Decreto MIMS - 15/07/2022 - n. 124 - Servizi automobilistici
OGGETTO: Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale».
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 15 luglio 2022, n. 124
Regolamento recante modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l’articolo 94, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante: «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l’articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, recante: «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale»;
Ritenuto di dover modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 5-octies, del decreto-legge n. 121 del 2021, il quale prevede che: «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalità di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 16 marzo 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 19324 del 1° giugno 2022;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Ufficio motorizzazione civile: l’Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilità sostenibile;»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) autorizzazione: il provvedimento dell’Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell’impresa richiedente, presentata con le modalità previste dal presente decreto;»;
d) la lettera d) è abrogata;
e) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul portale dell’automobilista, finalizzata all’inserimento dei dati concernenti l’esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresì all’Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l’istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le domande di autorizzazione all’esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decretolegge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano già oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo già oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia.»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Nelle domande di cui al comma 1:
a) è indicata la denominazione della linea oggetto dell’autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL;
b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell’impresa richiedente nonché, in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta:
1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, nonché i dati anagrafici dell’impresa;
2) il rispetto da parte dell’impresa richiedente delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005;
3) ai fini dell’espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», relativamente all’impresa di cui è rappresentante legale;
c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, relativamente all’impresa richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del medesimo codice antimafia;
d) è allegata, ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, relativamente all’impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT);
e) sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), nonché la copia conforme della certificazione di cui alla lettera d).
2-bis. L’impresa titolare di autorizzazione, già iscritta nell’elenco nazionale di cui all’articolo 5, presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l’istanza di rinnovo senza modifiche dell’autorizzazione in corso di validità di cui è titolare, a cui allega, altresì, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005.»;
c) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Art. 3.
Modifiche all’articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all’articolo 2, comma 2, verifica:
a) la conformità della stessa a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2;
b) l’avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso;
c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l’insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»;
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Art. 4.
Modifiche all’articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all’autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell’esito favorevole degli accertamenti di cui all’articolo 3, comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1. L’autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea già autorizzato, è comunque subordinata all’avvenuto versamento, da parte dell’impresa richiedente, del contributo di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.»;
e) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
f) il comma 5 è abrogato.
Art. 5.
Modifiche all’articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «l’autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l’autotrasporto»;
b) al comma 3:
1) le parole «nonché, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale,» sono soppresse;
2) le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le imprese non più titolari di autorizzazione sono cancellate dall’Elenco di cui al comma 1.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L’iscrizione e la cancellazione dall’Elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l’avvenuta iscrizione o cancellazione dall’Elenco.»;
e) il comma 6 è abrogato.
Art. 6.
Modifiche all’articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 6 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni» sono soppresse;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’impresa titolare dell’autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati;
d) al comma 5, secondo periodo, le parole «l’autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l’autotrasporto».
Art. 7.
Modifiche all’articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica le parole «e alla trasformazione delle concessioni» sono soppresse;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di un servizio già autorizzato, concernenti:
a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al REN, l’aggiunta di una o più imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie, la sostituzione dell’impresa titolare dell’autorizzazione e la sostituzione o l’eliminazione di un’impresa associata o subaffidataria;
b) la variazione del percorso e l’inserimento anche di una sola nuova fermata;
c) l’aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la modifica dell’orario al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b);
d) l’inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di provincia.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento concernente le modifiche di un servizio già autorizzato, riguardanti:
a) il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al REN;
b) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze, l’aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme;
c) l’inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera d), di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia;
d) la modifica dei valori dei prezzi.
1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), il competente Ufficio della Direzione generale, accerta altresì l’avvenuto rilascio da parte dell’Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettera d), il competente Ufficio della Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, accerta l’insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.»;
e) il comma 3 è abrogato.
Art. 8.
Modifiche all’articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo già autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l’incontro di Commissione mista previsto dall’accordo internazionale bilaterale.».
Art. 9.
Modifiche all’articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, è abrogato.
Art. 10.
Modifiche all’articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «o nel caso previsto»;
b) le parole «, comma 5, lettere a) e d)» sono soppresse;
c) la parola «relative» è sostituita dalla seguente: «relativo».
Art. 11.
Modifiche all’articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le imprese autorizzate hanno la facoltà, per svolgere un servizio di linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005, in conformità a quanto previsto dall’articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.
Art. 12.
Modifiche all’articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole «l’autotrasporto di persone e cose» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza stradale e l’autotrasporto»;
b) alla lettera b), le parole «e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni» sono soppresse;
c) le lettere f) e h) sono abrogate.
Art. 13.
Modifiche all’articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316
1. All’articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l’impresa tiene a bordo dell’autobus impiegato nel servizio di linea la documentazione comprovante il rilascio dell’autorizzazione conforme a quanto previsto ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera g), oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-bis del presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all’apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l’applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b) , la qualità o la carica sociale rivestita all’interno dell’impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea;
d) le generalità del conducente e gli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali.
1-bis. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le modalità per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell’autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.»;
b) il comma 2 è abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 luglio 2022
Il Ministro: GIOVANNINI
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
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