Circolare - 07/10/2021 - Prot. n. 31024 - Modifiche al manuale CQC 2021
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 29671 del 27 settembre 2021 recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021.”
Differimento dei termini di decorrenza dei nuovi programmi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e dei relativi esami.
Soppressa dalla circolare prot. n. 31895 del 15/10/2021
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 31024 del 7 ottobre 2021
Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 29671 del 27 settembre 2021 recante “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria – Manuale CQC 2021.”
Differimento dei termini di decorrenza dei nuovi programmi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e dei relativi esami.
Alla circolare prot. n. 29671 del 27 settembre 2021 sono apportate le seguenti modificazioni (le parti innovate sono evidenziate con carattere grassetto).
1) Il paragrafo C *I DECRETI APPLICATIVI* è sostituito dal seguente:
C) *I DECRETI APPLICATIVI*
In attuazione del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni, sono stati emanati:
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 recante “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi”. Come chiarito con circolare prot. n. 28749 del 16 settembre 2021, le disposizioni di tale decreto continueranno ad applicarsi a tutti i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per i quali la comunicazione di avvio del corso sia stata inoltrata alle competenti DGT o UMC entro il 14 ottobre 2021, ai relativi esami ed alle procedure di rinnovo CQC. Continueranno ad applicarsi anche le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019 fatta eccezione per le sezioni A, B, B1, e C, nonché paragrafi 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, e 2.1 per i quali di rimanda ai corrispondenti paragrafi della presente circolare (i cui titoli, per pronta individuazione, sono stati chiusi in due asterischi). Gli argomenti ivi esposti, infatti, si riferiscono alla disciplina posta dalla Direttiva ed dal decreto legislativo n. 286 del 2005 come modificata medio tempore che trova necessariamente applicazione;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”, che introduce una nuova disciplina in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento ed il rinnovo della CQC, al fine di dare attuazione alle disposizioni del DLG n. 50 del 2020. A parziale rettifica di quanto definito nella circolare prot. n. 28749 del 16 settembre 2021, si rappresenta che le disposizioni di tale decreto, limitatamente ai soli contenuti ed alle forme di erogazione della qualificazione iniziale, anche di integrazione, ordinaria o accelerata, (art. 9, commi da 1 a 10, art. 10, commi da 1 a 11, ed art. 11, commi da 1 a 4 e comma 8) ed ai conseguenti contenuti d’esame, si applicano ai predetti corsi se avviati alla data del 2 gennaio 2022 (a prescindere dalla data di comunicazione dell’avvio del corso): continueranno quindi ad applicarsi le corrispondenti previsioni del DM 20 settembre 2013 (art. 7, commi da 1 ad 8; art. 8, commi da 1 a 6; art. 9, commi 1, 2, 4, primo periodo e 5).
Tale nuova disposizione si rende: - conseguente alla disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, del DM 30 luglio 2021, che prescrivel’obbligatorietà del materiale didattico, come disciplinato dall’articolo 4, comma 5, dello stesso decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- necessitata dalla circostanza che la ritardata pubblicazione del citato decreto (soltanto in data 15 settembre 2021) e della relativa circolare attuativa (il giorno 27 successivo), non consentono agli operatori di settore di predisporre adeguati libri di testo, strettamente connessi al predetto materiale didattico, utili al fine di erogare lezioni conformi ai nuovi programmi dei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, introdotti dagli articolo 9 e 10 del più volte citato DM.
Proprio per la natura delle motivazioni su esposte, resta invece confermato che le disposizioni introdotte dal DM 30 luglio 2021 sono applicabili, nelle forme e nei limiti esposti nella presente circolare:
• ai requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi ed alle relative procedure di accreditamento (artt. da 2 a 4 del DM 30.7.2021);
• alla disciplina dell’accesso ai corsi (art. 8 del DM 30.7.2021);
• alla disciplina delle assenze nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, ordinaria ed accelerata (art. 9, commi 11 e 12; art. 10, commi 12 e 13; art. 11, commi 5, 6 e7, del DM 30.7.2021)
• alla disciplina dello svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale (art. 12 del DM 30.7.2021);
• alla disciplina degli esami, i cui contenuti tuttavia, fino al 31.12.2021, si conformeranno a quelli del DM 20 settembre 2013;
• alla disciplina dei corsi di formazione periodica e relative modalità di rinnovo (artt. da 15 a 19 del DM 30.7.2021);
• ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica frequentati da conducenti titolari di patente di guida non italiana (art. 20 del DM 30.7.2021);
• all’attività di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria (art. 21 del DM 30.7.2021);
sempre a condizione che la dichiarazione di avvio del corso sia stata formalizzata alla DGT ed all’UMC territorialmente competenti a decorrere dal 15 ottobre 2021. - il già menzionato decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativie statistici 22 ottobre 2010 recante “Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del codice della strada”;
- il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC".
2) Il paragrafo Istruzioni relative alla disciplina introdotta dal DM 30 luglio 2021, applicabile ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per i quali la comunicazione di avvio del corso è stata formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021 è sostituito dal seguente:
Istruzioni relative alla disciplina introdotta dal DM 30 luglio 2021
Il DM 30 luglio 2021 disciplina: |
3) Nel sotto-paragrafo 3.2.1 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIO il capoverso:
“È confermata anche la previsione che alcune ore delle lezioni pratiche, sia relative alla parte comune (mod. 6: manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto - 2 ore e mod. 7: manovre di frenata di emergenza - 2 ore) che alla parte specialistica (perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore – 2 ore), possono essere svolte su simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche disciplinate con DM 17 agosto 2017.”
è sostituito dal seguente:
“È confermata anche la previsione che alcune ore delle lezioni pratiche, sia relative alla parte comune (mod. 7: manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto - 3 ore e mod. 8: manovre di frenata di emergenza - 3 ore) che alla parte specialistica (perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore – 2 ore), possono essere svolte su simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche disciplinate con DM 17 agosto 2017.”.
Inoltre, alla fine dello stesso sotto-paragrafo 3.2.1 è aggiunto il seguente capoverso:
“Si rammenta che le su illustrate disposizioni, relative ai contenuti ed alle forme di erogazione della qualificazione iniziale ordinaria (art. 9, commi da 1 a 10), si applicano ai predetti corsi se avviati alla data del 2 gennaio 2022 (a prescindere dalla data di comunicazione dell’avvio del corso).
Per i corsi avviati fino al 31.12.2021 continueranno quindi ad applicarsi le corrispondenti previsioni di cui all’art. 7, commi da 1 ad 8 del DM 20 settembre 2013 e di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.”.
4) Al paragrafo “3.3 - Programma del corso di qualificazione iniziale accelerato e disciplina delle assenze” il riferimento all’articolo 9 è sostituito con il riferimento all’art.10.
5) Nel sotto-paragrafo 3.3.1 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATO, il capoverso:
“Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle relative:
• all’uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione;
• alla sostituzione di uno pneumatico;
• al montaggio delle catene da neve;
• all’uso del cronotachigrafo;
• agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
• all’uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza;
• manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterrebbe con l’impiego di un veicolo – e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore di guida. (co. 8).”
è sostituito dal seguente:
“Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle relative:
• alla sostituzione di uno pneumatico;
• al montaggio delle catene da neve;
• all’uso del cronotachigrafo;
• agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
• all’uso degli estintori;
che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterrebbe con l’impiego di un veicolo – e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore di guida. (co. 8).”.
Inoltre, nello stesso sotto-paragrafo 3.3.1 il capoverso:
“Parimenti è confermata la possibilità che, in alternativa alle ore di lezione con uso del simulatore, otto ore di guida individuale, sia della parte comune che della specialistica, possono essere svolte in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente (co. 10)”
è sostituito dal seguente:
“Parimenti è confermata la possibilità che, in alternativa alle ore di lezione con uso del simulatore, quattro ore di guida individuale, sia della parte comune che della specialistica, possono essere svolte in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente (co. 10)”.
Ed ancora, in fine, è aggiunto il seguente capoverso:
“Si rammenta che le su illustrate disposizioni, relative ai contenuti ed alle forme di erogazione della qualificazione iniziale accelerata (art. 10, commi da 1 a 10), si applicano ai predetti corsi se avviati alla data del 2 gennaio 2022 (a prescindere dalla data di comunicazione dell’avvio del corso).
Per i corsi avviati fino al 31.12.2021 continueranno quindi ad applicarsi le corrispondenti previsioni di cui all’art. 8, commi da 1 ad 6 del DM 20 settembre 2013 e di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.”.
6) Alla fine del paragrafo “3.4 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE E PER I TITOLARI DI ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE E DISCIPLINA DELLE ASSENZE (ART. 11)”
è aggiunto il seguente capoverso:
“Si rammenta che le su illustrate disposizioni, limitatamente ai contenuti ed alle forme di erogazione dei corsi di integrazione della qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata (art. 11, commi da 1 a 4 e comma 8) si applicano ai predetti corsi se avviati alla data del 2 gennaio 2022 (a prescindere dalla data di comunicazione dell’avvio del corso).
Per i corsi avviati fino al 31.12.2021 continueranno quindi ad applicarsi le corrispondenti previsioni di cui all’art. 9, commi 1, 2, 4, primo periodo e 5) del DM 20 settembre 2013 e di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.”.
7) Nel sotto-paragrafo 3.5.5 GIORNI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DELLA PARTE TEORICA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, il capoverso:
“Le lezioni della parte teorica del programma possono svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (a regime sarà fino alle ore 18), hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore”
è sostituito dal seguente:
“Le lezioni giornaliere della parte teorica del corso possono svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore ad otto suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore.
La disciplina a regime, di cui all’articolo 12, co. 6, secondo periodo del DM 30.7.2021 prevede la possibilità di erogare lezioni nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Tuttavia la disciplina recata dall’articolo 23, commi 1, lett.f) e 4, dispone che tali previsioni saranno applicabili solo dopo che sarà operativo il sistema di rilevazione delle presenze su base biometrica, collegato all’applicativo per le comunicazioni con l’UMC. |
8) Nel sotto-paragrafo 3.5.9 ATTESTATO DI FINE CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, ANCHE DI INTEGRAZIONE, il periodo:
“Al termine del corso, il soggetto erogatore rilascia all'allievo un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 8 del DM 2013 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 11 della presente circolare), recante il tipo di corso frequentato e la parte di corso svolto.”
è sostituito dal seguente:
“Quando ciascun allievo ha completato il corso, il soggetto erogatore gli rilascia il relativo attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 8 del DM 2013 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 11 della presente circolare), recante il tipo di corso frequentato e la parte di corso svolto. È possibile il rilascio dell’attestato all’allievo che ha terminato il corso anche prima che quest’ultimo sia stato completato da tutti gli allievi allo stesso iscritti.”.
9) Nel sotto-paragrafo 3.5.10 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI i capoversi:
“In tema di compresenza in aula di allievi iscritti a corsi diversi, con la presente circolare ulteriormente si precisa quanto segue. Non è consentito lo svolgimento di lezioni afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino aree della qualificazione iniziale programma teorico già avviate oppure, ove ricorre, moduli già avviati della parte pratica.
Non è consentito lo svolgimento di lezioni afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino la parte teorica specialistica.”
sono sostituiti dai seguenti:
“Con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, ordinaria o accelerata, avviati entro il 31.12.2021 si dispone che non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Per quanto riguarda i corsi di qualificazione iniziale anche di integrazione, ordinaria o accelerata, che saranno avviato a decorrere dal 2.1.2022, non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino singoli punti dell’allegato I, sez. I del decreto legislativo n.286 del 2005 già avviati.
