Decreto Interministeriale - 30/06/2022 - n. 201 - Buono patente autotrasporto
OGGETTO: Criteri e modalità di concessione ed erogazione del Buono patente autotrasporto.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 30 giugno 2022
(GU n. 244 del 18/10/2022)
Criteri e modalità di concessione ed erogazione del Buono patente autotrasporto.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali », e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 15 che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;
Visti, altresì, gli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 26 e 27;
Visto l’art. 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117;
Visto l'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone che «...le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto l’art. 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che «[...] il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.a., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi...» e che «L’oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni»;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale della sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, il comma 5 -bis ai sensi del quale «Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono patente autotrasporto”, pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci. Il “buono patente autotrasporto” può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Considerato che il comma 5-ter del suddetto art. 1 del decreto-legge n. 121 del 2021 demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, riservando, nel contempo, una quota pari ad un milione di euro, per l’anno 2022, alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis e autorizzando il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d’informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., fermo restando che «Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio di cui al comma 5 -bis»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 3026 del 22 febbraio 2022, con il quale sono state disposte le variazioni contabili nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, istituendo, a tal fine, il capitolo 1306 - piano gestionale 1, su cui sono state allocate le risorse stanziate ai sensi del citato art. 1, comma 5 -bis , del decreto-legge n. 121 del 2021;
Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;
Considerato che esistono già applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID che, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parte di essi, possono essere adattate ed utilizzate per le finalità di cui al presente decreto;
Ritenuto di disporre l’affidamento a Sogei S.p.a. e a Consap S.p.a. delle attività di attuazione ed esecuzione connesse all’erogazione del beneficio di cui al presente decreto;
Vista l’applicazione web denominata «Bonus dispositivi antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 39 del 17 febbraio 2020 nonché quella relativa al riconoscimento del contributo di cui all’art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, «bonus veicoli sicuri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 253 del 22 ottobre 2021, le cui misure tecniche ed organizzative e modalità di attuazione sono adottate e rispettate anche nell’ambito del presente decreto;
Sentita l’Autorità garante per i dati personali che, nell’adunanza del 26 maggio 2022 si è espressa, ai sensi dell’art. 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679, formulando parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto, finalità e dotazione finanziaria
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del «buono patente autotrasporto», di seguito denominato «Buono», di cui al «Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto», di seguito «Programma», istituito dall’art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
2. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto mediante l’erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci.
3. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 1306 - piano gestionale 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le risorse sono altresì destinate alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio in oggetto come specificato all’art. 11, comma 2.
Art. 2.
Gestione del programma
1. Il programma è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata «Buono patenti», accessibile, previa autenticazione, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che consente la registrazione dei beneficiari e l’accreditamento delle autoscuole accreditate.
Art. 3.
Beneficiari del programma
1. Ferma restando la necessità di possedere ogni altro requisito previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono beneficiare del programma i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, e che intendano conseguire uno dei titoli di cui all’art. 4, comma 2.
Art. 4.
Buono patente autotrasporto
1. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, a ciascun beneficiario è riconosciuto un buono pari all’ottanta per cento della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli di cui al comma 2 e, comunque, di importo non superiore a euro 2.500. Il buono è erogato con le modalità di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Il buono può essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo:
a) di una delle patenti di cui all’art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
b) della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all’art. 116, comma 11, del codice della strada.
3. Il buono è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
4. Il buono non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
5. Il buono può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per le finalità previste.
Art. 5.
Attribuzione e fruizione del buono patente autotrasporto
1. Per accedere al buono di cui all’art. 4, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa.
2. L’identità dei richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, «SPID», di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso la Carta d’identità elettronica, «CIE», ovvero la Carta nazionale dei servizi, «CNS», previste dall’art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
3. All’atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, redatte ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti e i dati di cui all’art. 3.
4. Effettuata la registrazione ai sensi del comma 3, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, attraverso l’applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono. Il buono è disponibile nell’area riservata dell’applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato secondo quanto disposto dall’art. 4.
5. Ciascun buono può essere utilizzato presso le autoscuole accreditate ai sensi dell’art. 6, che applicano una riduzione delle spese di formazione di cui all’art. 4, comma 2, pari al valore del buono stesso.
6. Il buono deve essere attivato entro sessanta giorni dalla relativa emissione, secondo quanto disposto dall’art. 7. Decorso tale termine, il buono è automaticamente annullato. In caso di annullamento del bono, il beneficiario può richiedere l’emissione di un nuovo buono, secondo le procedure del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili all’atto della nuova richiesta di emissione.
Art. 6.
Accreditamento delle autoscuole
1. Le autoscuole di cui all’art. 123 del codice della strada, nonché i soggetti in possesso di nulla osta per l’effettuazione dei corsi CQC rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dalle Direzioni generali territoriali, si accreditano sulla piattaforma informatica di cui all’art. 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 si registrano all’applicazione web di cui all’art. 2, indicando la partita I.V.A., il codice ATECO relativamente all’attività svolta ai fini del presente decreto, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l’attività, la tipologia di servizi offerti di cui all’art. 4, comma 2, e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come autoscuole accreditate, nonché la dichiarazione che i buoni sono accettati esclusivamente per le finalità previste dal presente decreto.
3. Le autoscuole accreditate sono inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso la piattaforma informatica «Buono patenti».
4. L’avvenuto inserimento nell’elenco di cui al comma 3 implica l’obbligo, da parte delle autoscuole, di accettazione dei buoni secondo le modalità stabilite dal presente decreto.
5. In caso di usi difformi del buono da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall’elenco dei soggetti previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 7.
Attivazione e liquidazione del Buono
1. Le autoscuole inserite nell’elenco di cui all’art. 6, comma 3, provvedono all’attivazione del buono nell’apposita area dell’applicazione web di cui all’art. 2.
2. Il beneficiario del buono consegue la patente e, eventualmente, anche la carta di qualificazione del conducente, per le quali è stato utilizzato il buono medesimo, entro diciotto mesi dalla relativa attivazione.
3. Le autoscuole provvedono al caricamento, sull’applicazione web di cui all’art. 2, delle informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni eventualmente conseguite da ciascun beneficiario, e provvedono, altresì, all’emissione di fattura elettronica di importo pari a quello del buono attivato, secondo le linee guida pubblicate sull’applicazione web di cui all’art. 2.
4. Entro trenta giorni dall’accettazione della fattura ai sensi del comma 3, alle autoscuole è liquidato l’importo del buono attivato.
Art. 8.
Soggetti attuatori
1. L’amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In relazione alla complessità e alle tempistiche connesse all’attuazione della norma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si avvale, mediante stipula di apposite convenzioni, delle società:
a) SOGEI - Società generale d’informatica S.p.a., per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web di cui all’art. 2, e per le attività di monitoraggio degli oneri derivanti dal comma 2, art. 9, incaricata principalmente delle attività informatiche relative alla piattaforma cui si registrano i soggetti richiedenti e quelli di cui all’art. 6 ed attraverso la quale vengono generati i buoni, per un costo massimo pari a euro 207.432,52 oltre IVA per la progettazione e realizzazione, conduzione, supporto e assistenza per l’anno 2022. Per la conduzione, supporto e assistenza euro 282.825,04 oltre IVA per l’anno 2023. Per la conduzione, supporto e assistenza della piattaforma per gli anni successivi è stimato un costo di euro pari a euro 547.100,00 oltre IVA.;
b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione di cui all’art. 7, in particolare quale gestore della liquidazione delle fatture emesse dai soggetti di cui all’art. 6, per un costo massimo pari a euro 142.180 oltre IVA per gli anni 2022 e 2023. È stimato un costo per la liquidazione delle fatture e servizi annessi per gli anni successivi pari a euro 235.360,00 oltre IVA.
Art. 9.
Controlli e monitoraggio
1. Al fine di effettuare i necessari controlli, SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la reportistica necessaria relativa ai richiedenti registrati e a CONSAP la reportistica per la rendicontazione delle richieste di liquidazione presentate sulla piattaforma.
2. Ai fini del rispetto del limite di spesa SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle operazioni di richiesta di emissione di Buoni e trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle richieste di rimborso dei buoni da parte di soggetti di cui all’art. 6. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede all’accettazione di ulteriori istanze e dà tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità indicate all’art. 1 del presente decreto, è il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. I soggetti attuatori di cui all’art. 8 sono designati dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili quali responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in conformità all’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui all’art. 8 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le modalità e tempi di conservazioni dei dati.
4. In ogni caso, i dati trattati per l’erogazione del buono ai sensi del presente decreto, sono conservati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.
5. Nel rispetto di principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679, i beneficiari del buono ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati che è pubblicata sul sito web dedicato gestito da Sogei S.p.a.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie
1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, sul fondo di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, una quota del fondo di cui all’art. 1, comma 3, non superiore a un milione di euro per l’anno 2022, è destinata alla progettazione e realizzazione della applicazione web di cui all’art. 2. Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle somme di cui al primo periodo sono utilizzate per l’erogazione dei benefici previsti dal programma.
3. Le spese per la conduzione e gestione della piattaforma sono a carico delle annualità 2023, 2024, 2025 e 2026.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2022
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI
Il Ministro dell’economia e delle finanze
FRANCO
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