021 - un’ulteriore proroga di sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo;
- le ulteriori previsioni di cui all’art. 2 del regolamento (UE) 2021/267 che prorogano la validità delle CQC (patenti CQC o CQC card, entrambe con codice 95) scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
- la norma di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale le patenti quali titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 29 ottobre 2021;
Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:
1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, eccetto l’Italia, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia
e
2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***)
la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 –31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*) |
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 (*) |
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
(***) per completezza espositiva si rappresenta che:
- nessuno degli Stati membri, ha beneficiato della giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 di non adottare le proroghe su esposte;
- secondo regolamento 2021/267, alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottate le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti. Del che è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
3) per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
scadenza originaria | scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 | 29 ottobre 2021 (*) |
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**) |
1 luglio 2021 – 31 luglio 2021 (***) | 29 ottobre 2021 |
(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
(***) le CQC in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale
b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc..), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;
c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021;
d) sono stati sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con art. 37 del decreto-legge n.23 del 2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2021. Il titolare della CQC- per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 ed è prorogata al 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni -, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 638 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
3. ATTESTAZIONI SANITARIE
a) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
b) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021.
In base ai numerosi quesiti pervenuti in questi mesi, appare utile sottolineare quanto segue:
- la finalità dell’art. 103, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, e succ. mod., rende del tutto evidente che la medesima proroga deve essere riconosciuta ai predetti certificati quando allegati ad una qualunque istanza (ad esempio: conversione o duplicato) relativa a qualunque documento di abilitazione alla guida (ad esempio: KA o KB);
- la proroga in parola riguarda la validità della certificazione medica quale atto formale ai fini della presentazione presso gli Uffici della motorizzazione (quanto al termine che intercorre tra la data nella quale il certificato medico è stato rilasciato e quella in cui è allegato ad una pratica relativa ad un titolo abilitativo alla guida). La proroga in parola non la validità temporale di quanto nella certificazione medica attestato. Si richiamano sul punto le disposizioni di cui alla circolare di questa Direzione Generale prot. n. 90342 del 10 novembre 2010.
d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021.
La presente circolare sostituisce la circolare prot. n. 14282 del 27 aprile 2021.
IL DIRIGENTE
Dott. Pietro Marianella
Vedi anche: