Circolare - 25/10/2022 - Prot. n. 15492 - Servizi di linea
OGGETTO: Servizi di linea di competenza statale (d. lgs. 285/05) - Procedure e modulistica.
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Circolare n.1 del 2022
Prot. n. 15492 del 25 ottobre 2022
OGGETTO: Servizi di linea di competenza statale (d. lgs. 285/05) - Procedure e modulistica.
1. INTRODUZIONE
I servizi di linea di competenza statale, come è noto, sono disciplinati dal Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 recante "Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale" e dal Decreto Ministeriale 1° dicembre 2006, n. 316 contenente "Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale".
In data 9 novembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2021 la Legge n. 156/2021 di conversione del Decreto Legge n. 121/2021 (c.d. Decreto Infrastrutture) che, all'articolo 1, commi da 5-sexies a 5-octies, reca modifiche al D.Lgs 21 novembre 2005 n. 285 sostanzialmente nell'ottica del superamento del vincolo della triregionalità che ha caratterizzato fino ad oggi i servizi di linea di competenza statale, ai fini del radicamento della competenza al rilascio delle relative autorizzazioni in capo allo Stato e introducendo il parametro della lunghezza del percorso di collegamento fra almeno due Regioni pari o superiore a 250 km nonché la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della medesima Regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato.
A seguito della modifica legislativa intervenuta, rientrano quindi nella competenza statale i servizi automobilistici di linea il cui percorso sia pari o superiore a 250 chilometri, che colleghino almeno due Regioni, con la precisazione che i passeggeri che usufruiscono di tali servizi possono anche concludere il viaggio all'interno della stessa Regione nella quale l'itinerario di viaggio è iniziato, ammettendo conseguentemente la possibilità per l'operatore di servire relazioni di traffico anche in presenza, per le stesse, di contratto di servizio concluso dall'Ente affidante con altro vettore. Si precisa in merito che, al fine di contemperare l'esigenza di ulteriormente differenziare l'offerta e favorire la liberalizzazione con la necessità di salvaguardare gli eventuali contratti di servizio già esistenti, che potrebbero riguardare relazioni di traffico regionali, la novella limita, per le tratte all'interno della medesima Regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico tra i soli capoluoghi di provincia o Città Metropolitane.
Nell'ottica della dichiarata e perseguita liberalizzazione, l'intervento normativo operato con il DL 121/2021 ha soppresso la previsione che, ai fini del rilascio di nuovi titoli autorizzatori, si dovesse effettuare una verifica in ordine al fatto che il nuovo servizio non avesse ad oggetto unicamente i servizi più redditizi già autorizzati (cfr. art. 3 comma 2 lettera m D.Lgs 285/2005). Si tratta, infatti, di limitazione non necessaria né proporzionata rispetto all'attuale configurazione di un mercato che ha dato prova di un corretto funzionamento in regime di piena concorrenza tra gli operatori. Correttamente, pertanto, il legislatore ha rimosso un vincolo ormai obsoleto che trovava la sua "ratio" soltanto al momento dell'emanazione della nuova normativa di settore, recante una disciplina transitoria in forza della quale restavano in vita le vecchie concessioni, disciplina venuta a scadenza dal 1 ° gennaio 2014 e che di fatto poteva già legittimare una interpretazione fondata su un'abrogazione implicita della medesima previsione(1).
In attuazione di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 5-octies, del DL n. 121/2021, è intervenuto successivamente il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 124 del 15 luglio 2022 che ha apportato modifiche al regolamento di cui al richiamato DM n. 316/2006, al fine di semplificare non solo il procedimento autorizzatorio - con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione - ma altresì gli oneri amministrativi a carico degli operatori, prevedendo la digitalizzazione dell'autorizzazione, tramite l'applicazione informatica gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili(2).
L'operazione di semplificazione opera sia su un livello normativo di aggiornamento e contestualizzazione delle norme tra di loro in coordinamento, ritenendo abrogate tacitamente, giacché superate oggettivamente, anche disposizioni ancora presenti nell'articolato del DM n.316/2006 ma attinenti alla fase precedente la liberalizzazione, sia da un punto di vista operativo sul fronte del potenziamento e della razionalizzazione delle modalità funzionali e delle procedure informatiche della piattaforma GISDIL sulla quale vengono ad impattare alcuni sostanziali aspetti relativi al procedimento di rilascio delle autorizzazioni dei servizi di linea.
Secondo il principio della semplificazione amministrativa delle procedure, in termini di congruità delle tempistiche sono stati quindi ridotti i termini per la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio dell'autorizzazione di nuovi servizi di linea, di rinnovo di autorizzazione o di modifica dei servizi già autorizzati.Il processo autorizzativo per i servizi di linea interregionali di competenza statale, fino ad oggi, ha seguito un iter articolato e frammentato, che prevede il coinvolgimento di numerosi "uffici di competenza territoriale" (MIMS, UMC territoriale in cui l'impresa ha sede, UMC territoriale in cui il servizio di linea ha origine) e ulteriori fasi procedimentali di approvazione. In questo contesto si è ritenuto di garantire la flessibilità e l'autonomia delle imprese che operano in un mercato libero e aperto alla concorrenza, con strumenti flessibili come le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e la riduzione delle tempistiche necessarie, fermi gli aspetti e gli obblighi rilevanti in materia di sicurezza stradale (nulla osta al percorso e alle fermate) che rimangono soggetti alla stringente e preventiva verifica da parte dello Stato.
Alla luce dell'importante intervento di semplificazione normativo e procedurale intervenuto D.M. 124/2022 la presente circolare provvede ad illustrare in dettaglio la disciplina novellata sostituendo pertanto la precedente circolare di questa Direzione n. 6/2013 che deve intendersi abrogata.
I servizi di linea di competenza statale si caratterizzano per i seguenti elementi:
a) hanno orari, percorsi, fermate predeterminati;
b) vengono offerti ad un'utenza indifferenziata;
c) non sono soggetti ad obblighi di servizio pubblico e non danno diritto a ricevere alcun tipo di compensazione;
d) i prezzi sono liberamente predeterminati dalle imprese esercenti per le relazioni di traffico consentite;
e) non creano diritti di esclusività e si svolgono in regime di libera concorrenza.
I servizi di linea di competenza statale (d'ora in avanti indicati come "servizi") sono disciplinati direttamente ed indirettamente da diverse fonti
normative:
le principali che trovano applicazione nel settore dei servizi naz.ionali sono:
• Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
• Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
• Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 recante "Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale" e successive modifiche ed integrazioni;
• Decreto ministeriale 1° dicembre 2006, n. 316 "Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale" come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 2022, n. 124 recante "modifica al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316". (GU Serie Generale n. 195 del 22-08-2022)
• Decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
• D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".
In virtù di tali disposizioni, l'accesso al mercato dei servizi è consentito a tutte le imprese autorizzate alla professione di trasportatore su strada di persone:
• iscritte in modo regolare al Registro elettronico Nazionale (d'ora in avanti: REN);
• in grado di svolgere servizi di trasporto in modo sicuro e regolare;
• e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti specificati dall'art. 3 del D.Lgs 285/2005.
AVVERTENZA
Si richiama l'attenzione di tutti gli Uffici territorialmente coinvolti nei procedimenti - ognuno per la propria parte di competenza -a concludere i subprocedimenti di rispettiva competenza (approvazione percorso e orari sul GISDIL e rilascio parere sulla consistenza aziendale) necessariamente entro i termini previsti dal decreto ministeriale n. 124/2022, posto che, anche nella fase subprocedimentale, la mancata espressione di pareri o il mancato rilascio degli eventuali ulteriori atti cui è subordinata l'adozione del provvedimento di competenza della Divisione 6 della Direzione generale, deve intendersi equiparata a silenzio -assenso, con la conseguenza che si determina l'accoglimento dell'istanza presentata dall'impresa, con tutti gli effetti che da ciò potrebbero scaturire.
Detto istituto del silenzio assenso non si applica per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi servizi di linea (art. 2 del DM 124 del 15 luglio 2022).
Si fa, inoltre, presente che le attuali disposizioni normative hanno implicitamente abrogato quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997 e dello stesso decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, n. 422 relativamente alla competenza sui servizi di linea biregionali.
Alla luce di quanto sopra, le autorizzazioni per servizi di linea che si articolano su un percorso non inferiore ai 250 Km e che interessano esclusivamente 2 Regioni dovranno essere richieste non più ad una delle due Regioi interessate, ma al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto - Divisione 6.
Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del predetto decreto legislativo 422/1997 ed ancora in corso di validità resteranno valide fino alla naturale scadenza delle stesse; dopo la scadenza non sarà possibile chiederne il rinnovo alla Regione che ha autorizzato il servizio di linea, ma dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla Divisione 6 del MIMS.
2. INFORMATIZZAZIONE
2.1. Si evidenzia in proposito che ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis del DM 124/2022 si fa rinvio ad un successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la disciplina delle specifiche tecniche e delle modalità per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero. Conseguentemente, fino alla completa implementazione del programma GISDIL, la documentazione attestante l'emanazione del provvedimento di autorizzazione necessariamente sarà prodotto sui modelli DTT, in forma cartacea, rilasciati dal competente Ufficio Provinciale capoluogo di Regione dove ha sede l'impresa (UMC Sede).
2.2. Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it sarà a breve in linea l'implementazione, tenuto conto delle modifiche apportate dalla normativa citata, del programma informatico denominato "GISDIL" (ovvero, "Gestione Informatica Servizi Di Linea") che già consente l'approvazione per via telematica degli orari e dei programmi di esercizio.
Il GISDIL interagisce sia con il Data Base dei nulla osta di idoneità per la sicurezza delle aree stradali in cui si effettuano le fermate (d'ora in avanti: DB NOSF) (3) che con il REN, e prevede il coinvolgimento:
• degli Uffici di Motorizzazione Civile capoluoghi delle Regioni in cui è previsto il capolinea di partenza del servizio (d'ora in avanti: UMC Partenza), competenti a rilasciare il nulla osta di sicurezza del percorso (d'ora in poi NOSP), ad approvare gli orari, i programmi di esercizio
• degli Uffici di Motorizzazione Civile capoluoghi delle Regioni in cui hanno sede legale le imprese - o, nel caso di raggruppamento di imprese, la mandataria - (d'ora in avanti: UMC Sede), competenti al rilascio della documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione - mod. DTT 151, 151b e 152 (d'ora in avanti: documentazione DTT);
• delle imprese che intendono richiedere una nuova autorizzazione, il rinnovo o la modifica di un'autorizzazione esistente.
Si precisa che alle imprese che intendono esercire i servizi in oggetto per la prima volta sarà fornito apposito "Personal Identificate Number" (PIN), che consentirà loro, previa registrazione alla sezione "Imprese" del portale dell'automobilista, di inserire telematicamente i dati di esercizio che costituiranno parte essenziale della domanda di autorizzazione.
Il PIN, necessario per accedere al programma, viene fornito dalla Divisione 6 della Direzione Generale per la sicurezza. stradale e l'autotrasporto (d'ora in avanti: Div.6).
Per ricevere il PIN l'impresa è tenuta a farne richiesta, tramite la propria casella di posta certificata, al seguente indirizzo: dg.ssa-div6@pec.mit.gov.it specificando nell'oggetto quanto segue: "richiesta PIN per accesso GISDiL" e nel testo è tenuta a indicare obbligatoriamente il numero di iscrizione al REN e la denominazione dell'impresa.
Le imprese legittimate ad inserire i dati nel GISDIL, oltre ad avere il PIN:
• sono regolarmente iscritte nel REN, sia che già svolgano servizi sia che intendano svolgerli nel futuro;
• sono anche iscritte nello specifico elenco previsto dall'art.4 del D.Lgs 285/05, se già svolgono servizi oggetto della presente circolare.
2.3 L'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione digitale) di cui al D.Lgs 82/2005 prevede la piattaforma del pagoPA e ogni Ente pubblico, per legge, è tenuta ad aderire al sistema di pagamento pagoPA (ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 2 del CAD e dell'art. 15, comma 5 bis, del D.L. 179/2012) dismettendo altri sistemi di pagamento in incasso.
Pertanto, con successiva circolare, si renderanno note le modalità di pagamento tramite pagoPA anche dal Portale dell'Automobilista per l'effettuazione dei pagamenti previsti dalla norma, quali contributo iscrizione elenco (art. 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 285/05) e contributo sorveglianza (art. 5 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 285/05).
Per quanto concerne, invece, il pagamento dell'imposta di bollo è già attiva la funzione di pagamento tramite pagoPA con il codice N019, anche dalla Piattaforma del Portale dell'Automobilista.
3. TEMPISTICA
Con successiva nota a cura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto (d'ora in avanti: DGSSA) sarà comunicata la data di attivazione del programma implementato GISDIL.
Fino alla messa in linea dell'implementazione del GISDIL si renderà necessaria la gestione cartacea del relativo sub-procedimento, esclusivamente nei casi in cui all'interno del servizio di linea - siano previste relazioni di traffico infraregionali.
In tali casi, per le informazioni relative al rilascio dei nulla osta alla sicurezza del percorso si riterrà valida la modulistica di cui all'allegato 2 (tabella prezzi con relazioni di traffico del servizio di linea) e 1A (tabella tempi di guida e di riposo conducenti).
Per quanto sopra, dalla data di avvio del GISDIL implementato, le domande volte a:
• ottenere le autorizzazioni per esercitare nuovi servizi,
• modificare le autorizzazioni in essere,
• rinnovare con o senza modifiche le autorizzazioni esistenti dovranno essere presentate secondo le modalità stabilite nella presente circolare.
4. ACCESSO AL MERCATO: REQUISITI DELLE IMPRESE E REQUISITI DEI SERVIZI
Il rilascio, da parte di questo Ministero, dell'autorizzazione necessaria per l'accesso e la permanenza nel mercato dei servizi è subordinato al possesso dei requisiti declinati dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 285/05 e riferibili, a seconda dei casi, alle imprese o agli stessi servizi che queste ultime intendono esercire.
4.1 REQUISITI DELLE IMPRESE
Le imprese, per ottenere o mantenere l'autorizzazione a svolgere i servizi, devono possedere determinati requisiti volti ad assicurare la qualità e la professionalità del soggetto che esercisce i servizi resi all'utenza nonché la corretta e leale concorrenza con le altre imprese operanti nel mercato. I requisiti elencati qui di seguito sono previsti nell'articolo 3 c. 2 del D. Lgs. n. 285/2005 o ivi hanno il loro fondamento.