Questa Direzione provvederà ad adottare, con successiva circolare, istruzioni relative alla durata delle lezioni, relative a ciascuno dei predetti punti, afferenti alle tre aree della qualificazione iniziale parte teorica comune ed alle lezioni della parte teorica specialistica.”.
Inoltre, nello stesso sotto-paragrafo 3.5.10, il periodo:
“è consentita la presenza in aula durante le lezioni di allievi che, avendo frequentato presso il medesimo soggetto erogatore un corso di qualificazione iniziale in precedenza, siano stati respinti all’esame ed intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi respinti agli esami non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità dell’attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione regolarmente frequentato”
è sostituito dal seguente:
“è consentita la presenza in aula durante le lezioni di allievi che, avendo frequentato presso il medesimo soggetto erogatore un corso di qualificazione iniziale in precedenza, siano in attesa di sostenere un esame o, avendolo sostenuto, siano stati respinti ed intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi respinti agli esami non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità dell’attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione regolarmente frequentato.”.
10) Il sotto-paragrafo 3.6.8 GIORNI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA è sostituito dal seguente:
“L’articolo 18, comma 5, ultimo periodo, del DM 30 luglio 2021 dispone che, a regime, le lezioni del corso di formazione periodica potranno svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 15,00. Tale disposizione, tuttavia, ai sensi dell’articolo 23, commi 1, lett.f) e 4, sarà applicabile solo dopo che sarà operativo il sistema di rilevazione delle presenze su base biometrica, collegato all’applicativo per le comunicazioni con l’UMC.
Pertanto, in via transitoria, e fino ad allora, il comma 6, lett. b) dello stesso articolo 23 dispone che siano applicabili le disposizioni del DM 20 settembre 2013 e, quindi, le lezioni potranno svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 15.
In ogni caso, hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore.”.
11) Nel sotto-paragrafo 3.6.12 ESAME DI REVISIONE PER SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLA CQC SUPERIORE A TRE ANNI E REGIME TRANSITORIO DELL’ESAME DI RIPRISTINO il riferimento al sub-paragrafo 7.1.1 deve intendersi come riferimento al sub-paragrafo 4.1.1.
12) Nel sotto-paragrafo 4.1.2, dopo il capoverso:
“Il database è suddiviso in tre parti:
• Prima parte (Capitoli 1 – 10) con domande relative agli argomenti del programma teorico del corso di qualificazione iniziale CQC parte comune;
• Seconda parte (Capitoli 11 – 13) con domande relative agli argomenti del programma teorico del corso di qualificazione iniziale CQC parte specialistica per il trasporto di cose;
• Terza parte (Capitoli 14 – 16) con domande relative agli argomenti del programma teorico del corso di qualificazione iniziale CQC parte specialistica per il trasporto di persone.”
è inserito il seguente:
“Con successiva circolare questa Direzione procederà a ripubblicare il listato CQC dando evidenza delle domande che afferiscono a ciascuna delle predette parti e/o capitoli.
A tal fine si fa presente che il Nuovo listato CQC, adottato con circolare prot. n. 29923 del 28 settembre 2021 potrebbe subire qualche modifica.”.
Si rammenta che, per quanto rappresentato nel paragrafo “C *I DECRETI ATTUATIVI*” come modificato, i contenuti d’esame coerenti con i nuovi contenuti della formazione iniziale, anche di integrazione, sia ordinaria che accelerata, si applicheranno ai corsi avviati alla data del 2 gennaio 2022. |
È abrogata ogni disposizione di precedenti circolari che contrasti con il contenuto della presente.
Stante la complessità, vastità ed articolazione della materia, si segnala che, entro il corrente anno e prima dell’avvio dei corsi secondo la rinnovata disciplina, sarà prodotto un nuovo testo del Manuale CQC 2021 coordinato con i contenuti della presente circolare e di ogni eventuale successivo provvedimento di modifica/integrazione/rettifica.
Ing. Pasquale D’Anzi
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