Per garantire la qualità, la regolarità, la sicurezza e la continuità dei servizi l'impresa deve dimostrare:
• di essere autorizzata all'esercizio alla professione di trasportatore su strada;
• di aver ottenuto la certificazione di qualità aziendale;
• di disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
• di disporre di autobus che consentono il trasporto di passeggeri solo seduti(4);
• di non aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione di una richiesta di autorizzazione, più di due infrazioni qualificate dallo stesso D.Lgs. 285/2005 come molto gravi, o di cinque infrazioni gravi;
• di non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che possono essere quelli relativi al trasporto pubblico locale, al noleggio con conducente od ai servizi di linea di competenza statale.
A tutela di ulteriori valori (corretta e leale concorrenza, ambiente) devono risultare verificate le seguenti condizioni, ovvero l'impresa deve possedere i seguenti requisiti o dimostrare:
• di applicare, nei confronti dei propri addetti -in materia di rapporto di lavoro-, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro;
• di rispettare le disposizioni vigenti in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui vengano gestiti anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1370/2007;
• di utilizzare autobus non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese;
• di disporre e impiegare nei servizi autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni.
Le imprese che per la prima volta vengono autorizzate ad esercitare servizi, anche a seguito di un provvedimento di modifica delle prescrizioni soggettive (comprese quelle che ricoprono il ruolo di subaffidatarie), sono tenute a versare, entro 60 giorni dalla data di rilascio della documentazione DTT, il contributo di prima iscrizione(5).
Il predetto contributo è dovuto dall'impresa titolare del servizio di linea autorizzato e, nel caso di esercizio autorizzato ad un raggruppamento di imprese, da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento medesimo e dall'impresa subaffidataria.
4.2 REQUISITI DEI SERVIZI
Le imprese, per ottenere o mantenere l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente § 4.1 REQUISITI DELLE IMPRESE, sono tenute a dimostrare che il servizio di linea sarà svolto nel rispetto dei requisiti tecnici volti a garantire la sicurezza delle persone trasportate e della circolazione. A tal fine, le imprese sono tenute a dimostrare che:
• a) tutte le aree in cui vengono effettuate le fermate del servizio di linea ove si ha la salita o la discesa dei passeggeri sono state preventivamente ritenute idonee sotto il profilo della sicurezza stradale -ai sensi del D.P.R. 753/80- da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile della provincia in cui è situata l'area di fermata (d'ora in avanti: UMC Fermata);
• b) il percorso stradale, individuato come itinerario predeterminato del servizio di linea, è ritenuto idoneo sotto il profilo della sicurezza stradale, in relazione alle dimensioni delle tipologie degli autobus che l'impresa intende utilizzare;
• c) i tempi di percorrenza previsti tra le fermate sono stati valutati congrui, facendo riferimento alle percorrenze tra esse ed ai limiti di velocità consentiti lungo le strade percorse;
• d) le modalità di esercizio si attengono ai vincoli previsti per il tempo di guida e di riposo dei conducenti di cui al Regolamento (CEE) n. 561/2006.
• Per quanto riguarda le precedenti lettere, l'impresa deve dimostrare che è stato rilasciato il nulla osta per la sicurezza del percorso, rilasciato dall'UMC Partenza, ai sensi del DPR n. 753/1980.
5. AUTORIZZAZIONI PER NUOVI SERVIZI E SERVIZI INTEGRATIVI
5.1 RILASCIO DEL NOSP E APPROVAZIONE DEGLI ORARI
Come stabilito nel DM 316/2006 il procedimento per l'accesso al mercato dei servizi si articola in due fasi parallele, volte ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti:
• una fase volta ad accertare l'idoneità del servizio di linea per ciò che concerne la sicurezza stradale;
• una fase rivolta a verificare il possesso dei requisiti in capo all'impresa.
La presentazione della domanda per ottenere il NOSP e l'approvazione degli orari ha luogo come illustrato qui di seguito.
5.1.1 DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NOSP E PER L'APPROVAZIONE DEGLI ORARI
Una volta ottenuto il PIN, l'impresa che intende richiedere l'autorizzazione per esercitare un nuovo servizio provvede anzitutto ad inserire nel GISDIL, i dati di esercizio del servizio (per ciascuna corsa del servizio: programma di esercizio, fermate, itinerario, chilometri percorsi e tempo di percorrenza tra due fermate, orario di partenza e di arrivo per ogni fermata nonché le relazioni di traffico e i prezzi dei titoli di viaggio).
Come noto, il GISDIL interagisce con il DB NOSF e, pertanto, l'impresa non può inserire aree di fermata che risultano prive del NOSF.
In caso di aree di fermata non presenti nel DB NOSF è necessario che l'impresa richieda all'UMC Fermata il rilascio del NOSF prima di presentare la domanda.
Qualora, invece, risulti essere stato rilasciato il NOSF per un'area di fermata, ma lo stesso non sia inserito nel DB NOSF, l'impresa può inviare al predetto UMC una richiesta, esente da imposta di bollo , per sollecitarne l'inserimento nel predetto DB NOSF, atteso che da tale assenza viene pregiudicata la sua facoltà di inserire quella determinata area di fermata nel GISDIL.
Una volta inseriti i dati di esercizio del servizio l'impresa presenta all'UMC Partenza:
1. la domanda di rilascio del NOSP;
2. la domanda di approvazione degli orari e del programma di esercizio.
Le predette domande sono redatte in un unico documento conforme allo schema di cui all'allegato 1, soggetto all'imposta di bollo e al quale è allegata una tabella, nella quale vengono indicati i tempi di guida e di riposo dei conducenti, predisposta conformemente al modello di cui all'allegato 1A;
Resta salva la disciplina per l'adempimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda.
Si precisa che l'impresa che inserisce i dati è codificata dal sistema informatico come impresa titolare del servizio.
5.1.2 PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL NOSP E DI APPROVAZIONE DEGLI ORARI
Il GISDIL, dopo l'inserimento dei dati da parte dell'impresa titolare, qualifica, fino all'entrata in esercizio dell'implementazione del GISDIL, per default i dati del nuovo servizio di linea come dati "da approvare".
L'UMC Partenza, ricevuta l'istanza volta ad ottenere il NOSP e l'approvazione degli orari e del programma di esercizio, visualizza i dati inseriti dall'impresa nel GISDIL.
Effettuati i dovuti accertamenti tesi a verificare la sussistenza dei requisiti riferiti al servizio, in caso di esito positivo l'UMC Partenza approva i predetti dati nel GISDIL, inserendo gli estremi dell'approvazione (i.e., il numero di protocollo attribuito ad hoc) nell'apposito campo.
Lo stesso UMC comunica tempestivamente l'avvenuta approvazione all'impresa istante anche solo mediante un messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla stessa nella propria domanda affinché l'impresa possa proseguire nell'iter di approvazione del nuovo servizio di linea.
A seguito dell'inserimento degli estremi del provvedimento di approvazione da parte dell'UMC Partenza i dati assumono nel sistema informatico lo stato "approvati". Tale stato va inteso esclusivamente come avvenuta approvazione degli orari e del programma di esercizio, nonchè - implicitamente - rilascio del NOSP: ciò non equivale a considerare il servizio di linea come autorizzato.
In caso di esito negativo il nuovo servizio resta nello stato "da approvare". I motivi per i quali non viene rilasciato il NOSP o non vengono approvati gli orari e il programma di esercizio sono oggetto di espresso provvedimento di diniego preceduto da una comunicazione resa tempestivamente all'impresa, secondo quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 241/90.
L'impresa, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di quest'ultima comunicazione, tenendo conto dei rilievi espressi dall'UMC Partenza, può:
• modificare i dati inseriti nel GISDIL e darne comunicazione allo stesso UMC;
• presentare all'UMC Partenza per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, qualora non ritenga corretti i rilievi ricevuti.
L'UMC Partenza -successivamente alla ricezione delle predette comunicazioni provvede, a seconda dei casi, ad approvare i dati inseriti nel GISDIL o a rigettare definitivamente la domanda dell'impresa.
5.2 DOMANDA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO - AUTORIZZAZIONE PER NUOVI SERVIZI, SER VIZI INTEGRATIVI
Contemporaneamente agli adempimenti di cui sopra e nelle more dell'approvazione degli orari e del programma di esercizio (con conseguente implicito rilascio del NOSP e annotazione dei prezzi) da parte dell'UMC Partenza competente, l'impresa presenta:
• alla Div.6
• per conoscenza, corredata degli allegati, all'UMC Sede la domanda di nuova autorizzazione di servizi o servizi integrativi di un'autorizzazione. La domanda è redatta secondo il modello di cui all'allegato 3 e sottoscritta dal legale rappresentante, completa di tutti gli allegati di seguito indicati:
I. è indicata la denominazione della linea oggetto dell'autorizzazione ed il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL;
II. sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa titolare nonché, in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta:
1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché i dati anagrafici dell'impresa;
2) il rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere c), d), e), f), h), i) e l), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
3) ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i nominativi dei soggetti che ricoprono le funzioni di cui all'art. 85 del Codice Antimafia, relativamente all'impresa di cui è rappresentante legale;
III. sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, relativamente all'impresa titolare ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascun soggetto che ricopre le funzioni di cui all'art. 85 del Codice Antimafia, dalle quali risulti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo codice;
IV. l'originale o la copia autenticata della certificazione ISO in corso di validità e rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, relativamente all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, da ciascuna delle imprese raggruppate, qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso;
V. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il materiale rotabile di cui l'impresa dispone (o di cui prevede l'acquisizione), le unità di personale del cui lavoro si avvale o intende avvalersi nonché la consistenza delle strutture di supporto all'organizzazione aziendale (cfr. modello di cui all'allegato 3.A). Nel caso di riunione di imprese tale allegato è presentato da ciascuna impresa iscritta al REN e facente parte della riunione;
VI. per le imprese costituite in raggruppamento: dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla costituzione di associazione di imprese (cfr. modello di cui all'allegato 3.D)(6) e le dichiarazioni, rese da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio della professione, attestanti la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005 (cfr. modello di cui all'allegato 3.B);
VII. sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui ai punti II e III, nonché copia conforme della certificazione di cui al punto IV.
VII Nel periodo transitorio alla messa in atto dell'implementazione del GISDIL, la predetta domanda (allegato 3) dovrà essere corredata dall'allegato 2 (tabella prezzi con relazioni di traffico);
Resta salva la disciplina per l'adempimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda.
La Div. 6, ricevuta la domanda, comunica all'impresa richiedente l'avvio del relativo procedimento e procede nell'istruttoria, in particolare verificando che:
• nel GISDIL siano stati inseriti i dati per il servizio di linea richiesto e che detti dati siano stati approvati dall'UMC Partenza e quindi sia stato rilasciato il NOSP;
• l'esito positivo dell'istruttoria espletata dall'UMC Sede per il rilascio del parere relativo all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3, c. 2, lettere e) ed f) del Decreto legislativo n. 285/05 (d'ora in avanti: accertamento risorse);
• le relazioni di traffico inserite dall'impresa nel GISDIL rispettino la vigente normativa;
• sussistano, in capo alle imprese, i requisiti di cui all'art. 3, c. 2 del D.lgs. 285/05 anche mediante il controllo a campione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000.
La Div. 6 conclude tale procedimento entro 90 giorni con il rilascio del provvedimento autorizzatorio -secondo quanto evidenziato subito oltre- o, previa applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, con provvedimento di diniego.
Nel caso di domanda presentata da una riunione di imprese, l'accertamento risorse viene effettuato dall' UMC Sede della mandataria- in capo alla riunione di imprese nel suo complesso, acquisendo, se ritenuto necessario, i pareri degli altri UMC Sede ove hanno sede legale le altre imprese riunite. Una volta terminata la propria istruttoria, l'UMC Sede ne comunica l'esito alla Div. 6.
Nel caso in cui siano previsti relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un Comune non capoluogo di provincia, la Div 6 procederà con l'acquisizione del parere presso le Regioni, le Provincie autonome, le Provincie ed i Comuni circa l'insussistenza di contratti di servizio pubblico.
Qualora dalla verifica compiuta dalle Regioni, Provincie autonome, Provincie e Comuni interessati dal procedimento, ognuno per la parte di rispettiva competenza, l'esito risulti negativo (vale a dire che sussiste un contratto di servizio rispetto alla/alle relazione/i richiesta/e), la Div. 6 provvederà a comunicare all'impresa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 assegnando 10 giorni all'impresa per apportare le dovute modifiche conseguenti.
Ad istruttoria conclusa entro i 90 giorni, Div. 6- nel caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese o in presenza di imprese subaffidatarie -inserisce le stesse nel GISDIL ed emana il provvedimento autorizzatorio.
L'UMC Sede, ricevuto da DIV 6 il provvedimento autorizzatorio, pone lo stato della linea da "DA APPROVTA" in "AUTORIZZATA" procedendo così alla stampa dell'autorizzazione da tenere a bordo del mezzo tenendo presente, quantò già evidenziato al punto 2.1 della presente circolare (autorizzazione formato digitale).
Infine, l'UMC Sede, rilascia la documentazione DTT a condizione della verifica dell'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa, del contributo di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) del D. lgs. n. 285/05(7) (d'ora in avanti: contributo regolarità e sicurezza).
Pertanto, il provvedimento della Div. 6 autorizza le imprese a svolgere il servizio di linea utilizzando autobus a bordo dei quali deve essere presente la relativa documentazione DTT, seguendo le modalità di esercizio che risultano approvate con i riferimenti indicati sia nel medesimo provvedimento autorizzatorio che nel GISDIL.
Le imprese che per la prima volta vengono autorizzate ad esercitare servizi sono tenute a versare, entro 60 giorni dalla data di rilascio della documentazione DTT, il contributo di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del D. lgs. 285/05(8) (d'ora in avanti: contributo prima iscrizione).
Il predetto contributo è dovuto dall'impresa titolare del servizio di linea autorizzato e, nel caso di esercizio autorizzato ad un raggruppamento di imprese, da tutte le imprese facenti parti del raggruppamento medesimo.
Il mancato versamento del contributo dovuto per l'iscrizione all'elenco delle imprese esercenti servizi è valido motivo per avviare il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 7, c. 8, lett. f) del D. lgs. 285/05.
L'impresa titolare è tenuta, altresì a comunicare l'avvio dell'esercizio del servizio di linea. Dopo il periodo di novanta giorni, decorrenti dalla data di rilascio della documentazione DTT, la mancata ricezione della comunicazione di inizio esercizio è ritenuta quale valido motivo per avviare il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 7, c. 1 lett. b) del D.lgs. 285/05.
Qualora, invece, dall'istruttoria compiuta, la domanda risulti incompleta ovvero non venga accertata la sussistenza di uno o più dei requisiti previsti dal decreto legislativo 285/05, la Div. 6 provvede a comunicare all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione da parte della Div. 6 deve essere sempre preceduto dall'invio della predetta comunicazione.
Per le domande di autorizzazione di un nuovo servizio di linea che non trovano accoglimento da parte della Div. 6, l'U MC Partenza è tenuto a modificare nel GISDIL lo stato dei dati di esercizio da "approvati" a "da approvare". Dopo l'implementazione del GISDIL, in tale fattispecie, l'UMC Partenza modifica nel GISDIL lo stato dei dati di esercizio da "approvati" a "in inserimento".
6. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA O AL RINNOVO CON MODIFICHE DI SERVIZIO ESISTENTE
6.1 PREMESSA
Con l'avvio dell'implementazione del GISDIL anche i procedimenti relativi alle modifiche dei servizi, ivi comprese quelle contestuali al rinnovo delle autorizzazioni, sono innovati al fine di consentirne, in prospettiva, una gestione più razionale ed efficace.
Come per i procedimenti esaminati nella prima parte, anche per quelli di modifica il GISDIL prevede il coinvolgimento delle imprese esercenti oltre che degli uffici del Ministero.
Premesso quanto sopra, i procedimenti relativi alle modifiche o ai rinnovi con modifiche dei servizi autorizzati sono disciplinati come segue.
6.2 DOMANDA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO - MODIFICA DEI SERVIZI O RINNOVO CON MODIFICHE
Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi possono essere distinte in prescrizioni soggettive ed oggettive.
Le prescrizioni soggettive si riferiscono alle imprese esercenti, mentre quelle oggettive riguardano le modalità di esercizio del servizio.
Il nuovo procedimento riflette tale distinzione prevedendo modalità e competenze diverse a seconda che le richieste di modifica si riferiscano a prescrizioni soggettive o oggettive.
Il procedimento di seguito illustrato si applica, con i dovuti adattamenti, anche alle domande di rinnovo che prevedono contestualmente la modifica delle prescrizioni soggettive e/o oggettive contenute nell'autorizzazione in scadenza.
6.2.1 DOMANDA - MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI SOGGETTIVE
Nelle modifiche delle prescrizioni soggettive rientrano tutte quelle domande relative a variazioni degli operatori economici autorizzati ad esercitare un determinato servizio.
Tale variazione può consistere in un aumento, una rimodulazione od una riduzione delle imprese esercenti.
A) L'aumento delle imprese esercenti si determina quando al soggetto già autorizzato ad esercire un servizio di linea (in forma singola o in forma associata) se ne aggiunge uno o più.
Per questa tipologia di richieste il procedimento di autorizzazione deve esclusivamente accertare che i nuovi soggetti siano autorizzati all'esercizio della professione, che non risulti la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 nonché siano in possesso dei requisiti per l'accesso al mercato riguardanti le imprese. Inoltre, in questo caso non è necessario l'accertamento risorse, in quanto tale accertamento è già avvenuto nel procedimento di autorizzazione dei soggetti già esercenti il servizio e -per definizione- la modifica richiesta non incide in diminuzione.
L'impresa titolare dell'autorizzazione presenta alla Div. 6:
• la domanda di modifica conformemente allo schema di cui all'allegato 4;
• la dichiarazione relativa alla costituzione dell'associazione di imprese (cfr. modello di cui all'allegato 3.D); (9)
• la/le dichiarazione/i attestante/i la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3, c. 2, del decreto legislativo n. 285/2005, resa/e da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio della professione (cfr. modello di cui all'allegato 3.B) (10);
• l'originale o la copia autenticata della certificazione ISO in corso di validità e rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso;
• Ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alla circolare n. 1/2017.
Una copia della domanda e senza documenti allegati, viene inviata per conoscenza all'UMC Sede.
Se è aggiunta un'impresa subaffidataria occorre produrre -oltre alla dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3, c. 2, del decreto legislativo n. 285/2005 (cfr. modello di cui all'allegato 3.C), ai fini delle verifiche antimafia (cfr. i modelli ex circolare n. 1/2017) (11), e oltre all'originale o alla copia autenticata della certificazione ISO secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente - anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del contratto di subaffidamento tra l'impresa titolare dell'autorizzazione e l'impresa subaffidataria.
B) La rimodulazione delle imprese esercenti si verifica ogni volta che è richiesto l'inserimento di una nuova impresa tra quelle esercenti, con contestuale eliminazione di un'impresa autorizzata che ricopre il ruolo di impresa titolare o associata (ma non quello di subaffidatario). Questa fattispecie è riferibile al rag gruppamento ma anche alla modifica di titolarità di un'autorizzazione in capo ad una singola impresa.
Si ha rimodulazione anche quando la nuova impresa esercente deriva dalla trasformazione di un'impresa già autorizzata.
La rimodulazione delle imprese esercenti comporta l'accertamento volto a verificare, in capo alle nuove imprese, l'esistenza dell'autorizzazione all'esercizio della professione nonché il possesso dei requisiti per l'accesso al mercato; inoltre l'UMC Sede procede all'accertamento risorse finalizzato principalmente a verificare che le nuove imprese possano continuare ad assicurare la regolarità del servizio.
L'impresa mandataria ovvero titolare dell'autorizzazione presenta alla Div. 6:
• la domanda di modifica o di rinnovo con modifica conformemente allo schema di cui all'allegato 4;
• la dichiarazione relativa alla costituzione dell'associazione di imprese (cfr. modello di cui all'allegato 3.D); (12)
• la/le dichiarazione/i attestante/i la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005, resa/e da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio della professione (cfr. modello di cui all'allegato 3.B);
• l'originale o la copia autenticata della certificazione ISO in corso di validità e rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso;
• Ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i nominativi dei soggetti che ricoprono le funzioni di cui all'art. 85 del Codice Antimafia, relativamente all'impresa/e aggiunta/e o in sostituzione.
È inviata all'UMC Sede una copia della domanda, con allegata la dichiarazione di cui al modello allegato 3.A). Nel caso di riunione di imprese tale allegato è presentato da ciascuna impresa iscritta al REN e facente parte della riunione.
C) La riduzione delle imprese esercenti si verifica quando, nell'ambito di un raggruppamento, viene richiesta l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese esercenti, titolare o associata, senza che si aggiungano nuove imprese.
La riduzione delle imprese comporta il solo accertamento risorse, finalizzato principalmente a verificare che le imprese che proseguono l'esercizio del servizio possano continuare ad assicurarne la regolarità.
L'impresa mandataria (del raggruppamento originario oppure designata dal raggruppamento restante) ovvero l'impresa titolare (qualora del raggruppamento precedente non resti che una sola impresa) presenta domanda di modifica o di rinnovo con modifica alla Div. 6, conformemente allo schema di cui all'allegato 4, specificando il soggetto che prosegue l'esercizio. Nel caso di raggruppamento di imprese alla domanda è allegata la dichiarazione relativa alla nuova costituzione dell'associazione di imprese (cfr. modello di cui all'allegato 3.D). (13)
Una copia della domanda con allegata la dichiarazione di cui all'allegato 3.A - viene inviata all'UMC Sede affinché esso possa effettuare l'accertamento risorse nei confronti delle imprese che proseguono l'esercizio del servizio, individualmente o in base alla nuova composizione del raggruppamento. Nel caso di riunione di imprese, l'allegato 3.A è presentato da ciascuna impresa iscritta al REN e facente parte della riunione.
Per tutte le richieste volte ad eliminare dal novero delle imprese esercenti una impresa subaffidataria non è necessario effettuare l'accertamento risorse in quanto la regolarità del servizio continua comunque ad essere assicurata dall'impresa titolare e dalle imprese associate.
6.2.2 PROCEDIMENTO - AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI SOGGETTIVE
La Div. 6, ricevuta la domanda di modifica soggettiva dell'autorizzazione, comunica all'impresa richiedente l'avvio del relativo procedimento ed espleta l'istruttoria per il rilascio, entro 90 giorni, del provvedimento autorizzativo.
Contemporaneamente -e cioè, senza necessità di richiesta ad hoc da parte della Div.6- l'UMC Sede (per le domande di rimodulazione e diminuzione) espleta la propria istruttoria volta al rilascio del parere relativo all'accertamento risorse. Tale accertamento avviene con riferimento alla riunione di imprese nel suo complesso, acquisendo -se ritenuto necessario- i pareri di altri UMC Sede ove hanno sede legale le altre imprese riunite.
Una volta terminata la propria istruttoria, l'UMC Sede ne comunica l'esito alla Div. 6. Se l'esito è positivo (se, cioè, l'UMC Sede rilascia parere favorevole), e se anche l'istruttoria della Div. 6, ivi comprese le verifiche antimafia, si conclude positivamente, quest'ultima emana il provvedimento autorizzatorio e aggiorna nel GISDIL i dati relativi alle imprese esercenti, autorizzate ad esercitare il servizio.
Copia del provvedimento viene inviato all'UMC Sede, che provvede ad aggiornare la documentazione DTT rilasciata in precedenza all'impresa titolare o, in caso di domanda di rinnovo con modifiche, a rilasciare all'impresa la nuova documentazione DTT, previa verifica -da parte dello stesso UMC Sede- dell'avvenuto pagamento del contributo regolarità e sicurezza.
Il mancato versamento del contributo dovuto per l'iscrizione all'elenco delle imprese esercenti i servizi costituisce valido motivo per avviare il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 7, comma 8, lett. f) del D.Lgs. 285/05.
Le imprese che, anche a seguito di un provvedimento di modifica delle prescrizioni soggettive, non esercitano più alcun servizio saranno cancellate dall'elenco.
La cancellazione dall'elenco comporta l'obbligo per l'impresa di versare di nuovo, in caso di ottenimento di un'autorizzazione per esercitare servizi, il contributo di prima iscrizione.
In ogni caso illustrato in precedenza, qualora, dalla verifica compiuta, la domanda di modifica risulti incompleta ovvero venga accertata la insussistenza di una delle condizioni previste dal decreto legislativo 285/05, la Div. 6 provvede a comunicare all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora al termine della propria istruttoria, l'UMC Sede ravvisi l'insussistenza delle condizioni previste per l'accertamento risorse, lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla Div. 6.
6.2.3 DOMANDA - MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI OGGETTIVE
Un'impresa titolare di un'autorizzazione per l'esercizio di un servizio può voler presentare un'istanza di modifica delle prescrizioni oggettive, al fine di variare le modalità di esercizio del servizio oggetto della medesima autorizzazione.
Tali variazioni possono consistere in una modifica: del percorso stradale, delle fermate ove avviene la salita o la discesa dei passeggeri, del periodo di esercizio, delle frequenze, degli orari di partenza e/o di arrivo da ciascuna fermata o dei prezzi dovuti dai passeggeri.
Tutte le modifiche delle prescrizioni oggettive vengono consentite previo rilascio di apposita autorizzazione.
Le modifiche delle prescrizioni oggettive possono inoltre determinare:
• un aumento del contributo regolarità e sicurezza;
• un nuovo accertamento risorse in capo al soggetto esercente il servizio.
A titolo esemplificativo, l'aumento del contributo regolarità e sicurezza ricorre quando le modifiche delle prescrizioni oggettive determinano un aumento dei chilometri complessivi del servizio e/o il numero di fermate previste per lo stesso, in modo tale da superare il limite superiore dello scaglione del contributo già versato in precedenza; oppure l'accertamento risorse ricorre, quando a seguito delle modifiche delle prescrizioni oggettive l'esercizio del servizio può richiedere al soggetto esercente l'impiego di ulteriori risorse in termini di autobus e personale addetto alla guida.
L'impresa titolare dell'autorizzazione può richiedere la modifica di una o più prescrizioni oggettive anche contestualmente ad una domanda di modifica delle prescrizioni soggettive e/o di rinnovo dell'autorizzazione medesima.
Anche nell'ipotesi di presentazione di un'istanza di modifica delle prescrizioni oggettive dell'autorizzazione l'impresa titolare dell'autorizzazione deve inserire nel GISDIL i nuovi dati relativi alle modifiche delle prescrizioni oggettive.
Al fine di inserire i nuovi dati, l'impresa preliminarmente chiede, con una comunicazione inviata anche solo per posta elettronica, all'UMC Partenza di cambiare lo stato del servizio presente nel GISDIL da "autorizzato" a "da approvare".
Solo dopo aver archiviato, tramite l'apposita funzionalità di export presente nel medesimo GISDIL, i dati di esercizio approvati in precedenza, l'UMC Partenza -ogni qualvolta riceva una comunicazione in tal senso da parte di un'impresa titolare di un'autorizzazione per svolgere un servizio- procede con la consentita tempestività a cambiare lo stato del servizio in GISDIL, dandone comunicazione all'impresa.
In ogni caso, il cambiamento dello stato del servizio nel GISDIL può essere constatato direttamente dalla impresa titolare.
Contestualmente alla richiesta per la modifica dei dati di esercizio nel GISDIL, l'impresa titolare dell'autorizzazione invia:
nei casi di variazione dei dati di esercizio quali:
• modifica del percorso stradale, delle fermate ove avviene la salita o la discesa dei passeggeri, degli orari di partenza e/o di arrivo da ciascuna fermata,
• aumento del periodo di esercizio, delle frequenze, o dei prezzi dovuti dai passeggeri,
• inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due Comuni, entrambi capoluogo di Provincia
Una domanda alla Div. 6, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, a cui andranno allegate, se del caso:
- la tabella relativa ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, predisposta conformemente al modello di cui all'allegato 1.A (da accludere quando le modifiche incidono sui tempi di guida e di riposo sottesi al servizio di cui è chiesta modifica);
- la dichiarazione attestante il materiale rotabile di cui l'impresa dispone (o di cui prevede l'acquisizione), le unità di personale del cui lavoro si avvale o intende avvalersi nonché la consistenza delle strutture di supporto all'organizzazione aziendale (cfr. modello di cui all'allegato 3.A). Tale
dichiarazione va allegata quando le modifiche comportano la necessità di utilizzo di maggiori risorse.
- Nel periodo transitorio alla messa in atto dell'implementazione del GISDIL, la predetta domanda (allegato 4) dovrà essere corredata dall'allegato 2 (tabella prezzi con relazioni di traffico);
Una copia della domanda e degli eventuali allegati viene inviata anche agli UMC Partenza e Sede.
6.2.4 PROCEDIMENTO - AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI OGGETTIVE
La Div. 6, ricevuta la domanda di modifica oggettiva dell'autorizzazione, comunica all'impresa richiedente l'avvio del relativo procedimento ed espleta l'istruttoria per il rilascio, entro 90 giorni, del provvedimento autorizzatorio.
Contestualmente L'UMC Partenza, ricevuta la domanda di richiesta di approvazione modifica sul GISDIL (allegato 1), accerta -dall'esame dei dati presenti nel GISDIL- la permanenza dei requisiti dei servizi ovvero che il percorso continui ad essere idoneo sotto il profilo della sicurezza stradale. Qualora tale accertamento sia positivo, l'UMC inserisce nel GISDIL gli estremi di approvazione e modifica lo stato del servizio "da approvare" in "approvato", dandone tempestiva comunicazione, anche solo per posta elettronica, all'impresa richiedente e alla Div. 6.
A sua volta, contestualmente l'UMC Sede, ricevuta copia della domanda, procede -con riferimento ai nuovi dati di esercizio- all'accertamento risorse ogni qualvolta le modifiche richieste determinino un aumento delle risorse necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio (i.e., aumento del periodo di esercizio, delle corse, del percorso, delle fermate etc).
In caso di esito favorevole di tale accertamento lo stesso UMC Sede ne dà comunicazione alla Div. 6 con la tempestività consentita.
In caso di esito positivo di tale accertamento, la stessa Div. 6 emana il provvedimento autorizzativo ed invia una copia dello stesso all'UMC Sede e all'UMC Partenza per opportuna conoscenza. Quest'ultimo rilascia all'impresa titolare la documentazione DTT debitamente aggiornata. L'UMC Sede dovrà aver previamente verificato l'eventuale pagamento del contributo regolarità e sicurezza dovuto per le modifiche apportate durante il periodo di validità dell'autorizzazi one (i.e., aumento dei chilometri complessivi del servizio e/o del numero di fermate).
Qualora dalla verifica compiuta dagli UMC interessati dal procedimento, ognuno per la parte di rispettiva competenza (UMC Partenza della non congruità dei nuovi dati di esercizio e UMC Sede del mancato accertamento risorse), l'esito dell'accertamento risulti negativo, la Div 6 provvederà a comunicare all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Analoga procedura si avrà, qualora si dovessero accertare motivi ostativi, nei casi in cui l'impresa inizi l'esercizio del servizio di linea con le modifiche richieste sulla base di un mancato provvedimento autorizzatorio nel termine dei 90 gg (silenzio assenso).
L'impresa, in entrambe le ipotesi, entro il termine previsto dal citato art. 10 bis della Legge 241/90, può:
• modificare i dati inseriti nel GISDIL e darne comunicazione allo stesso UMC Partenza;
• presentare per iscritto, all'UMC Partenza e/o Sede e per conoscenza a DIV6, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, qualora non ritenga corretti i rilievi ricevuti.
Entrambi gli UMC, ognuno per quanto di propria competenza, qualora ritengano ancora sussistenti i motivi ostativi precedentemente rilevati, trasmettono alla Div. 6 un parere negativo in merito alla domanda di modifica delle prescrizioni oggettive dell'autorizzazione.
La Div. 6 emana un motivato provvedimento di diniego delle modifiche alle prescrizioni oggettive dell'autorizzazione, sia in presenza del parere negativo espresso da un UMC o, qualora ritenga ancora sussistenti i motivi ostativi già comunicati dalla stessa Div.6 all'impresa, secondo la procedura prevista dall'art.10-bis della legge 241/90.
Per le domande di modifica relative a prescrizioni oggettive che non trovano accoglimento da parte della Div. 6, l'UMC Partenza è tenuto a reinserire nel GISDIL i dati di esercizio approvati prima dell'inserimento dei nuovi dati da parte dell'impresa qualora questi ultimi siano stati approvati dal medesimo UMC Partenza (dati archiviati, utilizzando la funzione export presente in GISDIL, prima del cambiamento dello stato da "approvati" a "da approvare").
Ciò si rende necessario per mantenere nel sistema come dati di esercizio "approvati" solo quelli che sono stati espressamente autorizzati.
6.2.5 DOMANDA E PROCEDIMENTO - RINNOVO DI SERVIZIO CON MODIFICHE
Il rinnovo con modifiche di un'autorizzazione risponde ad una ratio analoga a quanto appena illustrato per la modifica di un'autorizzazione in corso di validità, ancorché l'istruttoria abbia alcune somiglianze con quanto previsto per il rilascio di nuova autorizzazione.
Nel caso di domanda di rinnovo con modifiche oggettive l'impresa deve provvedere a modificare i dati nel GISDIL (i.e., con richiesta all'UMC Partenza mediante utilizzo dell'all. 1), e ad ottenere l'approvazione dei dati così modificati.
Anche qualora le prescrizioni oggettive siano invariate, è comunque consigliabile che l'impresa verifichi preventivamente che i dati inseriti nel GISDIL coincidano con quelli del servizio di cui intende chiedere il rinnovo.
Contestualmente all'ottenimento da parte dell'UMC Partenza dell'approvazione dei dati (come modificati) nel GISDIL e/o nel caso di richiesta di rinnovo con modifiche soggettive, l'impresa deve presentare una domanda alla Div. 6, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, cui andrà allegata la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le risorse (materiale rotabile, unità di personale e consistenza delle strutture di supporto all'organizzazione aziendale) redatta secondo il modello di cui all'allegato 3.A;
2. per le imprese costituite in raggruppamento: dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla costituzione di associazione di imprese (cfr. modello di cui all'allegato 3.D) (14) e le dichiarazioni, rese da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio della professione, attestanti la titolarità dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 285/2005 (cfr. modello di cui all'allegato 3.B);
3. l'originale o la copia autenticata della certificazione ISO in corso di validità e rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente, qualora l'Amministrazione non ne sia già in possesso;
4. Ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i nominativi dei soggetti che ricoprono le funzioni di cui all'art. 85 del Codice Antimafia, relativamente all'impresa/e di cui è rappresentante legale nonché delle imprese aggiunte o in sostituzione.
Copia della domanda, corredata degli allegati, è inviata anche all'UMC Sede.
La Div. 6, ricevuta la domanda, comunica all'impresa richiedente l'avvio del relativo procedimento e procede nell'istruttoria. La Div. 6 conclude tale procedimento entro 90 giorni, con il rilascio -secondo quanto evidenziato subito oltre- del provvedimento autorizzativo o, previa applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, con provvedimento di diniego.
Contemporaneamente l'UMC Sede espleta l'istruttoria per il rilascio del parere relativo all'accertamento risorse ogni qualvolta le modifiche richieste determinino un aumento delle risorse necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio ovvero qualora l'impresa non attesti l'invarianza della consistenza delle risorse nella dichiarazione di cui all'allegato 3.A.
L'istruttoria e la conclusione del procedimento ha luogo in modo analogo -per quanto applicabile- a quanto previsto per il rilascio di nuova autorizzazione (cfr. 5.2 DOMANDA E PROCEDIMENTO DI RILASCIO - AUTORIZZAZIONE PER NUOVI SERVIZI, SERVIZI INTEGRATIVI. Si rammenta in particolare che, qualora la Div. 6 emetta il provvedimento di autorizzazione, ai fini del rilascio della documentazione DTT, l'UMC.
Anche in tale fattispecie, nei casi in cui l'impresa inizi l'esercizio del servizio di linea con le modifiche richieste in assenza del provvedimento autorizzatorio nel termine dei 90 gg (silenzio assenso), si dovessero accertare motivi ostativi, Div 6 provvederà a darne comunicazione all'impresa che: entro il termine previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90, può:
• modificare i dati inseriti nel GISDIL e darne comunicazione allo stesso UMC Partenza;
• presentare per iscritto, all'UMC Partenza e/o Sede, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, qualora non ritenga corretti i rilievi ricevuti.
Sede deve previamente verificare l'avvenuto pagamento del contributo regolarità e sicurezza, sempre dovuto nel caso di rinnovo.
6.2.6 DOMANDA E PROCEDIMENTO - RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE SENZA MODIFICHE E MODIFICHE LIEVI
Nei casi di:
• trasformazione di denominazione delle imprese autorizzate che mantengono il medesimo codice fiscale numero di iscrizione al REN;
• riduzione del periodo di esercizio;
• riduzione delle frequenze
• un nuovo aumento di frequenze tuttavia già approvato in precedenza e verificabile nel medesimo GISDIL: tale casistica può essere applicata solo se la richiesta rientri in un arco temporale non superiore a sei mesi (180 giorni). In tale ipotesi l'impresa è tenuta a:
• depositare all'UMC Sede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui autocertifica la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, c. 2, lettere e) ed f) del Decreto legislativo n. 285/05 così come già verificati dall'ufficio competente (UMC SEDE), indicando il relativo protocollo;
• Presentare istanza all'UMC Partenza volta ad ottenere l'approvazione dei dati così come modificati
• aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni;
• slittamento di tutti gli orari in modo uniforme;
• inserimento di relazioni di traffico infraregionali concernenti esclusivamente due Comuni entrambi capoluogo di Provincia;
• modifica dei valori dei prezzi;
• rinnovo senza modifiche.
Si conclude entro 30 giorni dal relativo avvio il procedimento relativo alle modifiche lievi sopra elencate, e si conclude entro 45 giorni dal relativo avvio il procedimento relativo ai rinnovi senza modifiche.
L'impresa richiede il rinnovo dell'autorizzazione anche con le modifiche contenute nel presente punto 6.2.6 presentando domanda al competente UMC PARTENZA.
L'impresa presenta istanza all'UMC Partenza secondo lo schema di cui all'allegato 5 ed una copia all'UMC Sede.
L'UMC Partenza, ricevuta la domanda di modifica lieve inserisce nel GISDIL gli estremi di approvazione e modifica lo stato del servizio "da approvare" in "approvati", dandone tempestiva comunicazion e, anche per posta elettronica, a UMC Sede affinché quest'ultimo - dopo aver posto i dati in "autorizzati" - rilasci all'impresa titolare la documentazione DTT debitamente aggiornata.
Il Direttore generale della DGSSA, tenuto conto sia della tempistica di implementazione del programma GISDIL e sia delle specifiche esigenze o necessità con nesse con la sua attivazion e:
• ove necessario, fornirà specificazioni o indicazioni ulteriori per agevolare l'efficace attivazione delle nuove procedure e del programma GISDIL;
• ove necessario, provvederà all'aggiornamento degli allegati alla presente circolare.
Il Direttore Generale
Dr. Ing. Vito Di Santo
(1) In questo senso si era espresso anche il Consiglio di Stato nel parere del 9 giugno 2016.
(2) Sotto tale profilo, si ricorda che l'iter procedimentale disciplinato dal DM n. 316 del 2006 ha già registrato nei fatti e nell'ultimo decennio una progressiva digitalizzazione e dematerializzazione con l'attivazione sul Portale dell'automobilista di due database: quello delle aree di fermata dotate di nullaosta alla sicurezza (ADF, dal 2011) e quello degli orari (GISDIL - gestione informatizzata servizi di linea, dal 2013).
(3) Il data base è accessibile al pubblico tramite www.portaledellautomobilista.it. All'interno il perrcorso da seguire per accedere al database è questo: Autotrasporto --> Persone --> Servizi di linea internazionali comunitari --> Ricerca dei nulla osta rilasciati dagli uffici della Motorizzazione Civile, sotto il profilo della sicurezza stradale, ai sensi del D.P.R. 735/80.
(4) Sulle caratteristiche degli autobus si veda anche il DM 23.12.2003.
(5) L'impresa potrà provvedere al pagamento del contributo di prima iscrizione effettuando il versamento sul capitolo di bilancio dello Stato n. 3479 Capo 15 con la seguente causale: "contributo prima iscrizione elenco imprese esercenti servizi di linea interregionali di competenza statale": direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente sul conto corrente postale intestato alla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente con bonifico bancario indicando il codice IBAN disponibile nel sito web RGS.
(6) Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa mandataria, anche se non iscritta al REN.
(7) L'impresa potrà provvedere al pagamento del contributo regolarità e sicurezza effettuando il versamento sul capitolo di bi lancio dello Stato n. 3479-Capo 15 con la seguente causa le: "contributo regolarità e sicurezza per il Servizio ______ ;" di rettamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente com petente; o sul conto corrente postale intestato alla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente; o con bonifico bancario indicando il codice IBAN disponibile sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato.
(8) L'impresa potrà provvedere al pagamento del contributo di prima iscrizione elenco effettuando il versamento sul capitolo di bilancio dello Stato n . 3479 Capo 15 con la seguente causale: "contributo prima iscrizione elenco imprese esercenti servizi di linea interregionali di competenza statale" direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato territorial mente com petente; o sul conto corrente postale intestato alla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente; o con bonifico bancario indicando il codice IBAN disponibile sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato.
(9) Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa capofila.
(10) Tale dichiarazione sostitutiva è resa da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio della professione (i.e., iscritta al REN).
(11) Tali dichiarazioni sostitutive sono rese da ciascuna impresa subaffidataria autorizzata all'esercizio della professione (i.e., iscritta al REN).
(12) Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa capofila.
(13) Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa capofila.
(14) Tale dichiarazione sostitutiva è resa dall'impresa mandataria, anche se non iscritta al REN.
Allegato 1 alla circolare prot. n. 15492 del 25/10/2022
Allegato 1A alla circolare prot. n. 15492 del 25/10/2022
TABELLA DEI TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONE E RIPOSO DEI CONDUCENTI - REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006
Allegato 2 alla circolare prot. n. 15492 del 25/10/2022
SERVIZIO DI LINEA GISDIL NUMERO - Tabella prezzi e relazioni di traffico
Allegato 3 alla circolare prot. n. 15492 del 25/10/2022
Allegato 3A alla circolare prot. n. 15492 del 25/10/2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (DOTAZIONE AUTOBUS, PERSONALE E STRUTTURE)
Allegato 3B alla circolare prot. n. 15492 del 25/10/2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (REQUISITI IMPRESE ASSOCIATE)
Allegato 3C alla circolare prot. n. 15492 del 25/10/2022
Allegato 3D alla circolare prot. n. 15492 del 25/10/2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (RIUNIONE DI IMPRESE)
Allegato 4 alla circolare prot. n. 15492 del 25/10/2022
DOMANDA PER LA MODIFICA O PER IL RINNOVO CON MODIFICHE DI SERVIZIO DI LINEA DI COMPETENZA STATALE
Vedi anche: