Circolare - 27/09/2021 - Prot. n. 29671 - Manuale CQC 2021
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria - Manuale CQC 2021.
Soppressa dalla circolare prot. n. 31895 del 15/10/2021
Modificata dalla circolare prot. n. 31024 del 07/10/2021
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN
MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 29671 del 27 settembre 2021
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa disciplina transitoria - Manuale CQC 2021.
PREMESSA METODOLOGICA
Le numerose modifiche in materia di qualificazione CQC, intervenute nel diritto europeo e conseguentemente in quello nazionale fin dal 2018, hanno reso necessario l’aggiornamento delle istruzioni impartite in materia.
Inoltre, in attuazione del d.lgs. 50/21, il DM 30 luglio 2021 ha introdotto nuove disposizioni in ordine ai contenuti della formazione, nonché nuove modalità di erogazione dei corsi.
Le nuove disposizioni saranno applicate ai corsi la cui comunicazione di avvio sia formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021. Ne deriva la necessità di continuare, per certo lasso di tempo, a gestire le attività secondo la previgente disciplina.
Infine, lo stesso DM 30 luglio 2021 prevede una complessa disciplina transitoria nelle more dell’attivazione a regime dell’intero pacchetto normativo.
Con l’intento di favorire l’operatività in un contesto caratterizzato dalle suddette stratificazioni normative, questa Direzione generale adotta il presente “Manuale” quale documento di riferimento e supporto per affrontare casistiche specifiche nonché, ove di interesse, quale compendio di ausilio alla comprensione dell’intera materia.
Come di prassi, il presente Manuale è suddiviso in paragrafi e sotto-paragrafi, utili ad individuare con celerità il tema di interesse; reca, inoltre, una serie di esempi specifici.
Successive integrazioni/correzioni al presente Manuale saranno adottate con sostituzione integrale del paragrafo da dette integrazioni/correzioni interessato.
SOMMARIO
A) *IL DIRITTO COMUNITARIO*
B) *RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2003/59/CE*
B.1 *RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO KA O KB A CONDUCENTE IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE CQC PER IL TRASPORTO DI PERSONE*
C) *I DECRETI APPLICATIVI*
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.2 RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI
1.3 CONVERSIONE E DUPLICATO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
1.4 RICONOSCIMENTO DELLA CQC REVOCATA A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA IN UNO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
2. RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ED ESAME E RINNOVO DI VALIDITÀ
2.1 LUOGO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA
2.2 REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI
2.3 PROCEDIMENTI UTILI AL RILASCIO DEL NULLA OSTA O DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’EROGAZIONE DEI CORSI
3 ACCESSO AI CORSI, RELATIVI PROGRAMMI E MODALITÀ PER IL LORO SVOLGIMENTO - CORSI FREQUENTATI DA TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA NON ITALIANA
3.1 ACCESSO AI CORSI (ART.8)
3.2 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIO E DISCIPLINA DELLE ASSENZE (ART. 9)
3.3 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATO E DISCIPLINA DELLE ASSENZE (ART. 9)
3.4 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE E PER I TITOLARI DI ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE E DISCIPLINA DELLE ASSENZE (ART. 11)
3.5 SVOLGIMENTO DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE (ART. 12) – APPLICATIVO PER LE COMUNICAZIONI CON GLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE E PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE (ART. 13) - APPLICABILITÀ E DISCIPLINA TRANSITORIA (ART. 23)
3.6 FORMAZIONE PERIODICA (ART. 15)
4 PROCEDURE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
4.1 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CQC (ART. 14)
5 GESTIONE DEI PUNTI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC, DEGLI ESAMI DI REVISIONE E DELLA REVOCA
6 ATTIVITÀ DI VIGILANZA, ISPEZIONE E CONTROLLI DOCUMENTALI SUI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI E SULLA REGOLARITÀ DEI CORSI STESSI E RELATIVE SANZIONI (ART. 21)
6.1 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI
6.2 VERIFICA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA CQC
6.3 VISITE ISPETTIVE
6.4 CONTROLLI DOCUMENTALI
6.5 ESITO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PROCEDIMENTO NEL CASO DI PERDITA DEI REQUISITI
6.6 ESITO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PROCEDIMENTO NEL CASO DI IRREGOLARITÀ NEI CORSI
6.7 REVOCA DEL NULLA OSTA O DELL’AUTORIZZAZIONE
6.8 IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ
A) *IL DIRITTO COMUNITARIO*
La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 ha subordinato al conseguimento di una qualificazione iniziale e ad una formazione periodica quinquennale (di seguito complessivamente “qualificazione CQC”):
- l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C o CE,
- l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di persone per i quali è necessaria una patente di guida di categoria D1, D1E, D o DE;
da parte di titolari:
- di una patente rilasciata da uno Stato membro dell’UE o dello SEE;
- di una patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.
Tale obbligo decorre:
- dal 9 settembre 2008 per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone, per i quali è richiesta una patente almeno di categoria D1;
- dal 9 settembre 2009 per la guida di veicoli adibiti al trasporto di cose, per i quali è richiesta una patente almeno di categoria C1.
Pertanto, ai fini dell’esercizio dell’attività di guida su specificata, ai predetti conducenti è stato richiesto, rispettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose, di acquisire la qualificazione iniziale in parola, secondo le forme previste dalla Direttiva stessa come attuate in ciascun Stato membro, o comprovarla sulla base di diritti acquisiti.
La direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 aprile 201 ha, da ultimo, parzialmente modificato la predetta direttiva 2003/59: di seguito, quindi, con il termine “Direttiva” ci si riferisce alla Direttiva 2003/59/CE e succ. mod..
L’art. 10 della Direttiva prevede che gli Stati membri comprovino la qualificazione CQC attraverso l’apposizione - in corrispondenza della patente di categoria C1, C1E, C e CE, per il trasporto di cose, e D1, D1E, D e DE, per il trasporto di persone, posseduta dal conducente e presupposta dalla qualificazione in parola - del codice Unione 95 seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa:
- sulla patente di guida posseduta (di seguito patente CQC);
- sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC formato card), conforme all’allegato II della Direttiva stessa, qualora “le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice dell'Unione sulla patente di guida”.
Quanto ai titolari di una patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa ed alla guida di veicoli adibiti al trasporto stradale di merci, la Direttiva dispone che possono comprovare qualificazione CQC in parola mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul quale è apposto il codice Unione 95, nella sezione dell'attestato riservata alle note. Fa salva la validità degli attestati rilasciati prima del 23 maggio 2020, privi del codice Unione 95, fino alla loro scadenza.
B) *RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2003/59/CE*
La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50: di seguito “decreto legislativo n. 286 del 2005”.
In sede di recepimento, il legislatore nazionale ha anche previsto che alla qualificazione CQC sia applicata la disciplina dell’articolo 126-bis CdS: pertanto alla patente CQC ed alla CQC card sono attribuiti 20, diversi ed ulteriori rispetto alla patente di guida.
Al fine di comprovare la qualificazione CQC, in un primo momento il legislatore nazionale ha ritenuto necessario che i conducenti professionali per il trasporto di persone e/o di cose, seppur titolari di diritti acquisiti, dovessero dotarsi della CQC card.
L’esperienza dei primi anni di applicazione di tale disciplina ha portato poi ad una successiva riflessione ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2.
Pertanto, a diritto vigente:
- il titolare di patente di guida italiana comprova il possesso della qualificazione CQC attraverso una patente CQC;
- il titolare di patente rilasciata da altro Stato (UE o extra UE o extra SEE), che, ricorrendone i presupposti, ha acquisito la qualificazione CQC in Italia, attraverso la CQC card non essendo possibile per l’autorità nazionale apporre il codice dell'Unione sulla patente di guida posseduta e presupposta;
- il titolare di una qualificazione CQC rilasciata da altro Stato membro, comprova la stessa a mezzo del documento (patente con codice Unione 95 o CQC card) rilasciato dalle Autorità ivi competenti;
- il titolare di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, dipendente di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegato presso la stessa, comprova la qualificazione CQC merci mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul quale è apposto il codice Unione 95, con le modalità sopra ricordate. Qualora poi l’impresa sia stabilita in Italia, “con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di rilascio della carta di qualificazione del conducente e di apposizione del codice unionale "95", giusta previsione dell’art. 22, co. 6, lett. b), ultimo periodo del Decreto legislativo n. 286 del 2005.
Qualora interessati a godere del beneficio dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 126-bis CdS, nell’esercizio di attività di professionale, i conducenti titolari di patente di guida non italiana, ricorrendone i presupposti, possono procedere alla conversione della patente stessa, ottenendo così una patente CQC cui sono attribuiti 20 punti, diversi ed ulteriori rispetto alla patente di guida.
B.1 *RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO KA O KB A CONDUCENTE IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE CQC PER IL TRASPORTO DI PERSONE*
L'art. 1, co. 4, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", ha previsto che "la qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta".
Alla luce di questa disposizione, il titolare di qualificazione CQC per il trasporto persone, che intende richiedere anche il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e/o di tipo KA, presenta specifica istanza, redatta sul modello TT746C, cui siano allegate:
- l'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2, della tabella 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- l'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'istanza e dell'imposta di bollo relativa al rilascio del certificato di abilitazione professionale);
- fotocopia della patente CQC;
- eventuale fotocopia della CQC card;
- eventuale documento di soggiorno, nel caso in cui l'istanza sia stata presentata da un cittadino extracomunitario.
Conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 143 del 29 dicembre 1997, il certificato di abilitazione professionale rilasciato sulla base della suddetta procedura ha durata di validità di cinque anni e si intende automaticamente rinnovato con il rinnovo della patente di guida.
Le disposizioni della presente circolare si applicano a tutti i conducenti titolari di qualificazione CQC per il trasporto di persone, restando indifferente modalità e tempo della qualificazione, nonché la data di richiesta di rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e/o KB.
C) *I DECRETI APPLICATIVI*
In attuazione del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni, sono stati emanati:
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 recante “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi”. Come chiarito con circolare prot. n. 28749 del 16 settembre 2021, le disposizioni di tale decreto continueranno ad applicarsi a tutti i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per i quali la comunicazione di avvio del corso sia stata inoltrata alle competenti DGT o UMC entro il 14 ottobre 2021, ai relativi esami ed alle procedure di rinnovo CQC. Continueranno ad applicarsi anche le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019 fatta eccezione per le sezioni A, B, B1, e C, nonché paragrafi 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, e 2.1 per i quali di rimanda ai corrispondenti paragrafi della presente circolare (i cui titoli, per pronta individuazione, sono stati chiusi in due asterischi). Gli argomenti ivi esposti, infatti, si riferiscono alla disciplina posta dalla Direttiva ed dal decreto legislativo n. 286 del 2005 come modificata medio tempore che trova necessariamente applicazione;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”, che introduce una nuova disciplina in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento ed il rinnovo della CQC, al fine di dare attuazione alle disposizioni del DLG n. 50 del 2020. A parziale rettifica di quanto definito nella circolare prot. n. 28749 del 16 settembre 2021, si rappresenta che le disposizioni di tale decreto, limitatamente ai soli contenuti ed alle forme di erogazione della qualificazione iniziale, anche di integrazione, ordinaria o accelerata, (art. 9, commi da 1 a 10, art. 10, commi da 1 a 11, ed art. 11, commi da 1 a 4 e comma 8) ed ai conseguenti contenuti d’esame, si applicano ai predetti corsi se avviati alla data del 2 gennaio 2022 (a prescindere dalla data di comunicazione dell’avvio del corso): continueranno quindi ad applicarsi le corrispondenti previsioni del DM 20 settembre 2013 (art. 7, commi da 1 ad 8; art. 8, commi da 1 a 6; art. 9, commi 1, 2, 4, primo periodo e 5).
Tale nuova disposizione si rende: - conseguente alla disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, del DM 30 luglio 2021, che prescrivel’obbligatorietà del materiale didattico, come disciplinato dall’articolo 4, comma 5, dello stesso decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- necessitata dalla circostanza che la ritardata pubblicazione del citato decreto (soltanto in data 15 settembre 2021) e della relativa circolare attuativa (il giorno 27 successivo), non consentono agli operatori di settore di predisporre adeguati libri di testo, strettamente connessi al predetto materiale didattico, utili al fine di erogare lezioni conformi ai nuovi programmi dei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, introdotti dagli articolo 9 e 10 del più volte citato DM.
Proprio per la natura delle motivazioni su esposte, resta invece confermato che le disposizioni introdotte dal DM 30 luglio 2021 sono applicabili, nelle forme e nei limiti esposti nella presente circolare:
• ai requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi ed alle relative procedure di accreditamento (artt. da 2 a 4 del DM 30.7.2021);
• alla disciplina dell’accesso ai corsi (art. 8 del DM 30.7.2021);
• alla disciplina delle assenze nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, ordinaria ed accelerata (art. 9, commi 11 e 12; art. 10, commi 12 e 13; art. 11, commi 5, 6 e7, del DM 30.7.2021)
• alla disciplina dello svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale (art. 12 del DM 30.7.2021);
• alla disciplina degli esami, i cui contenuti tuttavia, fino al 31.12.2021, si conformeranno a quelli del DM 20 settembre 2013;
• alla disciplina dei corsi di formazione periodica e relative modalità di rinnovo (artt. da 15 a 19 del DM 30.7.2021);
• ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica frequentati da conducenti titolari di patente di guida non italiana (art. 20 del DM 30.7.2021);
• all’attività di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria (art. 21 del DM 30.7.2021);
sempre a condizione che la dichiarazione di avvio del corso sia stata formalizzata alla DGT ed all’UMC territorialmente competenti a decorrere dal 15 ottobre 2021. - il già menzionato decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativie statistici 22 ottobre 2010 recante “Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del codice della strada”;
- il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC".
Di seguito si chiariscono ambiti di applicazione e criteri interpretativi delle disposizioni normative sopra esaminate.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005, “L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica …(omissis)...”.
Sul punto si rimanda integralmente al paragrafo 2.a) della circolare prot. n. 0204895 del 14 settembre 2021, recante “Disciplina della qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri di cui alla direttiva 2003/59/CE e s.m., attuata nell’ordinamento nazionale dalla sezione II del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, da ultimo modificato dall’art. 1, co. 5 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121.”.
Coerentemente con i principi della Direttiva su indicati, l’articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 2005 prevede che la qualificazione CQC è richiesta:
- ai cittadini italiani;
- ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'Impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.
L’articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 2005 disciplina i casi di deroga, ovvero i casi in cui la qualificazione CQC non è richiesta.
Sul punto si rimanda integralmente al paragrafo 2.b) della circolare prot. n. 0204895 del 14 settembre 2021.
1.2 RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI
Come anticipato, a tutela dei diritti acquisiti, l’articolo 4 della Direttiva dispone che sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
- i titolari di una patente di guida di categoria D1, D1+E, D o D+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi due anni dopo la data limite di recepimento della stessa Direttiva;
- i titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi tre anni dopo la data limite di recepimento della stessa Direttiva.
Il decreto del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC" ha disciplinato le procedure per ottenere la qualificazione CQC per “per titoli”, ovvero facendo valere i predetti diritti acquisiti e, con l’articolo 3, ha posto a tal fine una data limite: 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose. Pertanto ad oggi non è più possibile chiedere ed ottenere una qualificazione CQC “per titoli”.
1.3 CONVERSIONE E DUPLICATO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Il titolare di qualificazione CQC conseguita presso uno Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione elvetica può richiedere in Italia la conversione o il duplicato del documento che attesta detta qualificazione, se:
- ha stabilito residenza normale in Italia, o ha ivi acquisito residenza anagrafica;
- la qualificazione CQC posseduta è in corso di validità o il conducente ha frequentato in Italia un corso di formazione periodica del quale esibisce attestato in corso di validità.
Verificandosi la predetta fattispecie, è possibile al momento delineare i seguenti casi:
- se il conducente è titolare di una patente di guida italiana, la conversione del documento che attesta la qualificazione CQC acquisita in altro Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione Elvetica dà luogo all’emissione di una patente CQC. L’UMC adito deve previamente acquisire un attestato dell’Autorità estera che ha rilasciato il documento che comprova la qualificazione CQC del quale si chiede la conversione, finalizzato a comprovare che il richiedente, al momento del rilascio del predetto documento, aveva ivi acquisito la residenza normale. Qualora la patente di guida italiana sia scaduta, il richiedente deve prima procedere al rinnovo di validità della stessa e poi presentare istanza di rilascio di patente CQC;
- se il conducente è titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’UE o dello SEE, per procedere alla conversione del documento che attesta la qualificazione CQC acquisita in Stato dell’UE o dello SEE o presso la Confederazione Elvetica il richiedente deve prima procedere alla conversione della patente di guida posseduta in patente di guida italiana, successivamente presentare istanza di rilascio di patente CQC.
Le predette disposizioni sono applicabili anche al caso, tutto particolare, di conversione di una qualificazione CQC comprovata da un documento rilasciato dalla competente autorità del Regno Unito entro il 31 dicembre 2020, sempre che la qualificazione CQC sia in corso di validità, ed il conducente titolare abbia acquisito residenza anagrafica o normale in Italia: in tal caso, pur trattandosi di qualificazione conseguita presso uno Stato che oggi è extra UE, deve ritenersi che la qualificazione in parola sia stata necessariamente conseguita in conformità alla direttiva 2003/59 in commento.
Il documento comprovante la qualificazione CQC, di cui si chiede la conversione - o l’eventuale denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione dello stesso -, va ritirato al momento del rilascio della patente CQC ma non va restituito allo Stato che l’ha emesso.
1.4 RICONOSCIMENTO DELLA CQC REVOCATA A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA IN UNO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Si fa riferimento alle istanze di "riattivazione" della qualificazione CQC presentate da conducenti, già titolari di tale qualificazione espressa da un titolo conseguito o rinnovato in Italia (patente CQC o CQC card), i quali hanno successivamente convertito la patente posseduta all’estero, con conseguente revoca di quest’ultima e della qualificazione CQC, ai sensi dell’articolo 130, co. 1, lett. b) del codice della strada.
Tali conducenti, riacquisita la residenza in Italia, inoltrano domanda di conversione della patente di guida extracomunitaria in loro possesso (derivante dalla sostituzione di quella italiana) che è, però, priva di qualificazioni professionali in quanto, generalmente, gli accordi in materia di conversioni di patenti di guida - definiti tra l'Italia e altri Paesi extracomunitari - non prevedono il riconoscimento reciproco delle abilitazioni professionali, come la qualificazione CQC.
In merito, anche nel rispetto del principio espresso nella disposizione di cui all'art. 136, co. 4, c.d.s. ("Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria"), si ritiene possibile, nell'ipotesi illustrata, attribuire all'interessato - previa specifica richiesta - anche la precedente qualificazione CQC, qualora questa sia ancora in corso di validità.
Nel caso in cui invece la CQC risultasse scaduta di validità, si rimanda a quanto in paragrafo 3.6.11.
Le predette disposizioni si applicano anche al caso in cui la patente di guida extracomunitaria, derivante dalla sostituzione di quella italiana, sia stata rilasciata dal Regno Unito.
2. RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ED ESAME E RINNOVO DI VALIDITÀ
Il documento comprovante la qualificazione professionale CQC è rilasciato a seguito di superamento di un esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale.
2.1 LUOGO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA
L’articolo 21 del decreto legislativo n. 286 del 2005 - disciplinando le casistiche per le quali è possibile frequentare in Italia corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica – fa rinvio all’articolo 15 dello stesso decreto, stabilendo il criterio nella sussistenza:
- di una residenza normale o anagrafica, quanto ai conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato dell’UE o dello SEE;
- di un rapporto di dipendenza da un’impresa che ha sede in Italia, quanto ai conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE.
Sotto tale profilo, la disciplina posta dall’articolo 14 del DM 20 settembre 2013, e quella posta dall’articolo 20 del DM 30 luglio 2021 è assolutamente identica. Pertanto i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica possono essere seguiti in Italia dai:
- conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell’UE o del SEE, che in Italia hanno residenza anagrafica o normale;
- conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dipendenti con la qualifica di conducenti da un’impresa stabilita sul territorio italiano. Da questi deve essere previamente esibito il documento di soggiorno, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno.
Istruzioni relative alla disciplina introdotta dal DM 30 luglio 2021
Il DM 30 luglio 2021 disciplina: |
2.2 REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI
2.2.1 REQUISITI SOGGETTIVI PER L’EROGAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA (ART. 2)
L’art. 2 del DM 30 luglio 2021 non innova nulla quanto ai requisiti soggettivi per l’erogazione dei corsi, rispetto a quanto già disciplinato dal DM 20 settembre 2013. I corsi di qualificazione iniziale possono essere organizzati da:
- autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida: tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso l’adesione ad un consorzio;
- centri di istruzione automobilistica (di seguito C.I.A.), costituiti da consorzi di autoscuole le quali svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida;
- limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti che abbiano maturato, anche direttamente all’interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
i. associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
ii. associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
iii. federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2.
2.2.2 REQUISITO OGGETTIVO DEL CORPO DOCENTI (ART. 3)
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi, in qualità di docenti, delle seguenti figure professionali:
- insegnante di teoria munito di abilitazione in corso di validità;
- istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione in corso di validità: tuttavia, nel caso in cui un ente di formazione sia stato autorizzato esclusivamente all’effettuazione della parte teorica del corso di qualificazione iniziale, così come per il caso di tutti i corsi di sola formazione periodica, non è richiesta la figura professionale dell’istruttore di guida.
Un istruttore di guida di età superiore a sessantacinque anni, non in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dalla commissione medica locale ai sensi dell’art. 115, co. 2, lettera a), del codice della strada, non
può svolgere le esercitazioni pratiche su autotreni e autoarticolati; parimenti, un istruttore di guida di età superiore a sessanta anni, non in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dalla commissione medica locale ai sensi dell’art. 115, co. 2, lettera b), del codice della strada, non può svolgere le esercitazioni pratiche su autobus. In questi ultimi due casi, le autoscuole, i centri di istruzione automobilistica o gli enti di formazione autorizzati devono avere in organico un altro istruttore che possa svolgere le esercitazioni su tutte le categorie di veicoli (con eccezione, ovviamente, per quelli delle categorie AM, A1, A2, A); - medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico iscritto all’Ordine professionale che ha svolto, per almeno due anni (e non più “almeno tre negli ultimi cinque”) attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. In merito al requisito della specializzazione richiesta si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si è chiarito che la dizione “specialista” è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia conseguito un titolo di specializzazione: è pertanto al possesso di questo titolo, e non alla dichiarazione di “esperto in” che deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della prima parte della disposizione in parola.
In alternativa al docente medico, la docenza potrà essere affidata ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico limitatamente ai soli argomenti del programma relativi all. 1, sez. 1, punto 3.4, DLG 286/2005 (obiettivo 3.4: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo). - esperto in materia di organizzazione aziendale, ovvero soggetto in possesso almeno di un diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale (non è più previsto lo “specifico titolo acquisito presso un ente di formazione”) che ha maturato almeno due anni (e non più “tre negli ultimi cinque”) di esperienza in un'impresa di autotrasporto oppure deve aver pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto.
Sono equiparati all’esperto in materia di organizzazione aziendale: - gli insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione, sia nazionale che internazionale, sia per l’autotrasporto di persone che di merci;
- soggetti in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale, che abbiano svolto, per almeno due anni (e non più “per almeno tre anni negli ultimi cinque”) attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. Non sono considerati, a tal fine, i corsi finalizzato al mero conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
2.2.3 REQUISITO OGGETTIVO DI LOCALI ED ATTREZZATURE (ART. 4)
LOCALI
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale o di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità di locali conformi a quanto previsto dall’articolo 4 in commento.
Pertanto:
- per le autoscuole ed i C.I.A: i locali sono disciplinati con rinvio alla corrispondente previsione di cui al “Regolamento recante la disciplina dell'attività di autoscuole”: pertanto devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 3 del DM 17 maggio 1995, n. 317, e succ. modificazioni. Pertanto il possesso di tali requisiti si dà per comprovato in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che lo abbia già dimostrato ai sensi del cd. Regolamento autoscuole.
Si sottolinea che tale previsione non può essere intesa in senso estensivo, sì da ammettere all’erogazione dei corsi CQC anche quelle autoscuole che hanno locali in deroga alle previsioni di cui ai co. 1 e 2 del citato art. 3, ai sensi del co. 3 dello stesso (e cioè autoscuole autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del DM n. 30 del 2014, che ha modificato il DM 317 del 1995, nonché autoscuole che subentrino nei locali delle stesse); - gli enti di formazione e le aziende esercenti trasporto pubblico di persone devono disporre di:
- un’aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata almeno di una cattedra o un tavolo per l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi. L’altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell’aula ed i posti a sedere degli allievi sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali. In ogni caso, la superficie dell’aula destinata agli allievi deve garantire almeno mq 1,5 per ogni allievo;
- servizi igienici conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali stessi.
L’altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell’aula ed i posti a sedere per gli allievi, sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
Per tutti i soggetti erogatori dei corsi:
- si rammenta quanto già previsto dalla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019 per il caso in cui nel Regolamento Edilizio del Comune, ove sono ubicate le aule, nulla sia indicato per quel che concerne il coefficiente di riempimento dell’aula, vale a dire la proporzione tra la superficie dell’aula ed i posti a sedere per gli allievi. In tal caso, si ritiene che possa supplire il riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa cioè per ogni allievo deve essere disponibile uno spazio di 1,5 mq, al netto della superficie occupata dall’arredamento;
- eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie inferiore a 25 mq.
Innovando rispetto alla disciplina del DM 20 settembre 2013 (il cui articolo 5, co. 2, dispone che “Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto, ai relativi corsi possono partecipare solo i dipendenti dell'impresa stessa”), il comma 3 dispone che se l’aula è ubicata presso una sede di un’impresa di autotrasporto possono seguire le lezioni:
1) solo i dipendenti dell’impresa stessa se la sede è stata abilitata allo svolgimento dei corsi a nome dell’impresa;
2) anche dipendenti di altre imprese, se la sede è stata abilitata a nome di un diverso soggetto erogatore del corso.
Alla luce della modifica normativa introdotta risulta quindi evidente che:
- il caso sub n. 1) si riferisce esclusivamente all’ipotesi di aula accreditata a nome di un’azienda esercente trasporto pubblico di persone, con un numero di addetti superiore alle 80 unità: in tal caso potranno seguire le lezioni solo i dipendenti dell’azienda stessa;
- il caso sub n. 2) consente invece ad autoscuole, C.I.A. o enti di formazione di svolgere corsi presso una sede di un’impresa di autotrasporto, non solo in favore dei dipendenti della stessa, ma anche di altri soggetti, fermo restando il limite massimo di 25 unità per i corsi di qualificazione iniziale e di 35 unità per quelli di formazione periodica.
In tal caso, qualora il soggetto erogatore sia un’autoscuola o un C.I.A., occorre che:
- tale soggetto erogatore abbia sede nella medesima provincia in cui è ubicata l’aula dell’impresa;
- il soggetto erogatore inoltri richiesta di autorizzazione a svolgere i corsi presso la predetta aula alla DGT territorialmente competente: non ricorre in questo caso la predetta presunzione di conformità dei locali e del materiale didattico dell’autoscuola o del C.I.A. ai sensi del regolamento n. 317 del 1995.
Qualora invece il soggetto erogatore sia un ente di formazione, come di consueto la richiesta di autorizzazione all’erogazione dei corsi deve essere inoltrata alla DGT territorialmente competente in ragione della sede di erogazione del corso.
Gli enti di formazione non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un locale di un’autoscuola.
Non è consentito a due o più enti di formazione di utilizzare la stessa aula per svolgere i corsi in argomento.
MATERIALE DIDATTICO
Con riferimento al requisito oggettivo delle attrezzature (commi da 4 a 9) si rappresenta quanto segue.
Per tutti i soggetti erogatori è richiesto che nell’aula siano presenti:
- un personal computer o un notebook con connessione internet attiva;
- uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base biometrica, connesso con il citato l’applicativo dedicato di cui all’art. 13.
Si sottolinea che la previsione di tale strumento sarà obbligatoria solo quando sarà applicabile il decreto che dovrà disciplinare le caratteristiche di tale applicativo e sarà realizzata l’apposita sezione dell’applicativo dedicato. - il seguente materiale didattico, eventualmente su supporto audiovisivo e digitale che prevede almeno:
- le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- raffigurazione degli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- descrizione degli interventi di primo soccorso;
Il predetto materiale non deve più necessariamente consistere in appositi cartelli murali, di formato di almeno cm 70x100. - l’impianto di illuminazione degli autoveicoli (e non più, necessariamente, un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli);
- segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti (e non più necessariamente pannelli ovvero tavole);
- pannelli con fasce di ingombro;
- descrizione delle, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione (non più necessariamente in una serie di tavole) descrizione delle principali componenti del motore a combustione nonché del motore a trazione elettrica;
- gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli (non più necessariamente in una serie di tavole);
- gli elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
Non è quindi più necessario un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
La corrispondenza del materiale didattico su supporto audiovisivo e digitale ai contenuti del programma di qualificazione iniziale e/o di formazione periodica è attestata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal responsabile del corso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 23, co. 5, del DM 30 luglio 2021, le disposizioni relative al materiale didattico, come disciplinato dall’art. 4, co. 5, su esposto, sono applicabili a far data dal 1° gennaio 2022.
PARCO VEICOLARE
Quanto al parco veicolare, che è richiesto solo per l’erogazione di corsi di qualificazione iniziale, si rappresenta quanto segue.
La previsione, posta dal citato articolo 4, co. 6 e 7, del DM 30 luglio 2021, fa un rinvio dinamico:
- esplicitamente, alle caratteristiche tecniche dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria cd. superiore, poste dall’allegato II, lettera B, del 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni. In virtù di tali rinvii, i veicoli utilizzati per le esercitazioni dei corsi di formazione iniziale non devono obbligatoriamente “prevedere la selezione manuale delle marce da parte del conducente”, ma possono anche essere dotati di cambio automatico.
- implicitamente anche ad ulteriori disposizioni, eventualmente dettate con provvedimenti di altra natura, che disciplinano il titolo in forza del quale si ha la disponibilità dei veicoli, conformemente alla vigente normativa di settore.
Pertanto, quanto al titolo giuridico di disponibilità dei veicoli da parte di un’autoscuola o ad un C.I.A, si fa rinvio all’articolo 7 bis del citato D.M. n. 317 del 1995, ai sensi del quale (ci si limita, qui, ad elencare esclusivamente i veicoli per la cui guida professionale è richiesta la qualificazione CQC): - i veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria C, CE, D o DE devono essere di proprietà, o in leasing o in noleggio a lungo termine, dell’autoscuola o del C.I.A. e devono sempre essere nella piena disponibilità di questi soggetti;
- i veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, D1, D1E oltre che in proprietà, leasing o locazione a lungo termine, possono anche essere nella disponibilità dell’autoscuola o del centro di istruzione, tramite conferimento o dell’allievo o di soggetto terzo. Tali veicoli, dunque, non devono obbligatoriamente essere permanentemente inseriti nel parco dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, ma tali soggetti ne devono, comunque, avere la disponibilità quando se ne presenti un’esigenza didattica.
Quanto al titolo giuridico di disponibilità dei veicoli da parte di enti di formazione, nella sola ipotesi in cui erogano sia la formazione teorica che pratica dei corsi di qualificazione iniziale in parola, esso può indifferentemente essere proprietà, leasing, locazione a lungo termine, disponibilità resa da un terzo, o altre ipotesi di conferimento.
Per mera completezza espositiva si rammenta che, a normativa vigente, le caratteristiche tecniche richieste per il parco veicolare sono le seguenti:
- veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
- complesso veicolare di categoria C1E composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;
- veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
- autoarticolato o complesso veicolare di categoria CE composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e sono dotati di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
- veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
- complesso veicolare di categoria D1E composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m;
- veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
- complesso veicolare di categoria DE composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m.
Il comma 9 dell’articolo in commento prevede che tutti i veicoli utilizzati per lo svolgimento della parte pratica del corso di qualificazione iniziale devono essere dotati di cronotachigrafo analogico o digitale.
Si noti che per mero errore materiale l’articolo 4 in commento manca del comma 8.
2.3 PROCEDIMENTI UTILI AL RILASCIO DEL NULLA OSTA O DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’EROGAZIONE DEI CORSI
2.3.1 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLE AUTOSCUOLE ED AI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA PER L’EROGAZIONE DI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA (ART. 5)
Per erogare corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, le autoscuole ed i C.I.A. richiedono alla DGT competente il rilascio di un nulla osta, presentando istanza su modello conforme all’allegato 1 della presente circolare.
Quanto alla richiesta di nulla osta da parte di un’autoscuola o di un C.I.A., non vi sono sostanziali modifiche rispetto alle corrispondenti previsioni di cui al DM 20 settembre 2013: è tuttavia meglio precisato che alla richiesta di nulla osta devono essere allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa - ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 -, dagli stessi docenti in favore dell’autoscuola o del C.I.A. che li designa (co. 1).
Per comprovare l’esperienza richiesta al docente medico ed al docente esperto in materia di organizzazione aziendale, e quindi consentire un agevole esame dei titoli che la comprovano, i curricula dei relativi docenti dovranno esplicitamente dichiarare, a seconda dei casi:
presso quale impresa o imprese di autotrasporto è stata esercitata attività;
• il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
• gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;
• per conto di quale ente è stato svolto incarico di docenza;
• il periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
• la materia o le materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.
In assenza di tali dettagliate informazioni, gli UMC dovranno procedere ad una richiesta di integrazione documentale.
Possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste: pertanto, nell’ambito della medesima qualificazione, è irrilevante la sostituzione di un docente con altro nell’espletamento della lezione di competenza.
La DGT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, anche mediante un sopralluogo effettuato dagli UMC/Sezioni territorialmente competenti e mirato alla verifica della corrispondenza dei locali e del materiale didattico alle prescrizioni del DM 30 luglio 2021, nonché l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda e sul provvedimento, rilascia il nulla osta.
Quanto alle eventuali modifiche del personale docente o delle attrezzature, che comportano la richiesta di aggiornamento del nulla osta, la relativa richiesta va inoltrata con PEC del soggetto erogatore del corso, indirizzata all’indirizzo PEC della DGT competente territorialmente, almeno tre giorni naturali e consecutivi completi (nel senso che il giorno di presentazione della richiesta non è considerato nel computo dei 3 giorni) prima del verificarsi delle predette modifiche (esempio: una modifica comunicata il venerdì, può essere efficace soltanto il martedì successivo). Alla richiesta di aggiornamento del nulla osta va contestualmente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del citato art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti le variazioni e la loro conformità alla disciplina vigente. Tale adempimento è condizione essenziale affinché, nelle more delle verifiche da parte dell’UMC competente, non sia sospesa l’attività didattica. È evidente che la comprova di tale adempimento è data dalla ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica della PEC inviata (art. 5, co. 3).
La richiesta di aggiornamento del nulla osta è presentata su modello conforme all’allegato 2 della presente circolare.
Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione.
In tal caso, il nulla osta è rilasciato all’autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l’espletamento della parte pratica del corso.
L’autoscuola è responsabile dello svolgimento dell’intero corso, ivi comprese anche eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica e rilascia l’attestato di frequenza.
Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso.
Gli allievi così conferiti sono iscritti nei registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC (vedi paragrafo 3.5.1), sia dell’autoscuola che del centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
Qualora per l’espletamento del corso completo il nulla osta sia richiesto dal centro di istruzione automobilistica, lo stesso non è richiesto alle autoscuole consorziate che conferiscono gli allievi al centro di istruzione automobilistica medesimo.
2.3.2 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE PER L’EROGAZIONE DI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA O DI SOLA FORMAZIONE PERIODICA (ART. 6)
Quanto alla richiesta di autorizzazione all’erogazione di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, o di sola formazione periodica, da parte di enti di formazione, la fondamentale novità riguarda la competenza della DGT territorialmente competente (e non più di questa Direzione Generale) (co. 1).
L’istanza, redatta in conformità all’allegato 3 della presente circolare, deve essere presentata alla predetta DGT, individuando la competenza territoriale in ragione della sede di erogazione del corso.
Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa - ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 -, dagli stessi docenti in favore dell’ente di formazione che li designa (co. 1).
Per comprovare l’esperienza richiesta al docente medico ed al docente esperto in materia di organizzazione aziendale, e quindi consentire un agevole esame dei titoli che la comprovano, i curricula dei relativi docenti dovranno esplicitamente dichiarare, a seconda dei casi:
presso quale impresa o imprese di autotrasporto è stata esercitata attività;
• il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
• gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;
• per conto di quale ente è stato svolto incarico di docenza;
• il periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
• la materia o le materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza. In assenza di tali dettagliate informazioni, gli UMC dovranno procedere ad una richiesta di integrazione documentale.
Possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste:
pertanto, nell’ambito della medesima qualificazione, è irrilevante la sostituzione di un docente con altro nell’espletamento della lezione di competenza.
Qualora la domanda di autorizzazione sia finalizzata all’erogazione del corso di qualificazione iniziale completo (parte teorica e pratica), gli enti devono comprovare la disponibilità del parco veicolare indicando nella domanda stessa i numeri di targa dei singoli.
Resta confermata la possibilità che l’istanza sia intesa a conseguire l’autorizzazione per i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, anche demandando la parte pratica del corso ad un’autoscuola o a una C.I.A. (co. 2).
Altrettanto confermata è la possibilità che un ente di formazione richieda l’autorizzazione solo per l’erogazione di corsi di formazione periodica per la CQC cose o persone afferente allo specifico settore di competenza dell’ente (co. 3).
La DGT, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, anche con un sopralluogo degli UMC/Sezioni territorialmente competenti mirato alla verifica della corrispondenza dei locali e del materiale didattico alle prescrizioni del DM 30 luglio 2021, nonché l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda e sul provvedimento, rilascia l’autorizzazione (co. 4).
Nel caso di variazioni del personale docente o delle attrezzature e conseguente necessità di aggiornare l’autorizzazione (co. 5), la richiesta va inoltrata con PEC del soggetto erogatore del corso, indirizzata all’indirizzo PEC della DGT competente territorialmente, almeno tre giorni naturali e consecutivi completi (nel senso che il giorno di presentazione della richiesta non è considerato nel computo dei 3 giorni) prima del verificarsi delle predette modifiche. Alla richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione va contestualmente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del citato art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti le variazioni e la loro conformità alla disciplina vigente. Tale adempimento è condizione essenziale affinché, nelle more delle verifiche da parte dell’UMC competente, non sia sospesa l’attività didattica. È evidente che la comprova di tale adempimento è data dalla ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica della PEC inviata (art. 5, co. 3).
La richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione è presentata su modello conforme all’allegato 4 della presente circolare.
2.3.3 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE PER L’EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA (ART. 7)
Analogamente alle modifiche apportate per il procedimento di autorizzazione degli enti di formazione, anche nel caso di aziende di trasporto pubblico di persone la richiesta di autorizzazione va presentata alla DGT territorialmente competente in ragione della sede di erogazione del corso.
Per quanto concerne le modalità di presentazione dell’istanza (co. 1), gli adempimenti della DGT per il rilascio dell’autorizzazione (co. 2) e gli adempimenti dell’azienda di trasporto pubblico di persone, nel caso di variazioni del personale docente o delle attrezzature e conseguente necessità di aggiornare l’autorizzazione (co. 3), vale quanto già espresso nel precedente paragrafo 2.3.2.
L’istanza di autorizzazione è redatta in conformità all’allegato 5 della presente circolare; la richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione, in conformità all’allegato 4.
3 ACCESSO AI CORSI, RELATIVI PROGRAMMI E MODALITÀ PER IL LORO SVOLGIMENTO - CORSI FREQUENTATI DA TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA NON ITALIANA
3.1 ACCESSO AI CORSI (ART.8)
L’articolo in commento ripropone la disciplina già consolidata che era propria dell’art. 7, co. 2 e 3, del DM 20 settembre 2013 e quindi, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, è possibile conseguire:
- la qualificazione CQC per il trasporto di cose:
- a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale
accelerato; - a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario (in tal caso il conducente titolare della patente della categoria C può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, senza limiti di massa, mentre se titolare della categoria C1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria);
- a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria C, può condurre veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non superiore a 7,5 tonnellate fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre se il titolare della categoria C1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria);
- a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale
- la qualificazione CQC per il trasporto di persone:
- a partire dal ventiquattresimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato;
- a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario (in tal caso il conducente titolare della patente della categoria D può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone, senza limiti al numero di passeggeri, mentre se titolare della categoria D1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria);
- a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria D, fino al compimento del ventitreesimo anno di età, può condurre veicoli adibiti al trasporto di persone limitato al trasporto di sedici passeggeri ovvero senza limitazioni, ma limitatamente a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km, mentre se il titolare della categoria D1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria).
Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 8 in commento:
per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, l’allievo non deve già obbligatoriamente essere titolare della patente di guida presupposta dall’abilitazione che intende conseguire (C1, C1E, C o CE per trasporto di cose, D1, D1E, D o DE per quello di persone).
Infatti, il summenzionato art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005 stabilisce che per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto “il previo possesso della patente di guida corrispondente”.
In questo caso, l’allievo può iscriversi per il conseguimento congiunto della patente di guida e della qualificazione CQC: a tal fine è condizione minima il possesso di una patente di categoria B.
Prima di svolgere la parte pratica di corso relativa alle ore di guida, tuttavia, il candidato al conseguimento della qualificazione CQC deve aver superato l’esame di teoria per il conseguimento della patente e, quindi, aver ottenuto un foglio rosa:
- della categoria C1, C1E, C o CE se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo 18 anni;
- della categoria D1 D1E, D o DE se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo 21 anni.
Detti requisiti sono richiesti anche per l’iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale di integrazione, di cui all’art. 11 del DM 30 luglio 2021, svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, quando intendono, contestualmente, anche conseguire una patente di guida della categoria C o D in deroga ai limiti di età.
In tutti questi casi, un soggetto che intende conseguire congiuntamente la patente della categoria presupposta e la qualificazione CQC (anche in deroga ai limiti di età di 21 anni per il conseguimento della categoria C e di 24 anni per il conseguimento della categoria D) dovrà seguire l’ iter di seguito descritto.
Effettuata l’iscrizione congiunta, il candidato frequenta le lezioni di teoria obbligatorie per il conseguimento della qualificazione CQC (ed eventualmente: le lezioni di teoria, facoltative per il conseguimento della patente di guida, e le esercitazioni pratiche collettive per il conseguimento della qualificazione CQC).
Sostenuto con esito positivo l’esame di teoria per il conseguimento della patente, il candidato, che consegue così il foglio rosa, può frequentare le esercitazioni individuali di guida per il conseguimento della qualificazione CQC.
Terminato il corso obbligatorio di qualificazione iniziale, il candidato può sottoporsi alle prove d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC.
Dopo aver superato, con esito favorevole, la prova unica (che comprende sia la parte comune che la parte specialistica, o una sola di esse in caso di estensione della qualificazione CQC), al candidato sarà rilasciato il CAP redatto su modello di cui all’allegato 2 del DM 30 luglio 2021, (riprodotto, per pronto riscontro, come allegato 14 della presente circolare).
Il candidato potrà, quindi, conseguire la patente di guida della categoria presupposta ottenendo così: una patente CQC con codice Unione 95 oppure, se non è residente in Italia e/o è titolare di patente di guida non appartenente all’Unione europea, CQC card con codice Unione 95.
Il conducente che consegue, seguendo questo iter, la patente di categoria C o D e la qualificazione CQC frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato ad un’età inferiore rispettivamente a 21 (per CQC cose) e 23 anni (per CQC persone) avrà una patente CQC o una CQC card sulla quale, accanto al codice Unione 95 sarà apposto anche il codice nazionale 107.
Al compimento delle predette età - rispettivamente di 21 anni per il trasporto di cose e di 23 anni per il trasporto di persone - le limitazioni connesse alla frequenza del corso di qualificazione iniziale accelerato decadono automaticamente ed i documenti comprovanti la qualificazione CQC “espandono” l’abilitazione espressa.
Non è pertanto necessario rimuovere il codice “107” dagli stessi, mediante emissione di un duplicato.
Peraltro, nel caso di richiesta di duplicato della patente CQC (o di CQC card) per altri motivi, il codice 107 non è più apposto se il conducente ha nelle more, compiuto l’età che gli consente la guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose o persone per i quali è richiesta una patente di categoria superiore, senza limitazioni.
Da quanto su esposto deriva che il candidato che ha presentato istanza congiunta della patente di guida della categoria C o D e della qualificazione CQC prima di aver compiuto rispettivamente 21 o 24 anni, ma che raggiunga tale età nel corso del su esposto iter di conseguimento congiunto, potrà in ogni caso conseguire la patente di guida prima di sostenere le prove d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC.
Infine, al fine di eliminare ogni equivoco, si conferma che può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica anche un candidato al solo conseguimento della qualificazione CQC, già titolare della patente di guida presupposta.
3.2 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIO E DISCIPLINA DELLE ASSENZE (ART. 9)
3.2.1 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIO
È evidente che nulla è innovato quanto al totale complessivo di ore di un corso di qualificazione iniziale ordinario: 280, distinte in 260 di corso teorico e 20 di corso pratico (co. 1), ciascuno distinto in una parte comune a tutte le abilitazioni ed una parte specialistica (co. 2).
I contenuti della parte comune del programma teorico non sono più individuati come argomenti afferenti a dieci diversi moduli, ma sono individuati attraverso un rinvio a quelli che, nell’allegato I, sezione I, del decreto legislativo n. 286 del 2005 sono indicati come punti, e relativi obiettivi, comuni a “tutte le patenti” (co. 3).
Si compone quindi degli argomenti esplicitati, nel predetto allegato I, sotto a ciascuno dei seguenti punti:
1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale;
1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
1.3 bis. Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza (si segnala che i contenuti di questo obiettivo è stato inserito dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro;
3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini (che nel testo del decreto 30 luglio 2021 è declinato in “capacità di prevenire fenomeni e traffici criminali”)
3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici;
3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale;
3.5 Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza;
3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda nonché – in coerenza con la mission posta dall’Unione Europea - fondamenti di logistica sostenibile.
Si rappresenta che per mero errore materiale:
Si noti infatti che l’argomento “logistica” è ricompreso nel titolo del paragrafo n. 3 dell’allegato I della DIRETTIVA: “3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica”. |
Gli argomenti relativi ai predetti punti sono quindi distinti in tre aree:
- area circolazione stradale nella cui competenza rientrano gli argomenti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis, parte del 3.1 (limitatamente alla sensibilizzazione ai pericoli della strada) e 3.5, per un totale di 135 ore di competenza del docente insegnante di teoria (co. 3, lett. a);
- area autotrasporto nella cui competenza rientrano gli argomenti di cui ai punti 2.1, 3.2 e 3.6, per un totale di 50 ore di competenza del docente esperto in materia di organizzazione aziendale (co. 3, lett. b);
- area medica nella cui competenza rientrano gli argomenti di cui ad una parte del punto 3.1 (limitatamente alla sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro), e punti 3.3 e 3.4, per un totale di 35 ore di competenza del docente medico o, eventualmente, del docente psicologo, limitatamente al punto 3.4 (co. 3, lett. c), per una durata di 6 ore.
Allo stesso modo sono individuati gli argomenti del programma teorico parte specialistica: CQC cose (punti che nell’allegato I, sez. I, sono riferiti alle patenti di guida C, C+E, C1, C1+E) e CQC persone (punti che nell’allegato I, sez. I, sono riferiti alle patenti di guida D, D+E, D1, D1+E).
Pertanto, la parte specialistica del programma teorico CQC cose si compone degli argomenti esplicitati nei seguenti punti:
1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020) nonché – in coerenza con la citata mission - delle prospettive di sviluppo del settore nell’ottica della transizione ecologica;
per un totale di 40 ore di competenza del docente esperto in materia di organizzazione aziendale (co. 4, lett. a).
La parte specialistica del programma teorico CQC persone si compone degli argomenti esplicitati nei seguenti punti:
1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita decreto legislativo n. 50 del 2020);
1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone;
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
per un totale di 40 ore di competenza del docente esperto in materia di organizzazione aziendale (co. 4, lett. b).
È confermata poi l’articolazione della parte pratica di corso una parte comune ed una specialistica cose o persone (co. 5).
I moduli della parte comune del programma pratico, per complessive 15 ore, sono:
modulo 1: guida in autostrada (2 ore);
modulo 2: uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e di emergenza (invece di guida notturna) (2 ore);
modulo 3: uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
modulo 4: sostituzione pneumatico (1 ora);
modulo 5: montaggio catene da neve (2 ore);
modulo 6: uso del cronotachigrafo (1 ora);
modulo 7: manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);
modulo 8: manovre di frenata di emergenza (3 ore).
La parte specialistica del corso pratico consta di 5 ore complessive suddivise nei seguenti moduli:
per il trasporto di cose (co. 7, lett. a)
modulo a.1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);
modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico (invece di perfezionamento nell’uso del cambio di velocità) (1 ora);
modulo a.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari, quali freno motore e/o rallentatore (2 ore);
modulo a.4) uso degli estintori (1 ora);
per il trasporto di persone (co. 7, lett. b)
modulo b.1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza quali, a titolo esemplificativo, uscite di sicurezza, stacca batterie (1 ora);
modulo b.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
modulo b.3) manovre particolari, quali posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli (30 minuti);
modulo b.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore (2 ore);
modulo b.5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).
Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle relative:
- all’uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione;
- alla sostituzione di uno pneumatico;
- al montaggio delle catene da neve;
- all’uso del cronotachigrafo;
- agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
- all’uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza;
- alla sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo;
che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterrebbe con l’impiego di un veicolo – e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore di guida. (co. 8).
Si rappresenta che, per mero errore materiale, nel DM 30 luglio 2021 l’articolo 9 in commento riporta la numerazione di due commi successivi come comma 8.
È confermata anche la previsione che alcune ore delle lezioni pratiche, sia relative alla parte comune (mod. 7: manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto - 3 ore e mod. 8: manovre di frenata di emergenza - 3 ore) che alla parte specialistica (perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore – 2 ore), possono essere svolte su simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche disciplinate con DM 17 agosto 2017.
È però prevista la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e la registrazione di tali lezioni sulla memoria del simulatore stesso (co. 8 - ndr: il secondo comma 8).
Parimenti è confermata la possibilità che, in alternativa alle ore di lezione con uso del simulatore, otto ore di guida individuale, sia della parte comune che della specialistica, possono essere svolte in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente.
A tale fine, l’impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all’esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni e che è redatta in conformità all’allegato 6 della presente circolare.
Si rammenta che le su illustrate disposizioni, relative ai contenuti ed alle forme di erogazione della qualificazione iniziale ordinaria (art. 9, commi da 1 a 10), si applicano ai predetti corsi se avviati alla data del 2 gennaio 2022 (a prescindere dalla data di comunicazione dell’avvio del corso).
Per i corsi avviati fino al 31.12.2021 continueranno quindi ad applicarsi le corrispondenti previsioni di cui all’art. 7, commi da 1 ad 8 del DM 20 settembre 2013 e di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.
Come previsto dalla direttiva 2018/645, e recepito con il decreto legislativo n. 50 del 2020, le lezioni del programma teorico ed alcune di quelle del programma pratico, parte comune, possono essere erogate tramite strumenti T.I.C., come l’e-learning, per un numero di ore non superiore al 20% della durata complessiva di programma previste per ciascun ambito di insegnamento o modulo (co. 10). Pertanto, in un corso di qualificazione iniziale ordinario, possono essere svolte con T.I.C. le lezioni relative a: non più del 20 % delle 135 ore dell’area circolazione stradale (pari a 27 ore), non più del 20% delle 50 ore dell’area autotrasporto (pari a 10 ore), non più del 20% delle 35 ore dell’area medica (pari a 7 ore), quanto al programma teorico; e non più del 20% della durata complessiva dei seguenti moduli (pari a 1 ora): modulo 3: uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora); modulo 4: sostituzione pneumatico (1 ora); modulo 5: montaggio catene da neve (2 ore); modulo 6: uso del cronotachigrafo (1 ora); quanto al programma pratico. Va sottolineato che tale previsione sarà applicabile solo dopo che sarà stato adottato il decreto dirigenziale che disciplinerà le caratteristiche tecniche e gli standard di qualità necessari a garantire che tali strumenti garantiscano elevata qualità ed efficacia della formazione, con particolare riferimento all’affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo. |
3.2.2 DISCIPLINA DELLE ASSENZE NEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIO
È invece innovata la disciplina delle ore di assenza relative alla parte teorica del corso.
Per soddisfare esigenze di semplificazione tanto per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi, quanto per le attività di controllo degli UMC, è stato elevato il numero delle ore di assenza consentite, ma è stata soppressa la possibilità di fare lezioni di recupero delle assenze.
Pertanto il DM 30 settembre 2021 dispone che alle lezioni di teoria sono consentite al massimo 40 ore di assenza (prima erano 28), di cui non più di 28 (prima erano 18+18 recuperabili) relative alla parte comune del corso e non più di 12 (prima erano 10+10 recuperabili) relative alla parte specialistica (co. 11).
Oltre tale numero di assenze il corso non è valido per il rilascio dell’attestato e va ripetuto interamente: come detto, per la parte teorica del corso non è data possibilità di lezioni di recupero.
Resta confermata la precedente previsione per la quale non è possibile fare assenze nelle 20 ore di lezione relative alla parte pratica del corso: eventuali assenze vanno quindi recuperate entro due mesi dalla fine del corso per conseguire l’attestato di frequenza (co. 12).
3.3 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATO E DISCIPLINA DELLE ASSENZE (ART. 10)
3.3.1 PROGRAMMA DEL CORSO QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATO
Nulla è innovato nemmeno quanto al totale complessivo di ore di un corso di qualificazione iniziale accelerato: 140 ore, distinte in 130 di corso teorico e 10 di corso pratico (co. 1), ciascuno distinto in una parte comune a tutte le abilitazioni ed una parte specialistica (co. 2).
Anche in questo caso i contenuti della parte comune del programma teorico non sono più individuati come argomenti afferenti a dieci diversi moduli, ma sono individuati attraverso un rinvio a quelli che, nell’allegato I, sezione I, del DLG 286/2005 sono indicati come punti, e relativi obiettivi, comuni a “tutte le patenti” (co. 3).
Si rinvia a quanto esposto con riferimento al corso di qualificazione iniziale ordinario per l’individuazione dei punti che compongono il programma di parte comune e dei relativi argomenti.
Gli argomenti relativi ai predetti punti sono quindi distinti in tre aree:
- area circolazione stradale nella cui competenza rientrano gli argomenti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis, parte del 3.1 (limitatamente alla sensibilizzazione ai pericoli della strada) e 3.5, per un totale di 68 ore di competenza del docente insegnante di teoria (co. 3, lett. a);
- area autotrasporto nella cui competenza rientrano gli argomenti di cui ai punti 2.1, 3.2 e 3.6, per un totale di 25 ore di competenza del docente esperto in materia di organizzazione aziendale (co. 3, lett. b);
- area medica nella cui competenza rientrano gli argomenti di cui ad una parte del punto 3.1 (limitatamente alla sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro), e punti 3.3 e 3.4, per un totale di 17 ore di competenza del docente medico, o del docente psicologo limitatamente al punto 3.4 (co. 3, lett. c), per una durata di 3 ore.
Allo stesso modo sono individuati attraverso gli argomenti della parte specialistica del programma teorico per CQC cose (punti che nell’allegato I, sez. I, sono riferiti alle patenti di guida C, C+E, C1, C1+E) e persone (punti che nell’allegato I, sez. I, sono riferiti alle patenti di guida D, D+E, D1, D1+E).
Pertanto, la parte specialistica del programma teorico CQC cose si compone degli argomenti esplicitati nei seguenti punti:
1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020) nonché – in coerenza con la citata mission - delle prospettive di sviluppo del settore nell’ottica della transizione ecologica;
per un totale di 20 ore di competenza del docente esperto in materia di organizzazione aziendale (co. 4, lett. a).
La parte specialistica del programma teorico CQC persone si compone degli argomenti esplicitati nei seguenti punti:
1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita decreto legislativo n. 50 del 2020);
1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone;
3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato (si segnala che i contenuti di questo obiettivo sono stati modificati dalla direttiva 2018/645, come recepita dal decreto legislativo n. 50 del 2020);
per un totale di 20 ore di competenza del docente esperto in materia aziendale (co. 4, lett. b).
La docenza della parte specialistica del programma teorico è sempre di competenza del docente esperto in materia di organizzazione aziendale.
È confermata poi l’articolazione della parte pratica di corso una parte comune ed una specialistica cose o persone (co. 5).
I moduli della parte comune del programma pratico, per 7 ore e trenta minuti, sono i seguenti:
modulo 1: guida in autostrada (1 ora);
modulo 2: uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e di emergenza (invece di guida notturna) (1 ora);
modulo 3: sostituzione pneumatico (30 minuti);
modulo 4: montaggio catene da neve (30 minuti);
modulo 5: uso del cronotachigrafo (30 minuti);
modulo 6: manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);
modulo 7: manovre di frenata di emergenza (2 ore).
La parte specialistica del corso pratico consta complessivamente di 2 ore e trenta minuti.
per il trasporto di cose (co. 7, lett. a)
Si rappresenta che nel testo del DM 30 luglio 2021 vi è un evidente errore nella parte in cui - declinando i contenuti dei moduli della parte specialistica pratica di un corso di qualificazione accelerato per il conseguimento di una CQC cose - propone moduli differenti rispetto ai corrispondenti del corso di qualificazione iniziale ordinario. L’errore è tanto più evidente ove si consideri che il testo propone come modulo a.1) e modulo a.2) rispettivamente “perfezionamento nell’uso del cambio di velocità” e “guida sicura ed attenta al risparmio energetico” che - come si è dato evidenza nel corso di qualificazione iniziale ordinario - sono stati proposti il secondo in sostituzione del primo. Pertanto, si dispone che i moduli della parte specialistica del corso pratico per il trasporto di cose sono i seguenti: |
modulo a.1) guida sicura ed attenta al risparmio energetico (invece di perfezionamento nell'uso del cambio di velocità) (30 minuti);
modulo a.2) perfezionamento nell’uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (1 ora);
modulo a.3) uso degli estintori (30 minuti);
modulo a.4) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per carico e scarico della merce (30 minuti);
per il trasporto di persone (co. 7, lett. b)
modulo b.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
modulo b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (un’ora e trenta minuti);
modulo b.3) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).
Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle relative:
• alla sostituzione di uno pneumatico;
• al montaggio delle catene da neve;
• all’uso del cronotachigrafo;
• agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
• all’uso degli estintori;
che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterrebbe con l’impiego di un veicolo – e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore di guida. (co. 8).
È confermata anche la previsione che alcune ore delle lezioni pratiche relative alla parte comune (mod. 6: manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto e mod. 7: manovre di frenata di emergenza) possono essere svolte su simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche disciplinate con DM 17 agosto 2017.
Sebbene il comma 9 dell’articolo in commento non ne contenga espresso rinvio, per analogia con i corsi di qualificazione iniziale accelerata possono essere erogate con simulatore anche con riferimento ai moduli di parte specialistica perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore).
È però prevista la supervisione di un istruttore di guida con abilitazione in corso di validità e la registrazione di tali lezioni sulla memoria del simulatore stesso (co. 9).
Parimenti è confermata la possibilità che, in alternativa alle ore di lezione con uso del simulatore, quattro ore di guida individuale, sia della parte comune che della specialistica, possono essere svolte in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente (co. 10).
A tale fine, l’impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all’esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni e che è redatta in conformità all’allegato 6 della presente circolare.
Si rammenta che le su illustrate disposizioni, relative ai contenuti ed alle forme di erogazione della qualificazione iniziale accelerata (art. 10, commi da 1 a 10), si applicano ai predetti corsi se avviati alla data del 2 gennaio 2022 (a prescindere dalla data di comunicazione dell’avvio del corso).
Per i corsi avviati fino al 31.12.2021 continueranno quindi ad applicarsi le corrispondenti previsioni di cui all’art. 8, commi da 1 ad 6 del DM 20 settembre 2013 e di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.
Come previsto dalla direttiva 2018/645, e recepito con il decreto legislativo n. 50 del 2020, le lezioni del programma teorico ed alcune di quelle del programma pratico, parte comune, possono essere erogate tramite strumenti T.I.C., come l’e-learning, per un numero di ore non superiore al 20% della durata complessiva di programma previste per ciascun ambito di insegnamento o modulo (co. 11). Pertanto, in un corso di qualificazione iniziale accelerato, possono essere svolte con T.I.C. le lezioni relative a: non più del 20 % delle 68 ore dell’area circolazione stradale (pari a 13), non più del 20% delle 25 ore dell’area autotrasporto (pari a 5 ore), non più del 20% delle 17 ore dell’area medica (pari a 3 ore), quanto al programma teorico; e non più del 20% della durata complessiva dei seguenti moduli: modulo 3: sostituzione pneumatico (30 minuti); modulo 4: montaggio catene da neve (30 minuti); modulo 5: uso del cronotachigrafo (30 minuti); quanto al programma pratico. Anche in tal caso va sottolineato che tale previsione sarà applicabile solo dopo che sarà stato adottato il decreto dirigenziale che disciplinerà le caratteristiche tecniche e gli standard di qualità necessari a garantire che tali strumenti garantiscano elevata qualità ed efficacia della formazione, con particolare riferimento all’affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo. |
3.3.2. DISCIPLINA DELLE ASSENZE NEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATO
Parallelamente risulta innovata la disciplina delle ore di assenza relative alla parte teorica del corso, per le ragioni innanzi esposte.
Pertanto il DM 30 luglio 2021 dispone che alle lezioni di teoria sono consentite al massimo 20 ore di assenza (prima erano 14), di cui non più di 14 (prima erano 9+ 9 da recuperare) relative alla parte comune del corso e non più di 6 (prima erano 5+5 da recuperare) relative alla parte specialistica (co. 12).
Oltre tale numero di assenze il corso non è valido per il rilascio dell’attestato e va ripetuto interamente: come detto, per la parte teorica del corso non è data possibilità di lezioni di recupero.
Resta confermata la precedente previsione per la quale non è possibile fare assenze durante le 10 ore di lezione relative alla parte pratica del corso: eventuali assenze vanno quindi recuperate entro un mese dalla fine del corso per conseguire l’attestato di frequenza (co. 13).
3.4 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE E PER I TITOLARI DI ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE E DISCIPLINA DELLE ASSENZE (ART. 11)
Le disposizioni del DM 30 luglio 2021 confermano i principi già propri del DM 20 settembre 2013 in ragione dei quali:
• il conducente già titolare di una CQC per una tipologia di trasporto che intende conseguirla anche per l’altra tipologia, deve seguire solo le lezioni del corso di qualificazione iniziale (ordinario o accelerato) relative alla parte specialistica del programma, sia teorico che pratico, previsto per la tipologia di CQC che intende conseguire (co. 1 per integrazione CQC cose e co. 2 per integrazione CQC persone).
Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del corso sia un’autoscuola o un C.I.A. oppure un ente di formazione:
il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di cose, che intenda conseguirla anche per il trasporto di persone, dovrà frequentare delle seguenti parti di corso (sia ordinario che accelerato):
- la parte specialistica del programma teorico per trasporto di persone;
- la parte specialistica del programma pratico per trasporto di persone;
il titolare di qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, che intenda conseguirla anche per il trasporto di cose, dovrà frequentare le seguenti parti di corso (sia ordinario che accelerato):
- la parte specialistica del programma teorico per trasporto di cose;
- la parte specialistica del programma pratico per trasporto di cose;
- il conducente già titolare di un attestato di idoneità per l’accesso alla professione per una determinata tipologia di trasporto che intende conseguire una CQC per la medesima tipologia, dovrà frequentare solo le lezioni del corso di qualificazione iniziale (ordinario o accelerato) relative alla parte comune del programma, sia teorico che pratico, e quelle relative alla parte specialistica del corso pratico, previsto per la CQC che intende conseguire (l’attestato assorbe infatti solo le lezioni del programma teorico, parte specialistica) (co. 4).
Pertanto, fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del corso sia un’autoscuola o un C.I.A. oppure un ente di formazione:
il titolare di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore che intenda conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC relativa al medesimo settore, deve frequentare le parti di programma (sia di un corso ordinario che accelerato) richieste dall’abilitazione da conseguirsi:
- la parte comune del programma teorico
- la parte comune del programma pratico;
- la parte specialistica del programma pratico relativo alla medesima tipologia di trasporto per la quale il candidato al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC già possiede l’attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che – sebbene per errore materiale nel comma 4 in commento non sia stato menzionato il comma 7 (dell’art. 9, nel caso di corso di qualificazione iniziale ordinario, e dell’art. 10, nel caso di corso di qualificazione iniziale accelerato) relativo alla parte di programma pratico specialistico - necessariamente il conducente di cui al punto n.2 deve seguire anche le lezioni relative alla parte pratica specialistica della tipologia di CQC che intende conseguire. Ciò necessaria coerenza con le disposizioni comunitarie, che prevalgono su quelle nazionali. Ed è del resto confermato, per la medesima coerenza, anche dalle previsioni del comma 6, che di seguito si illustrano: |
• il conducente già titolare di una CQC per una determinata tipologia di trasporto e di un attestato di idoneità per l’accesso alla professione altra tipologia di trasporto, che intende conseguire una CQC per quest’ultima, deve seguire solo le lezioni relative alla parte specialistica del corso pratico, previsto per la CQC che intende conseguire (l’attestato assorbe infatti solo le lezioni del programma teorico, parte specialistica) (co. 6). In tal caso la CQC per la quale è stato frequentato il predetto corso è rilasciata dall’UMC per mera esibizione dell’attestato di frequenza del corso stesso (co. 7).
A ciascuna parte di programma di qualificazione iniziale (ordinario o accelerato, lezioni teoriche o pratiche, parte comune o parte specialistica) si applica la rispettiva disciplina delle assenze (co. 3 e co. 5).
Parimenti sono applicabili le disposizioni, corrispondenti a ciascuna tipologia di corso, relative alla possibilità di erogare parte delle lezioni con simulatore, o alternativamente alla possibilità di svolgere alcune ore di guida individuale su aree private, così come – quando saranno applicabili – le disposizioni relative alla possibilità di erogare alcune ore di lezione con T.I.C. (co. 8).
Si rammenta che le su illustrate disposizioni, limitatamente ai contenuti ed alle forme di erogazione dei corsi di integrazione della qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata (art. 11, commi da 1 a 4 e comma 8) si applicano ai predetti corsi se avviati alla data del 2 gennaio 2022 (a prescindere dalla data di comunicazione dell’avvio del corso).
Per i corsi avviati fino al 31.12.2021 continueranno quindi ad applicarsi le corrispondenti previsioni di cui all’art. 9, commi 1, 2, 4, primo periodo e 5) del DM 20 settembre 2013 e di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.
3.5 SVOLGIMENTO DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE (ART. 12) – APPLICATIVO PER LE COMUNICAZIONI CON GLI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE E PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE (ART. 13) - APPLICABILITÀ E DISCIPLINA TRANSITORIA (ART. 23)
L’art. 12 del DM 30 luglio 2021 reca una puntuale disciplina dello svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale: dall’atto di iscrizione del candidato nel registro di iscrizione del soggetto erogatore del corso, al rilascio dell’attestato di fine corso, passando per tutte le comunicazioni dovute e la registrazione delle presenze e delle assenze.
Il testo del predetto articolo presuppone il funzionamento: - dell’applicativo di cui si è dato cenno nel paragrafo 2, sub lettera e), disciplinato dall’art. 13 del DM 30 luglio 2021; - del sistema di rilevazione delle presenze su base biometrica, collegato al predetto applicativo, di cui si è dato cenno nel paragrafo 2, sub lett. f), disciplinato dall’art. 22 del predetto DM. Si è già detto di come le disposizioni relative all’applicativo ed al sistema su indicati non saranno immediatamente applicabili alla data del 15 ottobre 2021, bensì dalla data che sarà stabilita con i decreti che dovranno rispettivamente disciplinarli. Pertanto, mentre l’art. 12 detta la disciplina dello svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale a regime, ovvero quando tutto sarà operativo, l’art. 23 prevede un complesso sistema di disciplina transitoria, e dunque di applicabilità di una parte delle disposizioni di cui al DM 20 settembre 2013, nelle more appunto della realizzazione dei predetti applicativo e sistema di rilevazione. Il rinvio deve intendersi operato anche agli allegati previsi dal DM 20 settembre 2013 che, per pronto riscontro, cono acquisiti con diversa numerazione, come allegati della presente circolare. I predetti allegati sono lievemente modificati al fine di adattarli alla nuova disciplina: in particolare si segnala la presenza, in ciascuno di essi, del campo “data di comunicazione dell’avvio del corso”, utile a collocare il corso stesso nell’ambito di applicazione della disciplina in esame. |
Ai fini della presente circolare, si ritiene opportuno dare istruzioni relative alla disciplina dei corsi di qualificazione iniziale che sarà applicabile a decorrere dalla data del 15 ottobre p.v., per i corsi il cui avvio sia stato comunicato a decorrere da tale data, al fine di semplificare la lettura dell’art. 23 (disciplina transitoria).
Saranno ovviamente date diverse ed ulteriori istruzioni nel tempo, man mano che saranno realizzate una o più sezioni dell’applicativo per le comunicazioni con gli UMC o il dispositivo per la rilevazione delle presenze su base biometrica.
3.5.1 REGISTRI DI ISCRIZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Per la disciplina transitoria dell’art. 12, co. 1, in materia di registri di iscrizione e frequenza (che a regime saranno nell’applicativo dedicato), si applicano le disposizioni dell’art. 10, co. 4, del DM 20 settembre 2013, come di seguito illustrata.
Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione iniziale sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 6 del DM 20 settembre 2013 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 7 della presente circolare). L'allievo che l'autoscuola conferisce al C.I.A, è iscritto anche nel registro del C.I.A.
Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
Tale registro deve essere conservato per almeno 5 anni presso la sede del soggetto erogatore, comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione.
3.5.2 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Per la disciplina transitoria dell’art. 12, co. 2, 3, 4 e 5, in materia di comunicazione all’UMC e per conoscenza alla DGT territorialmente competenti, dell’avvio del corso e di ogni informazione accessoria, della variazione dell’elenco partecipanti al corso, di situazioni eccezionali di indisponibilità del docente o dell’attrezzatura necessaria a svolgere la lezione programmata (comunicazioni alle quali sarà preordinato l’applicativo), si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10, co. 1 e 7, primo e secondo periodo, del DM 20 settembre 2013, come di seguito illustrata.
I soggetti erogatori dei corsi, comunicano alla DGT ed all’UMC competente per territorio, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico e pratico, ivi comprese le eventuali esercitazioni pratiche fuori sede, nonché il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione.
Fermo restando il principio che “dies a quo non computatur”, con l’espressione “tre giorni lavorativi liberi” si intendono tre giorni feriali antecedenti all’avvio del corso (ad es. se la comunicazione di avvio del corso è presentata il lunedì, il corso può iniziare il venerdì, sempre che i giorni di martedì, mercoledì e giovedì non siano festivi).
Qualora l'autorizzazione agli enti di formazione sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del corso di qualificazione iniziale, la comunicazione di avvio del corso, effettuata dall'ente medesimo, reca altresì l'indicazione dell'autoscuola o del C.I.A. che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso corso.
Alla comunicazione di avvio del corso di qualificazione iniziale, ove ne ricorra il caso, dovrà essere allegato un atto con il quale il proprietario, l’usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o il venditore con patto di riservato dominio concede la disponibilità del veicolo.
3.5.3 RESPONSABILE DEL CORSO
Al responsabile del corso fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi.
Il responsabile del corso, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso di formazione, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato. Durante lo svolgimento delle lezioni non è necessaria la presenza, in sede, del responsabile del corso.
Nel caso in cui un ente di formazione deleghi l’erogazione della parte pratica del corso ad un’autoscuola o ad un C.I.A., il responsabile del corso è individuato presso l'ente di formazione stesso.
3.5.4 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELL’ELENCO DEI PARTECIPANTI O DEL CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Ogni eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti, nel rispetto del limite massimo di 25 unità, è comunicata al predetto UMC almeno entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente l’avvio del corso stesso. Tale comunicazione deve avvenire con invio di PEC del soggetto erogatore del corso, indirizzata alla PEC dell’UMC territorialmente competente: fa fede del corretto adempimento la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica. Non è, in nessun caso, possibile inserire nuovi nominativi di allievi una volta iniziato il corso.
Eventuali variazioni al calendario delle lezioni teoriche o pratiche, ivi comprese le esercitazioni di guida svolte in area privata, sono comunicate all’Ufficio Motorizzazione civile entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente allo svolgimento delle stesse. Tale comunicazione deve avvenire con invio di PEC del soggetto erogatore del corso, indirizzata alla PEC dell’UMC territorialmente competente: fa fede del corretto adempimento la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
Per tutti i corsi di qualificazione iniziale la cui parte teorica è erogata dalle autoscuole che delega l’erogazione di quella pratica del corso ad un C.I.A, la comunicazione di avvio del corso, del calendario delle lezioni e delle eventuali successive variazioni devono essere inviate, dal responsabile del corso, oltre che alla DGT ed all’UMC territorialmente competenti, anche al responsabile del predetto C.I.A..
Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si verifichino situazioni di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica a mezzo PEC senza indugio, e comunque prima dell'avvio della lezione o delle ore predette, tale circostanza al predetto UMC, unitamente ai documenti giustificativi del caso.
Tali documenti possono essere trasmessi anche successivamente, e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento: in tal caso alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dallo stesso responsabile del corso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono esplicitati le situazioni di indisponibilità e le motivazioni.
Le medesime formalità si applicano nel caso in cui, durante la lezione, si verifichino situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento del docente o di un partecipante.
3.5.5 GIORNI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DELLA PARTE TEORICA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Il comma 6 dell’art. 12 è immediatamente applicabile limitatamente alla disciplina in tema di luogo di svolgimento delle lezioni: dispone che le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale sono svolte, secondo il calendario delle lezioni comunicato, o sue eventuali variazioni parimenti comunicate, presso le sedi e le aule autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione.
Quanto a giorni ed orari nei quali possono essere svolte le lezioni teoriche, fino alla realizzazione del dispositivo per la rilevazione della presenza su base biometrica, si applicano quale disciplina transitoria le disposizioni dell’art. 10, co. 2, terzo e quarto periodo del DM 20 settembre 2013, come di seguito illustrate.
Le lezioni giornaliere della parte teorica del corso possono svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Hanno complessivamente durata non inferiore a due ore e non superiore ad otto suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore.
La disciplina a regime, di cui all’articolo 12, co. 6, secondo periodo del DM 30.7.2021 prevede la possibilità di erogare lezioni nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Tuttavia la disciplina recata dall’articolo 23, commi 1, lett.f) e 4, dispone che tali previsioni saranno applicabili solo dopo che sarà operativo il sistema di rilevazione delle presenze su base biometrica, collegato all’applicativo per le comunicazioni con l’UMC. |
3.5.6 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE NELLE LEZIONI DELLA PARTE TEORICA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Per la disciplina transitoria dell’art. 12, co. 7, in materia di rilevazione delle presenze, in assenza del più volte citato dispositivo si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, co. 5, dal primo al quinto periodo, del DM 20 settembre 2013 come di seguito illustrate.
La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 7 del DM 20 settembre 2013 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 8 della presente circolare), distinto in:
- una sezione dedicata alle lezioni della parte teorica comune del corso;
- una sezione dedicata alle lezioni della parte specialistica per il trasporto di cose, sia teoriche che pratiche;
- una sezione dedicata alle lezioni della parte specialistica per il trasporto di persone, sia teoriche che pratiche.
Il soggetto erogatore del corso può adottare anche due distinti registri, uno relativo alle lezioni teoriche del corso, contraddistinto dalla lettera “T” e uno relativo alle lezioni pratiche, contraddistinto dalla lettera “P”.
Sul registro di frequenza è annotata dal responsabile del corso la data, il nominativo del docente, l'argomento della lezione e l’area (circolazione stradale, autotrasporto o medica) e punto del programma ai quali la lezione afferisce.
Sul registro di frequenza deve essere apposta la firma del docente e di ciascun allievo.
Ogni allievo appone la firma sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall’inizio della lezione, che in uscita.
Qualora la lezione giornaliera sia suddivisa almeno in due blocchi, ognuno dei quali di durata non inferiore a due ore, ogni allievo riappone la firma di presenza entro i primi 15 minuti dalla ripresa di ciascun successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
L'assenza di un partecipante è annotata sul registro, dal responsabile del corso, entro quindici minuti decorrenti dall'inizio della prima ora di lezione giornaliera e di ogni successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre.
Entro e non oltre i successivi cinque minuti di ciascuna rilevazione delle assenze, il responsabile del corso invia con PEC, indirizzata all’indirizzo PEC dell’UMC competente per territorio, una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti utilizzando il modello di cui all’allegato 9 della presente circolare: fa fede del corretto adempimento la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento delle lezioni.
I registri di frequenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall’UMC competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni presso la sede indicata quale luogo di svolgimento delle lezioni per ciascun corso.
I commi 9 e 10 dell’art. 12 in commento disciplinano i casi di malfunzionamento dell’applicativo di cui all’art. 13, e pertanto alla data attuale non sono applicabili, né necessitano di disciplina transitoria. |
3.5.7 GIORNI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DELLA PARTE PRATICA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Il comma 11 dell’art. 12 è immediatamente applicabile e dispone in materia di luoghi di svolgimento delle lezioni relative alla parte pratica del corso e loro durata come segue:
Le lezioni relative alla parte pratica del corso, ivi comprese quelle svolte su simulatore o in area privata:
- sono svolte secondo il calendario comunicato o sue eventuali variazioni parimenti comunicate;
- hanno inizio presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di autorizzazione, ovvero presso altro luogo, parimenti comunicato, anche eventualmente quello dove si conclude l’ora di lezione relativa alla parte pratica del corso immediatamente precedente, al fine di non richiedere il rientro del veicolo presso la sede del soggetto erogatore del corso;
- hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata compresa tra due e tre ore, fatta eccezione per le esercitazioni di guida che possono avere durata minima di un’ora. Nuova è la prescrizione che durante le esercitazioni di guida, l’istruttore deve utilizzare la propria carta tachigrafica.
Quanto agli orari nei quali è possibile svolgere le lezioni relative alla parte pratica del corso (art. 12, co. 12, primo periodo) si applicano le disposizioni dell’art. 10, co. 2, quinto periodo del DM 20 settembre 2013, come di seguito illustrate.
Le lezioni della parte pratica del corso si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (a regime sarà fino alle ore 18).
3.5.8 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE NELLE LEZIONI DELLA PARTE PRATICA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Per la rilevazione delle presenze delle lezioni pratiche in sede, vale la disciplina transitoria già esposta con riferimento alle lezioni teoriche.
Per la rilevazione delle presenze nelle lezioni pratiche di guida o lezioni collettive dimostrative che si erogano fuori dalla sede autorizzata, si applicano disposizioni differenti, dettate dal comma 13 che è immediatamente applicabile al netto del quarto e quinto periodo, per i quali (presupponendo l’applicativo dell’art. 13) è prevista una disciplina transitoria. Ne risulta quanto di seguito si illustra.
Sono da considerarsi “fuori sede” le esercitazioni giornaliere di guida (anche su aree private) e le lezioni giornaliere pratiche collettive svolte fuori dalla sede del soggetto titolare dell’autorizzazione o del nulla osta, ivi compreso il caso che la parte pratica del programma sia stata conferita da autoscuola consorziata al centro di istruzione automobilistica ovvero demandata da ente di formazione ad autoscuola o a centro di istruzione automobilistica.
Prima dell’inizio di una lezione fuori sede, il responsabile del corso o l’istruttore incaricato della lezione di esercitazione pratica provvede a compilare il foglio matrice del libretto di attestazione delle guide ed esercitazioni pratiche collettive “fuori sede”, di cui all’allegato 1 del DM 30 luglio 2021 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 10 della presente circolare).
Qualora la durata delle esercitazioni giornaliere di guida ovvero delle lezioni giornaliere cd. “fuori sede” sia superiore a due ore, dovrà essere compilato un foglio per ogni blocco di ore superiore a 2 ma non superiore a 3, in modo da consentire la rilevazione delle presenze degli allievi secondo le cadenze temporali esposte con riferimento alle lezioni teoriche.
Su tali fogli è annotato, tra l’altro:
- se si tratta di lezione di guida (individuale): solo sul fronte il nome del docente e quello dell’allievo partecipante alla lezione, la data e l’argomento della stessa, la data di comunicazione dell’avvio del corso ed il numero di targa del veicolo;
- se trattasi di esercitazione pratica “fuori sede” nel senso su specificato (collettiva): sul fronte il nome del docente, la data e l’argomento della lezione, la data di comunicazione dell’avvio del corso, nonché sul retro i nominativi degli allievi partecipanti alla lezione. Non è ovviamente da compilarsi la parte relativa alla targa dei veicoli.
La compilazione del foglio matrice suddetto è fatta con riferimento alle lezioni giornaliere, e non può essere effettuata prima delle ore 18 del giorno precedente.
L’istruttore incaricati delle esercitazioni di guida ovvero quelle pratiche collettive “fuori sede”, preleva e compila in loco il foglio figlia del libretto di attestazione delle guide ed esercitazioni pratiche collettive “fuori sede”: a ciò deve provvedere prima di dare avvio alle lezioni di guida individuali giornaliere, o di ciascuna di queste, ovvero prima di dare avvio alle esercitazioni pratiche “fuori sede”.
All’inizio di ciascuna singola lezione di guida, ovvero delle esercitazioni pratiche giornaliere “fuori sede” (ovvero di ciascun blocco di almeno due ore ma non superiore a tre), ciascun allievo, previo riconoscimento a mezzo di esibizione di documento di identità personale, appone la propria firma. Il modulo è quindi sottoscritto anche dall’istruttore nella casella apposita.
L’allievo che ha partecipato all’esercitazione di guida, ovvero gli allievi che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche cumulative “fuori sede”, dopo aver apposto la firma in ingresso ed eventualmente averla riapposta secondo le cadenze temporali su richiamate, appone la propria firma anche in uscita.
L’eventuale assenza di un allievo è annotata dall’istruttore entro quindici minuti dall’inizio della lezione giornaliera e di ciascun successivo blocco di essa.
L’assenza di un allievo è altresì annotata e motivata, nello spazio destinato alla firma in uscita, in ogni caso in cui un allievo si assenti prima del termine delle esercitazioni in parola.
Dal termine delle lezioni di guida giornaliere o delle esercitazioni pratiche giornaliere fuori sede, e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse entro l’orario d’inizio di eventuali ulteriori lezioni, il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, come compilate, nella sede del soggetto erogatore del corso.
Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenze, nella sezione relativa alla parte pratica del corso, i numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi fuori sede. I predetti soggetti provvedono al più tardi entro il giorno successivo a quello di svolgimento della lezione pratica fuori sede, e comunque non prima dell’inizio di nuove lezioni, a trasmettere all’UMC competente per territorio, l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il citato modulo di rilevazione delle assenze e comunicazione all’UMC, allegato n. 9 della presente circolare.
Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente UMC prima del loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno cinque anni.
Nuove sono le seguenti disposizioni: la durata delle lezioni è attestata dal disco del cronotachigrafo analogico o dalla stampa emessa dal cronotachigrafo digitale. I dischi o le stampe afferenti alle lezioni di guida sono archiviati presso i locali dell’ente erogatore del corso entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la lezione di guida individuale e sono conservati dall’ente erogatore del corso per 5 anni a decorrere dalla fine dei corsi afferenti.
3.5.9 ATTESTATO DI FINE CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, ANCHE DI INTEGRAZIONE
Il comma 14 disciplina il rilascio dell’attestato di fine corso, che a regime sarà emesso dall’applicativo di cui all’art. 13: quale disciplina transitoria, si applicano le disposizioni dell’art. 10, co. 6, primo periodo, del DM 2013 come di seguito illustrate.
Quando ciascun allievo ha completato il corso, il soggetto erogatore gli rilascia il relativo attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 8 del DM 2013 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 11 della presente circolare), recante il tipo di corso frequentato e la parte di corso svolto. È possibile il rilascio dell’attestato all’allievo che ha terminato il corso anche prima che quest’ultimo sia stato completato da tutti gli allievi allo stesso iscritti.
Non è più richiesto che sull’attestato sia previamente apposto un visto da parte dell’UMC territorialmente competente.
Il comma 15 stabilisce, come già precedentemente, la validità dell’attestato, pari a dodici mesi dalla data di fine corso.
Per mera completezza espositiva si ricorda che si applicano le proroghe di cui alla circolare prot. n. 24231 del 27.7.2021, paragrafo 3, lett. c) quanto alla proroga di validità, fino al 31 marzo 2022, degli attestati di fine corso qualificazione iniziale in scadenza dal 31.1.2020 al 31.12.2021.
3.5.10 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI
Il comma 16, così come era già previsto, stabilisce il divieto di frequentare due o più corsi contemporaneamente; un numero massimo di partecipanti ad un medesimo corso, fissato in 25 allievi.
Stabilisce poi che non possono frequentare il medesimo corso allievi che, all’atto dell’iscrizione, non hanno conseguito la patente afferente al tipo di qualificazione CQC che intendono conseguire ed allievi che invece ne siano già titolari.
Con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, ordinaria o accelerata, avviati entro il 31.12.2021 si dispone che non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Per quanto riguarda i corsi di qualificazione iniziale anche di integrazione, ordinaria o accelerata, che saranno avviato a decorrere dal 2.1.2022, non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino singoli punti dell’allegato I, sez. I del decreto legislativo n.286 del 2005 già avviati.
Questa Direzione provvederà ad adottare, con successiva circolare, istruzioni relative alla durata delle lezioni, relative a ciascuno dei predetti punti, afferenti alle tre aree della qualificazione iniziale parte teorica comune ed alle lezioni della parte teorica specialistica.
Nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula:
- è consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, distintamente compilati.
- è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un medesimo soggetto. Anche in tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, debitamente compilati;
- è consentita la presenza in aula durante le lezioni di allievi che, avendo frequentato presso il medesimo soggetto erogatore un corso di qualificazione iniziale in precedenza, siano in attesa di sostenere un esame o, avendolo sostenuto, siano stati respinti ed intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi respinti agli esami non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità dell’attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione regolarmente frequentato.
- è consentita la presenza, in un corso di qualificazione iniziale, di allievi che devono sostenere l’esame di revisione della qualificazione CQC o di allievi che, avendo già frequentato il corso di formazione periodica, devono sostenere l’esame di ripristino ai sensi del DM 20 settembre 2013 e relativa circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.
Il responsabile del corso comunica al competente UMC la presenza di allievi respinti agli esami ovvero che devono sostenere l’esame di revisione o di ripristino entro le ore 18 del giorno precedente il primo giorno di presenza al corso. Questi, iscritti nel registro di iscrizione, non hanno l’obbligo di attestare la presenza sul registro di frequenza.
3.6 FORMAZIONE PERIODICA (ART. 15)
Nulla è innovato quanto alla validità quinquennale della qualificazione CQC, il cui rinnovo resta subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica della durata di 35 ore: il conducente titolare di una CQC sia per il trasporto di cose che di persone, che frequenta un corso di formazione periodica per una tipologia di trasporto, rinnova la CQC per entrambe (co. 1).
Nel caso in cui un conducente, già titolare di una CQC per una tipologia di trasporto, presenti domanda di conseguimento per esame di una CQC per l’altra tipologia in un arco temporale non eccedente i 12 mesi precedenti alla scadenza della CQC posseduta, questa, in ragione dell’esame sostenuto, è rinnovata nella validità per 5 anni a decorrere dalla data di esame di quella conseguita con l’esame stesso: le due abilitazioni vengono così ad avere medesima data di scadenza (co. 2).
Sul punto si rappresenta che, ai fini del computo dei 12 mesi rispetto alla data di scadenza della qualificazione CQC posseduta, per quanto il tenore letterale della disposizione in commento faccia riferimento al “conseguimento” della nuova qualificazione CQC, si è inteso utile far riferimento alla “data di presentazione della domanda esame” (che ovviamente deve avere esito positivo), per non introdurre alcun elemento di indeterminatezza (tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’effettuazione dell’esame stesso) rispetto alle consapevoli determinazioni del candidato.
Esemplificando: CASO 1 il conducente possiede una CQC merci in scadenza 30.11.2022 presenta domanda di conseguimento per esame dell’integrazione CQC persone in data 1.12.2021 (≤12 mesi antecedenti la data di scadenza della CQC merci posseduta) consegue una CQC per entrambe le abilitazioni con scadenza + 5 anni dalla data di esame della nuova qualificazione CQC conseguita. Il caso su esposto opera automaticamente e quindi non richiede alcun adempimento né formalità per il rinnovo dell’abilitazione già posseduta. CASO 2 il conducente possiede una CQC merci in scadenza 30.12.2022 presenta domanda di conseguimento per esame dell’integrazione CQC persone in data1.12.2021 (>12 mesi antecedenti la data di scadenza della CQC posseduta) consegue una CQC persone con scadenza + 5 anni dalla data di esame, ma deve frequentare un corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC merci scaduta. Come anticipato, la disposizione in commento non può trovare applicazione nel caso in cui la domanda sia presentata in un tempo successivo alla scadenza della CQC posseduta In tali casi, infatti, la formazione di “parte comune” della CQC posseduta non è in corso di validità e dunque non è utile all’esame di integrazione. Pertanto il conducente deve, alternativamente: prima procedere al rinnovo della CQC posseduta scaduta e poi all’esame di integrazione; oppure sostenere l’esame per il conseguimento della CQC richiesta per intero, sia sulla parte comune che su quella specifica. |
Le disposizioni su esposte si applicano anche al caso di integrazione di una CQC già posseduta per una determinata tipologia di trasporto, da parte di un conducente già titolare anche di attestato di idoneità di professionale per l’altra tipologia di trasporto, di cui all’art. 11, co. 7 DM 30 luglio 2021. Non essendovi, in questo caso, esami da sostenere, il conducente consegue una CQC per entrambe le abilitazioni con scadenza + 5 anni dalla data di rilascio della nuova qualificazione CQC conseguita.
Il corso di formazione periodica può essere: integrale o frazionato (co. 3).
Il corso di formazione periodica integrale è organizzato erogando i 5 moduli che compongono le 35 ore in un’unica soluzione (un unico corso) e le relative lezioni possono essere erogate non prima di 12 mesi antecedenti la scadenza della CQC da rinnovarsi (lett. a): ne consegue che un corso avviato prima di tale termine non sarà in alcun modo utile al rinnovo della CQC posseduta, non sarà quindi acquisito dal sistema CED di questa DGMOT e non produrrà la stampa di alcun duplicato CQC per rinnovo di validità.
Il corso di formazione periodica frazionato consente di erogare ciascuno dei cinque moduli in un tempo pari all’arco di validità quinquennale della CQC da rinnovarsi, a condizione che almeno un modulo sia frequentato nell’ultimo anno di validità della CQC stessa. Anche in tal caso ne consegue che un corso frazionato per il quale le lezioni dell’ultimo modulo siano state avviate prima di tale termine non sarà in alcun modo utile al rinnovo della CQC posseduta, non sarà quindi acquisito dal sistema CED di questa DGMOT e non produrrà la stampa di alcun duplicato CQC per rinnovo di validità.
Si rappresenta che, stante la necessità di generare un archivio per gestire le informazioni relative ai moduli di lezione completati da ogni singolo partecipante, nei corsi di formazione periodica frazionati, la disciplina transitoria di cui all’art. 23 del DM 30 luglio 2021 dispone che le disposizioni relative a tali corsi non sarà applicabile prima della data che sarà stabilita da apposito decreto che disciplinerà la relativa sezione dell’applicativo di cui all’art. 13 dello stesso DM. |
3.6.1 PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA INTEGRALE E DISCIPLINA DELLE ASSENZE (ART. 16)
Resta confermata, come detto, la durata di 35 ore, suddivisa in cinque moduli da sette ore ciascuno (co. 1).
La parte di programma comune ad entrambe le abilitazioni non è sostanzialmente innovata rispetto a quanto già previsto dal DM 20 settembre 2013. Se ne riportano di seguito i moduli (co. 2):
a) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente insegnante di teoria);
b) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale (prima era “delle norme di comportamento”) e responsabilità del conducente (docente insegnante di teoria);
c) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell’attività professionale (prima era “rischi professionali”); condizioni psicofisiche dei conducenti (docente medico).
Anche la parte specialistica del programma per la CQC cose è rimasta invariata al netto di una minima variazione (co. 3, lett. a). Si articola, dunque, nei seguenti moduli, di competenza del docente esperto in materia di organizzazione aziendale:
a.1) carico e scarico delle merci;
a.2) compiti del conducente (che prima erano ricompresi nel modulo precedente) e disposizioni normative sul trasporto di cose.
Del tutto nuova è la previsione che la frequenza di un corso previsto dalla direttiva 2008/68/CE (trasporto di merci pericolose) e/o di un corso previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 (trasporto di animali) entro il termine di validità quinquennale della carta di qualificazione per il trasporto di cose da rinnovarsi equivale a 3 ore del modulo a.2, per ciascuno dei predetti corsi.
A tal fine:
- quanto al corso di cui alla direttiva 2008/68/CE (trasporto di merci pericolose) si ritiene utile un esame, con esito positivo, di conseguimento o di rinnovo del CFP ADR nell’arco di validità quinquennale della CQC per il trasporto di cose da rinnovarsi;
- quanto al corso previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 (trasporto animali) si ritiene utile aver conseguito il “Certificato di idoneità dei guardiani” in data non anteriore ai cinque anni di validità della CQC per il trasporto di cose da rinnovarsi: non potrà essere utile un certificato di idoneità acquisito prima (il certificato ha validità 10 anni) né rinnovato dopo poiché il rinnovo di tale certificato non è subordinato nuovamente alla partecipazione al corso di formazione specifico ed al superamento del test finale, bensì alla mera richiesta scritta al Servizio Veterinario ASL territorialmente competente;
Del ricorrere delle predette circostanze (di fatto e temporali) il conducente deve rendere dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità all’allegato 12 della presente circolare, allegando copia del CFP ADR o del Certificato di idoneità dei guardiani in suo possesso.
Il soggetto erogatore del corso di formazione periodica:
• verifica che la dichiarazione sia coerente rispetto alle istruzioni su riportate e la documentazione completa;
• annota sul registro delle presenze, in corrispondenza del nome del conducente e delle ore del modulo a.2) non frequentate, alternativamente “dir. 2008/68/CE” o “Reg. (CE) n. 1/2005”.
Gli UMC operano verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
La parte specialistica del programma per la CQC persone è rimasta invariata (co. 3, lett. b) e si articola, come è noto, nei seguenti moduli, di competenza del docente esperto in materia di organizzazione aziendale:
b.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lett. a), del regolamento (UE) n. 181/2011.
b.2) disposizioni normative sul trasporto di persone.
Del tutto nuova è la previsione che la frequenza di un corso previsto dal citato regolamento (UE) n. 181/2011, entro il termine di validità quinquennale della carta di qualificazione per il trasporto di persone da rinnovarsi equivale a 3 ore del modulo b.1).
A tal fine il conducente deve rendere dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità all’allegato 12 della presente circolare, allegando copia dell’attestato di frequenza di un corso di formazione previsto dal citato regolamento (UE) n. 181/2011, erogato nel limite temporale su detto. Tale attestato deve essere rilasciato su carta intestata del soggetto erogatore del corso, deve specificare il giorno/i giorni in cui lo stesso è stato svolto, deve essere firmato e timbrato.
• Per il soggetto erogatore del corso di formazione periodica e per gli UMC valgono le istruzioni su esposte con riferimento ai corsi di cui alla direttiva 2008/68/CE o al Reg. (CE) n. 1/2005.
Non più di due ore di lezione per ciascuno dei cinque moduli potrà essere erogato con strumenti T.I.C., come l’e-learning (co. 4).
Anche in tal caso si sottolinea che tale previsione sarà applicabile solo dopo che sarà stato adottato il decreto dirigenziale che disciplinerà le caratteristiche tecniche e gli standard di qualità necessari a garantire che tali strumenti garantiscano elevata qualità ed efficacia della formazione, con particolare riferimento all’affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di controllo. |
È confermata la possibilità di svolgere le lezioni di cui al modulo di parte comune “conoscenza dei dispositivi del veicolo” e “condotta di guida” su simulatore di alta qualità, conforme alle caratteristiche tecniche disciplinate con DM 17 agosto 2017.
Nei corsi di formazione periodica integrale sono consentite al massimo 5 ore di assenza (e non più 3).
In coerenza con le modifiche apportate al regime delle assenze in materia di qualificazione iniziale, anche nei corsi di formazione periodica non è più prevista la possibilità di lezioni di recupero. Un numero di assenze superiore a 5 non consente il rilascio dell’attestato di fine corso: conseguentemente, ai fini del rinnovo della CQC, il corso deve essere, interamente ripetuto (co. 6).
3.6.2 PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA FRAZIONATO E DISCIPLINA DELLE ASSENZE (ART. 17)
Poiché, come anticipato, la disciplina dei corsi di formazione periodica frazionati sarà applicabile solo dalla data che sarà indicata da apposito decreto che disciplinerà la relativa sezione dell’applicativo di cui all’art. 13 del DM 30 luglio 2021, al momento non si ritiene utile impartire alcuna istruzione al riguardo.
3.6.3 SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA (ART. 18)
L’art. 18 del DM 30 luglio 2021 reca una puntuale disciplina dello svolgimento dei corsi di formazione periodica: iscrizione del candidato nel registro di iscrizione del soggetto erogatore del corso, comunicazioni dovute dal predetto soggetto all’UMC ed alla DGT territorialmente competenti in ragione della sede di erogazione del corso, registrazione delle presenze e delle assenze.
Il testo del predetto articolo presuppone il funzionamento:
- dell’applicativo disciplinato dall’art. 13 del DM 30 luglio 2021;
- del sistema di rilevazione delle presenze su base biometrica, collegato al predetto applicativo, di cui si è fatto cenno, disciplinato dall’art. 22 del predetto DM.
Si è già detto di come le disposizioni relative all’applicativo ed al sistema su indicati non saranno immediatamente applicabili alla data del 15 ottobre 2021, bensì dalla data che sarà stabilita con i decreti che dovranno rispettivamente disciplinarli.
Pertanto, mentre l’art. 18 detta la disciplina dello svolgimento dei corsi di formazione periodica a regime, ovvero quando tutto sarà operativo, l’art. 23 prevede un complesso sistema di disciplina transitoria, e dunque di applicabilità di una parte delle disposizioni di cui al DM 20 settembre 2013, nelle more appunto della realizzazione dei predetti applicativo e sistema di rilevazione.
Ai fini della presente circolare, si ritiene opportuno dare istruzioni relative alla disciplina dei corsi di formazione periodica che sarà applicabile a decorrere dalla data del 15 ottobre p.v., per i corsi il cui avvio sia stato comunicato a decorrere da tale data, al fine di semplificare la lettura dell’art. 23 (disciplina transitoria).
Saranno ovviamente date diverse ed ulteriori istruzioni nel tempo, man mano che saranno realizzate una o più sezioni dell’applicativo per le comunicazioni con gli UMC o il dispositivo per la rilevazione delle presenze su base biometrica.
Per la disciplina transitoria dell’art. 18, co. 1, in materia di registri di iscrizione e frequenza (che a regime saranno nell’applicativo dedicato), si applicano le disposizioni dell’art. 13, co. 7, primo periodo, ed 8, del DM 20 settembre 2013 come di seguito illustrate.
3.6.4 REGISTRI DI ISCRIZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
Gli allievi che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello previsto all'allegato 10 del DM 20 settembre 2013 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 13 della presente circolare). Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
Tale registro deve essere preventivamente vidimato dall’UMC territorialmente competente, conservato per almeno 5 anni presso la sede del soggetto erogatore, comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione.
3.6.5 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
Per la disciplina transitoria dell’art. 18, co. 2, 3 e 4, in materia di comunicazione all’UMC e per conoscenza alla DGT territorialmente competenti, dell’avvio del corso e di ogni informazione accessoria, della variazione dell’elenco partecipanti al corso, di situazioni eccezionali di indisponibilità del docente o dell’attrezzatura necessaria a svolgere la lezione programmata (comunicazioni alle quali sarà preordinato l’applicativo), si fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 13, co. 5, del DM 20 settembre 2013 (ivi compreso il rinvio all’art. 10, co. 1, secondo terzo e quarto periodo dello stesso DM 2013) come di seguito illustrato.
I soggetti erogatori dei corsi comunicano alla DGT ed all’UMC territorialmente competenti in ragione della sede di erogazione del corso, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio di ogni corso, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni.
Si rimanda a quanto esposto al paragrafo 3.5.2.
3.6.6 RESPONSABILE DEL CORSO
Al responsabile del corso fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi.
Si rimanda a quanto esposto al paragrafo 3.5.3.
3.6.7 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELL’ELENCO DEI PARTECIPANTI O DEL CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata al predetto UMC competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.
Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore si verifichino situazioni di indisponibilità del docente o dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell'avvio della lezione o delle ore predette, tale circostanza al predetto UMC, unitamente ai documenti giustificativi del caso. Tali documenti possono essere trasmessi anche successivamente, e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento: in tal caso alla comunicazione di cui al precedente periodo è allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dallo stesso responsabile del corso ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, nella quale sono esplicitati le situazioni di indisponibilità e le motivazioni.
Si rimanda a quanto esposto al paragrafo 3.5.4, anche con riferimento al caso in cui, durante la lezione, si verifichino situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento del docente o di un partecipante.
3.6.8 GIORNI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
L’articolo 18, comma 5, ultimo periodo, del DM 30 luglio 2021 dispone che, a regime, le lezioni del corso di formazione periodica potranno svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 15,00. Tale disposizione, tuttavia, ai sensi dell’articolo 23, commi 1, lett.f) e 4, sarà applicabile solo dopo che sarà operativo il sistema di rilevazione delle presenze su base biometrica, collegato all’applicativo per le comunicazioni con l’UMC.
Pertanto, in via transitoria, e fino ad allora, il comma 6, lett. b) dello stesso articolo 23 dispone che siano applicabili le disposizioni del DM 20 settembre 2013 e, quindi, le lezioni potranno svolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 15.
In ogni caso, hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o tre ore.
3.6.9 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE NEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
Per la disciplina transitoria dell’art. 18, co. 6, in materia di rilevazione delle presenze, in assenza del più volte citato dispositivo si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, co. 8, del DM 20 settembre 2013 (ivi compreso il rinvio all’art. 10, co. 5, secondo, terzo, quarto e quinto periodo dello stesso DM 2013) che di seguito si espongono.
La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 11 del DM 20 settembre 2013 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 15 della presente circolare), distinto in una sezione dedicata alle lezioni afferenti alla parte di corso comune ad entrambi i tipi di abilitazione, e due ulteriori sezioni afferenti rispettivamente alla parte di corso specialistico per la formazione per il trasporto di cose o di persone.
Sul registro di frequenza è annotata dal responsabile del corso la data, il nominativo del docente, l'argomento della lezione ed il modulo programma al quali la lezione afferisce.
Sul registro di frequenza deve essere apposta la firma del docente e di ciascun allievo.
Con riferimento alla rilevazione delle presenze ed alla comunicazione delle assenze, si rimanda a quanto esposto al paragrafo 3.5.6, con la precisazione che, ai fini della comunicazione della conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti, deve essere utilizzato il modello di cui all’allegato 16 della presente circolare
I registri di frequenza sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall’UMC competente per territorio e sono conservati per almeno cinque anni presso la sede indicata quale luogo di svolgimento delle lezioni per ciascun corso.
I commi 7, 8 e 9 dell’art. 18 in commento disciplinano i casi di malfunzionamento dell’applicativo di cui all’art. 13, e pertanto alla data attuale non sono applicabili, né necessitano di disciplina transitoria.
Infine il comma 10 ribadisce che non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso. Ogni corso può essere frequentato, al massimo da trentacinque partecipanti.
3.6.10 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI
Fermo restando il limite massimo di 35 allievi partecipanti, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni relative a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e non relative a moduli già avviati.
In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Nel predetto limite massimo delle 35 unità, è consentita la presenza in aula durante le lezioni del corso di formazione periodica di allievi che:
- avendo frequentato presso il medesimo soggetto erogatore un corso di qualificazione iniziale in precedenza, siano stati respinti all’esame ed intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi ripetenti non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità dell’attestato rilasciato a conclusione del corso di qualificazione iniziale regolarmente frequentato;
- devono sostenere l’esame di revisione della qualificazione CQC o di allievi che, avendo già frequentato il corso di formazione periodica, devono sostenere l’esame di ripristino ai sensi del DM 20 settembre 2013 e relativa circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.
Il responsabile del corso comunica al competente UMC la presenza di allievi respinti agli esami ovvero che devono sostenere il predetto esame di revisione o di ripristino entro le ore 18 del giorno precedente il primo giorno di presenza al corso.
Questi allievi, iscritti nel registro di iscrizione, non hanno l’obbligo di attestare la presenza sul registro di frequenza.
3.6.11 ATTESTATO DI FINE CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA E RINNOVO DELLA QUALIFICAZIONE (ART. 19)
A regime, il comma 1 dell’art. 19 prevede che l’applicativo di cui all’art. 13, previa verifica dei requisiti di presenza, attesti il completamento del corso di formazione periodica, integrale o frazionato, e generi il relativo attestato di fine corso.
Anche in tal caso, nelle more di realizzazione dell’apposita sezione dell’applicativo, è previsto una disciplina transitoria, dettata dall’art. 23, co. 6, lett. f) del DM 30 luglio 2021, che dispone che il soggetto erogatore del corso di formazione periodica rilascia l’attestato conforme all’allegato 12 del DM 20 settembre 2013 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 17 della presente circolare), come di seguito illustrata.
Al termine del corso di formazione periodica, i soggetti erogatori del corso rilasciano al conducente un attestato di frequenza e comunicano all’UMC competente l'elenco dei partecipanti (utilizzando un modello conforme all’allegato 18 bis – ndr. per pronto riscontro riprodotto come allegato 18 alla presente circolare) che hanno frequentato proficuamente la formazione periodica, non assentandosi per un numero di ore superiore a cinque.
L’elenco dei partecipanti che hanno proficuamente frequentato il corso non deve essere vistato dal competente Ufficio Motorizzazione civile.
Nuova è la disciplina introdotta dal comma 2 dell’art. 19, in tema di decorrenza di validità della qualificazione CQC rinnovata che dispone come segue:
“La carta di qualificazione del conducente è rinnovata per un periodo di cinque anni decorrente:
a) dal giorno successivo alla data di scadenza dell’abilitazione posseduta; in tal caso, il rinnovo opera senza soluzione di continuità, se l’attestato di fine corso di formazione periodica reca data antecedente alla scadenza;
b) dalla data di fine corso di formazione periodica integrale, riportata sull’attestato, se tale data è successiva a quella di scadenza dell’abilitazione posseduta. In tal caso, dalla data di scadenza della carta di qualificazione posseduta e fino alla data di rilascio di una carta di qualificazione rinnovata nella validità, è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta.”.
La previsione su esposta va ulteriormente articolata in considerazione che la domanda di rinnovo della
qualificazione CQC sia presentata prima o dopo la data di scadenza della stessa.
È noto che, ai sensi della DIRETTIVA una qualificazione CQC ha durata 5 anni: ne consegue necessariamente che tra data di emissione e data di scadenza del documento che ne comprova la qualificazione deve esservi un intervallo pari a 5 anni. È fatto assoluto divieto di apporre un intervallo maggiore, anche solo al fine di tenere conto di una formazione periodica completata in anticipo rispetto alla scadenza della CQC posseduta, sì da dare continuità ai periodi di validità della stessa. Tanto chiarito come doveroso rispetto delle disposizioni comunitarie, ne deriva che non è possibile frequentare un corso di formazione fino a 12 mesi prima della scadenza e quindi chiedere ed ottenere un duplicato CQC, rinnovato nella validità che presenti un intervallo tra data emissione e data scadenza che eccede 5 anni di tanti mesi quanti sono quelli che intercorrono tra la conclusione del corso e la data di scadenza della CQC posseduta. Esemplificando: - scadenza CQC posseduta 31.12.22; - avvio corso di formazione periodica non prima del 31.12.2021; - fine corso di formazione periodica 15.1.2022 (la data di fine corso è antecedente quella di scadenza della CQC posseduta). L’applicazione letterale del disposto dell’art. 19, co. 2, lett. a) in commento lascerebbe presupporre che, esibendo ad esempio in data 30.1.2022 l’attestato di fine corso, possa essere emessa una CQC con scadenza + 5 anni rispetto a quella precedente e quindi 31.12.2027. ma è evidente che – in tal caso – sarebbe violata la regola comunitaria su esposta, perché il duplicato CQC rinnovato nella validità sarebbe emesso prima di dicembre 2022 (intervallo tra data emissione e data scadenza >5 anni). Pertanto, al fine di non incorrere in una procedura di infrazione comunitaria, si dispone che l’articolo 19, co. 1, lett. a) in commento sia da applicarsi come di seguito specificato. |
- se l’attestato di fine corso di formazione periodica reca data antecedente alla scadenza della CQC posseduta, e la domanda di rinnovo del documento comprovante la qualificazione CQC è stata presentata prima della data di scadenza del medesimo documento, la qualificazione CQC sarà rinnovata nella validità per 5 anni a decorrere dalla data di rilascio del documento rinnovato nella validità (sussiste l’onere per il titolare, ove ne abbia interesse, di presentare tale domanda nel tempo più prossimo possibile alla data di scadenza di validità della CQC posseduta);
- se l’attestato di fine corso di formazione periodica reca data antecedente alla scadenza della CQC posseduta, e la domanda di rinnovo del documento comprovante la qualificazione CQC è stata presentata dopo la data di scadenza del medesimo documento, la qualificazione CQC sarà rinnovata nella validità per 5 anni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell’abilitazione posseduta;
- se l’attestato di fine corso di formazione periodica reca data successiva alla scadenza della CQC posseduta (ma non oltre 3 anni per quanti di dirà nel paragrafo 6.3.12) ed, ovviamente, la domanda di rinnovo del documento comprovante la qualificazione CQC è stata presentata dopo la data di scadenza del medesimo documento, la qualificazione CQC sarà rinnovata nella validità per 5 anni a decorrere dalla data di fine corso di formazione periodica integrale (o, quando sarà possibile, dalla data di fine corso dell’ultimo modulo di formazione periodica frazionata) riportata sull’attestato.
È chiaro che, nelle ipotesi sub n. 2 e 3, dalla data di scadenza della carta di qualificazione posseduta e fino alla data di rilascio di una carta di qualificazione rinnovata nella validità, è vietato l'esercizio dell'attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta (co. 2, lett. b).
3.6.12 ESAME DI REVISIONE PER SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLA CQC SUPERIORE A TRE ANNI E REGIME TRANSITORIO DELL’ESAME DI RIPRISTINO
Del tutto nuova la disciplina introdotta dal co. 3 dell’art. 19 in commento: le novità introdotte mirano a sopprimere la previsione dell’esame di ripristino per disporre che qualora la CQC sia scaduta da più di tre anni, ai fini del rinnovo è necessario sostenere, invece di un corso di formazione periodica, un esame di revisione, i cui contenuti e modalità sono pari a quelli dell’esame previsto per conseguimento della CQC scaduta.
Tale esame di revisione per scadenza superiore a 3 anni differisce dall’esame di revisione per azzeramento punteggio sulla CQC, infatti:
- l’esame di revisione per azzeramento del punteggio sulla CQC trova base giuridica nell’art. 126-bis CdS, ha natura sanzionatoria e, in caso di non superamento, prevede la revoca della CQC;
- l’esame di revisione per scadenza superiore a 3 anni ha natura cautelare e non sanzionatoria e pertanto, in caso di non superamento, non comporta automaticamente la revoca della CQC: è possibile ripetere l’esame di revisione per un lasso di tempo pari a dodici mesi dalla adozione del provvedimento, a condizione che trascorrano almeno trenta giorni tra la data di un esame di revisione e quella del successivo. Nelle more, l’attività di guida di veicoli adibiti al trasporto resta comunque preclusa dalla circostanza che la CQC è scaduta.
Se, scaduti i dodici mesi, l’esame di revisione non è stato superato, la CQC è revocata.
L’istanza per sottoporsi ad esame di revisione in parola ha durata di un anno, come previsto dal paragrafo c) della circolare 21 maggio 1992, n. 81 del Direttore Generale della Motorizzazione.
Per sostenere l’esame di revisione per scadenza CQC superiore a tre anni sono dovuti i medesimi pagamenti dovuti per l’esame di conseguimento: si rinvia pertanto al paragrafo 4.1.1.
È evidente che il superamento di un esame di revisione per scadenza superiore a tre anni assorbe in sé l’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica: pertanto, all’esito positivo dell’esame in parola, è rilasciata una CQC con validità + 5 anni dalla data di esame
Pertanto, si applica per analogia il principio già esposto con riferimento all’articolo 15, co. 2, del DM 30 luglio 2021 e cioè: il conducente titolare di CQC per entrambe le tipologie di trasporto, che si sottopone con esito positivo ad un esame di revisione per scadenza superiore a tre anni di una delle due abilitazioni CQC possedute, rinnova automaticamente anche la CQC per l’altra tipologia di trasporto se la data presentazione domanda ricade in un lasso di tempo non superiore ai 12 mesi antecedenti alla scadenza di quest’ultima e l’esame è superato.
Qualora, invece, entrambe le abilitazioni CQC possedute siano scadute da più di 3 anni:
- sarà disposto l’esame di revisione in commento sulla tipologia di CQC scaduta prima e, superato tale esame, sarà da sostenersi l’esame di revisione sulla parte teorica specialistica dell’altra tipologia;
- è invece rimessa al conducente la scelta della tipologia di CQC per la quale sostenere prima l’esame di revisione in parola, qualora le due abilitazioni possedute siano scadute nello stesso tempo.
Il conducente titolare di qualificazione CQC scaduta da oltre tre anni, che ha l’obbligo di sottoporsi anche ad esame di revisione per azzeramento dei punti sulla CQC medesima, sostiene l’esame di revisione di cui all’articolo 19, co. 3, del DM 30 luglio 2021 in commento.
In caso di esito positivo di quest’ultimo, alla qualificazione CQC viene attribuito il punteggio iniziale di venti punti.
Doverosamente, le situazioni maturate precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni del DM 30 luglio 2021 saranno sottoposte alla disciplina già dettata con il DM 20 settembre 2013 e relative circolari (si rammenta che dal 19 novembre 2019 è stato introdotto l’esame di ripristino). Di seguito, nell’intento di offrire istruzioni operative concrete, si riportano le possibili casistiche: ISTANZE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO ENTRO IL 14 OTTOBRE 2021 ISTANZE PRESENTATE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL CORSO DAL 15 OTTOBRE 2021 |
3.6.13 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DI VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC
L’interessato che ha frequentato il corso di formazione periodica, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, del citato D.D. 17 aprile 2013, può richiedere all’UMC territorialmente competente in relazione del luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica, il rinnovo di validità della propria qualificazione CQC.
La richiesta di rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, è redatta:
- sul modello TT746C, quando deve essere emessa una CQC formato card;
- sul modello TT2112, quando deve essere emessa una patenteCQC.
All’istanza devono essere allegate:
- attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870,
- attestazione di versamento delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed al documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione);
- una fotografia attuale del volto del conducente.
Il termine di validità quinquennale, che sarà trascritto sulla patenteCQC (in corrispondenza del codice Unione 95) o sulla CQC card, è calcolato a decorrere dalla data di rilascio.
In sede di rilascio del nuovo documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, non si procede al ritiro di quello scaduto né di eventuali denunce di furto, smarrimento o distruzione dello stesso.
3.6.14 RINNOVO CONTESTUALE DI PATENTE E QUALIFICAZIONE CQC
Qualora sia presentata all’UMC istanza di rilascio di una “patente CQC” a seguito di rinnovo contestuale sia della patente che della qualificazione CQC, alla predetta istanza devono essere allegate:
- certificato medico;
- due fotografie attuale del volto del conducente
- una fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- un’attestazione di versamento su conto corrente postale delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, su conto corrente postale n. 4028, per un importo totale di euro 32,00 a tariffa vigente (euro 16,00 per l’istanza, euro 16,00 per il rilascio del documento);
- due attestazioni di versamento della tariffa di cui al punto 2, della tabella 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (una relativa al rinnovo della patente, una relativa al rinnovo della CQC), su conto corrente postale n. 9001 (per un importo totale di euro 20,40 a tariffa vigente).
3.6.15 DUPLICATO DI PATENTE CQC CON QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA DI VALIDITÀ
Nel caso in cui venga richiesto il duplicato di una patente che contiene anche la qualificazione CQC (comprovata dal codice Unione 95) scaduta di validità, sarà emanata una nuova patente di guida sulla quale non sarà annotata detta qualificazione CQC.
4 PROCEDURE DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
4.1 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CQC (ART. 14)
L’art. 14 del DM 30 luglio 2021 ripropone esattamente i contenuti già propri dell’art. 11 del DM 20 settembre 2013, come modificato dal DM 5 luglio 2019, recante “Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente”, al netto di un nuovo modello di C.A.P., che costituisce l’allegato 2 del DM 30 luglio 2021 (per pronto riscontro riprodotto come allegato 14 della presente circolare).
4.1.1 ISTANZA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE CQC
Gli esami per il conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC sono svolti presso gli UMC da dipendenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibile, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
Per essere ammesso all'esame il candidato deve presentare all'UMC apposita istanza redatta su:
- sul modello TT746C, quando deve essere emessa una CQC formato card;
- sul modello TT2112, quando deve essere emessa una patenteCQC.
All’istanza è allegata la seguente documentazione:
a) attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
b) attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 3 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (esami per conducenti dei veicoli a motore);
c) attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
d) attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa al documento comprovante il superamento dell’esame);
solo nel caso in cui il candidato sia già titolare della patente di guida presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire
e) una fotografia recente del conducente.
Inoltre, al momento dell'esame stesso, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve esibire il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la ricevuta della relativa richiesta di rinnovo.
La richiesta di ammissione alla prova d’esame deve essere presentata entro il termine di validità dell’attestato di frequenza: ne consegue che può essere ammesso a sostenere detta prova il candidato che ha presentato l’istanza quando l’attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell’attestato di frequenza.
4.1.2 PROCEDURA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE CQC
L’esame si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili.
Il database è suddiviso in tre parti:
- Prima parte (Capitoli 1 – 10) con domande relative agli argomenti del programma teorico del corso di qualificazione iniziale CQC parte comune;
- Seconda parte (Capitoli 11 – 13) con domande relative agli argomenti del programma teorico del corso di qualificazione iniziale CQC parte specialistica per il trasporto di cose;
- Terza parte (Capitoli 14 – 16) con domande relative agli argomenti del programma teorico del corso di qualificazione iniziale CQC parte specialistica per il trasporto di persone.
Con successiva circolare questa Direzione procederà a ripubblicare il listato CQC dando evidenza delle domande che afferiscono a ciascuna delle predette parti e/o capitoli.
A tal fine si fa presente che il Nuovo listato CQC, adottato con circolare prot. n. 29923 del 28 settembre 2021 potrebbe subire qualche modifica.
Per conseguire l’abilitazione CQC il candidato deve sostenere, con esito favorevole, una prova costituita da due parti:
- una relativa agli argomenti del programma teorico del corso di qualificazione iniziale CQC parte comune (le cui materie sono individuate nell’allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo 286 del 2005 e “fondamenti di logistica sostenibile”), identica sia per i candidati che intendono conseguire l’abilitazione CQC per il trasporto di cose che per il trasporto di persone;
- una relativa agli argomenti del programma teorico del corso di qualificazione iniziale CQC parte specialistica:
per il trasporto di cose (le cui materie sono individuate nell’allegato 1, sezione 1, punti 1.4, 2.2, e 3.7, del decreto legislativo 286 del 2005 e “prospettive di sviluppo del settore nell’ottica della transizione ecologica.”)
oppure
per il trasporto di persone (le cui materie sono individuate nell’allegato 1, sezione 1, punti 1.5, 1.6, 2.3, e 3.8 al decreto legislativo 286 del 2005) in ragione della tipologia di trasporto per la quale si intende conseguire la CQC.
Il candidato risponde entro novanta minuti a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa: quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti del programma teorico, parte comune; i restanti trenta quesiti sono tratti dagli argomenti del programma teorico, parte specialistica, in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire.
La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sette.
Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di cose, che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di persone, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti della parte specialistica per il trasporto di persone, entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.
Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di persone, che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di cose, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti della parte specialistica per il trasporto di cose, entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di tre.
Il titolare di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore, che intende conseguire la qualificazione CQC relativa al medesimo settore, sostiene l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti del programma teorico del corso di qualificazione iniziale CQC parte comune, entro cinquanta minuti, La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.
Il titolare di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore per una tipologia di trasporto e di qualificazione CQC per l’altra tipologia, dopo aver frequentato la parte pratica del corso di qualificazione iniziale, consegue la qualificazione CQC per la tipologia di trasporto per la quale ha frequentato la parte del corso, per mera esibizione all’UMC dell'attestato di frequenza del corso stesso.
L'esame si svolge presso l’UMC al quale il candidato ha presentato la relativa domanda ed è svolto esclusivamente nella lingua italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti.
Si applicano le disposizioni di cui al DM 243 del 1° giugno 2021 recante: “Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1. A2, A, B1, B, BE, o di un certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente”.
Il candidato che non ha superato la prova d’esame deve presentare nuova istanza, corredata dai relativi versamenti e dall’attestato di frequenza, e sostenere la nuova prova. Su richiesta del candidato, gli è restituita l'attestazione di pagamento su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa al documento comprovante il superamento dell’esame), affinché possa utilizzarla per successive istanze, che potranno essere presentate più volte purché nell'arco di validità dell'attestato di frequenza.
Tra una prova d’esame e l’altra devono trascorrere almeno trenta giorni. Se, la richiesta di sostenere una nuova prova è presentata all’UMC dopo che sia scaduto l’attestato di frequenza, il candidato, per conseguire la qualificazione CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso e sostenere l’esame.
Ogni qualvolta il candidato risulta assente alla seduta d’esame prenotata deve essere presentata una nuova istanza, con la relativa documentazione: non così nel caso in cui il candidato non può sostenere la prova d’esame per mancato funzionamento del sistema informatico o per altre cause attribuibili all’UMC. In entrambi i casi al candidato può essere restituito il versamento relativo all’assolvimento dell’imposta di bollo relativa al documento comprovante il superamento dell’esame.
Gli UMC organizzano almeno una seduta d’esame al mese per il conseguimento o l’integrazione dell’abilitazione CQC: di norma, per ogni singolo turno d’esame devono essere prenotati almeno dodici candidati.
4.1.3 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE L’ESITO POSITIVO DELL’ESAME
Il tipo di documento che è rilasciato all'esito positivo dell’esame dipende dalla circostanza che il candidato sia o meno già titolare della patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC conseguita.
Nel caso in cui la patente presupposta non sia stata ancora conseguita, avendo il candidato inteso avvalersi della possibilità di conseguirla successivamente, anche in deroga ai limiti anagrafici di cui all’articolo 115 cds, all’esito positivo dell’esame non può rilasciarsi né una patente CQC né, ricorrendone il caso, una CQC formato card: non sarebbe (ancora) possibile, infatti, apporre il codice Unione 95 in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione in parola.
Per tali ipotesi si procede, invece, al rilascio in bollo di un certificato di abilitazione professionale (CAP), conforme all’allegato 2 del DM 30 luglio 2021 presente circolare (per pronto riscontro riprodotto come allegato 14 della presente circolare).
Possono pertanto verificarsi le seguenti ipotesi:
- al conducente già titolare della patente di guida presupposta dalla qualificazione CQC conseguita, è rilasciata una patente CQC sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice Unione 95 seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;
- al conducente titolare della sola autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di categoria presupposta dalla qualificazione CQC conseguita, è rilasciato il predetto CAP.
Successivamente, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida per il conseguimento della patente, il candidato dovrà esibire all’UMC tale CAP: superata la prova, sulla patente di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria oggetto d’esame, sarà annotato il codice Unione 95 seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.
4.1.4 DUPLICATO PATENTE CQC CON QUALIFICAZIONE CQC SOSPESA DI VALIDITÀ PER OBBLIGO DI REVISIONE
Nel caso venga richiesto il duplicato di una patente CQC da un conducente, la cui qualificazione CQC è sospesa di validità perché questi non ha ottemperato all’obbligo di revisione di detta qualificazione (è evidente che – trattandosi di validità sospesa, e non scaduta – è il caso, di una revisione disposta sulla qualificazione CQC o ai sensi dell’articolo 126-bis o ai sensi dell’articolo 128 del codice della strada), non può procedersi al rilascio di un documento (patente CQC) attestante una qualificazione CQC che è invece sospesa.
Pertanto il titolare della patente potrà richiedere solo il duplicato della stessa, sul quale non sarà riportato il codice Unione 95 (e quindi non una patente CQC), fin quando non sosterrà con esito favorevole l’esame di revisione,
Superato l’esame di revisione, l’interessato potrà richiedere un nuovo duplicato di patente di guida sul quale sarà riportato il predetto codice Unione 95 (e quindi patente CQC).
4.1.5 RINUNZIA ALLA QUALIFICAZIONE CQC
Il titolare di qualificazione CQC può, in qualsiasi momento, richiedere all’UMC di revocare la propria abilitazione.
La rinuncia alla qualificazione CQC comporta la revoca della stessa e l’interessato potrà conseguire una nuova abilitazione esclusivamente secondo le procedure ordinarie, frequentando, cioè, un corso di qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità.
Poiché la rinuncia ad una qualificazione CQC ne comporta la revoca, il titolare di entrambe le qualificazioni CQC - che dapprima ha rinunciato a una delle due ma, successivamente, intende nuovamente conseguirla - deve frequentare esclusivamente il corso integrativo (solo la parte speciale relativa al trasporto di merci o di persone, a seconda del caso) e sostenere il relativo esame solo sulla parte specialistica.
La rinuncia è annotata nel sistema informatico inserendo una “revoca per altri motivi”.
In caso di rinuncia, la patente CQC deve essere riconsegnata all’UMC e l’utente deve (salvo intenda rinunciare anche alla patente di guida) richiedere un duplicato della patente di guida sulla quale, ovviamente, non sarà riportato codice Unione 95 relativo alla qualificazione CQC revocata.
5 GESTIONE DEI PUNTI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC, DEGLI ESAMI DI REVISIONE E DELLA REVOCA
Al riguardo, nulla essendo innovato nella normativa di riferimento, si fa integrale rinvio al capitolo 4 e relativi sotto-paragrafi della circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.
6 ATTIVITÀ DI VIGILANZA, ISPEZIONE E CONTROLLI DOCUMENTALI SUI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI E SULLA REGOLARITÀ DEI CORSI STESSI E RELATIVE SANZIONI (ART. 21)
Ai sensi del co. 1, compete agli UMC e alle DGT, territorialmente competenti in ragione della sede dove è erogato il corso, l’attività di vigilanza sul permanere dei requisiti in capo ai soggetti erogatori sull’osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’erogazione stessa.
Analoga attività di verifica è prescritta dall’art. 8 del DD 22 ottobre 2010 con riferimento alla regolarità dei corsi per il recupero punti sulla qualificazione CQC.
A decorrere dal 15 ottobre 2021, gli UMC effettuano tale attività di verifica in conformità all’articolo 21 del DM 30 luglio 2021 in commento, e dunque con le seguenti modalità:
- visite ispettive, che eventualmente - su richiesta degli UMC - possono essere espletate anche dagli organi di polizia In occasione di ogni visita ispettiva è redatto un verbale;
- controlli documentali
conformemente alle istruzioni che seguono.
Le disposizioni di cui all’articolo 15 del DM 20 settembre 2013, e paragrafo 5 della relativa circolare prot. n. 36577 del 19 novembre 2019 continuano a disciplinare le procedure relative alle attività di vigilanza avviate entro la data del 14 ottobre 2021.
6.1 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI
Per quel che concerne la verifica della persistenza dei requisiti utili per ottenere l'autorizzazione o il nulla osta necessario a svolgere i corsi di qualificazione iniziale e, conseguentemente, di formazione periodica, i funzionari dovranno verificare, preliminarmente, che locali e materiale didattico siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni esplicative di cui alla presente circolare.
Poiché i predetti requisiti sono presupposto necessario per l'espletamento dei corsi per il recupero dei punti sulla qualificazione CQC, l'attività di verifica in parola produrrà i suoi effetti su tutte le tipologie di corsi summenzionata.
6.2 VERIFICA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA CQC
Tali controlli sono preordinati alla verifica dell’osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’erogazione dei corsi in parola.
Particolare attenzione deve essere posta nelle procedure di controllo di cui ai seguenti punti:
- il provvedimento di nulla osta o autorizzazione a svolgere i corsi in questione;
- la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di iscrizione;
- la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di frequenza, eventualmente integrato dal libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede ovvero delle sole ricevute dello stesso libretto, laddove l’ispezione abbia ad oggetto lezioni di guida o esercitazioni cd. “fuori sede”. In particolare dovrà essere verificato, per ogni lezione, che siano state apposte le firme solo degli allievi effettivamente presenti e che non siano già state apposte firme in uscita, che sia stata trascritta l’assenza di un allievo trascorsi quindici minuti dall’inizio della lezione, ovvero dei blocchi di lezione, ove consentiti, e che la compilazione dei registri sia fatta con penna ad inchiostro indelebile;
- la coincidenza tra la lezione programmata nel calendario e la lezione svolta al momento della verifica;
- l’identificazione degli allievi. Al riguardo, nel ribadire che è consentita la presenza in aula di allievi ripetenti, si sottolinea che di tale circostanza deve essere data evidenza nel verbale che conclude la visita ispettiva;
- l’identificazione del docente (in particolare dovrà essere controllato che il nominativo del docente sia tra quelli ricompresi nel provvedimento di autorizzazione o di nulla osta);
- nel caso di ispezione su esercitazioni di guida svolte in area privata, l’identificazione del dipendente alla cui supervisione l’impresa di autotrasporto abbia rimesso l’esercitazione del proprio dipendente: in particolare dovrà essere verificato che sia tenuta a bordo ed esibita la delega all’esercizio di tale attività rilasciata dall’impresa.
6.3 VISITE ISPETTIVE
Il co. 2 precisa che, nell’espletamento dell’attività di vigilanza, gli UMC e gli organi di polizia su richiesta di questi, effettuano visite ispettive: come detto, all’esito di ciascuna visita è redatto verbale.
Esse sono svolte, su incarico del Direttore dell’UMC territorialmente competente, da funzionari del Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili appartenenti almeno all’area B, posizione economica B3: i predetti funzionari incaricati non hanno potere di svolgere perquisizioni nei locali o ispezioni personali.
Le visite ispettive possono essere svolte anche da organi di polizia, su richiesta degli UMC: in particolare l’intervento può essere richiesto quando, nel corso della visita ispettiva, particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno e sempre nel caso in cui sia impedito l’accesso ai locali.
Le visite ispettive sono espletate presso le sedi autorizzate per l’erogazione delle lezioni, ivi comprese quelle per le lezioni di guida individuali o collettive “fuori sede”. Si svolgono nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni, ivi comprese quelle indicate per le predette lezioni fuori sede: è fatto onere agli ispettori di giungere su detti luoghi prima dell’inizio delle singole lezioni di guida, non essendo possibile chiedere che rientri un veicolo già impiegato in una lezione.
Prima dell’avvio delle attività ispettive, i funzionari devono richiedere la presenza del responsabile del corso o di persona da lui delegata; al termine redigono verbale di tutta l’attività svolta, con indicazione sommaria di eventuali contestazioni, nonché di eventuali controdeduzioni o rifiuti di collaborazione alla stessa attività ispettiva. In particolare:
- deve essere verbalizzato l’eventuale diniego di accesso alla documentazione inerente al corso o il rifiuto, da parte di chiunque, di fornire le proprie generalità;
- deve essere annotata nel verbale ogni eventuale irregolarità, se del caso comprovata da acquisizione di fotocopia.
Al responsabile del corso, o alla persona da lui delegata, va notificata ogni eventuale comunicazione o contestazione, acquisendone la firma. Alla medesima persona va consegnata, se possibile duplicandolo, copia del verbale. In mancanza di detta consegna, o nel caso di rifiuto a riceverlo, il verbale è trasmesso all’ente erogatore del corso a cura dell’Ufficio che ha proceduto all’ispezione.
Nel caso in cui sia impedito l'accesso ai locali e non sia stato possibile l'intervento degli organi di polizia, copia del verbale è trasmesso, dal direttore dell’UMC competente, agli uffici della Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni di competenza.
In ragione della possibilità di effettuare i controlli documentali, di cui al par. 9.4, anche fuori dall’ambito delle visite ispettive, è possibile nel corso di queste ultime chiedere esibizione ed acquisire copia di documentazione presente in loco.
Si rammenta che gli UMC possono effettuare anche visite ispettive mirate alla verifica dell’effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate nei 5 minuti successivi a ciascuna rilevazione delle presenze.
6.4 CONTROLLI DOCUMENTALI
Il co. 3 precisa che l’attività di vigilanza può concretizzarsi anche operando controlli documentali sui registri di iscrizione e di frequenza, nonché su tutta la documentazione o sulle comunicazioni prescritte dalla disciplina del DM 30 luglio 2021.
Tali controlli possono essere svolti:
- durante le visite ispettive, chiedendo esibizione ed eventualmente acquisendo copia della predetta documentazione;
- fuori dall’ambito di una visita ispettiva, sulla base delle verifiche espletate sulle comunicazioni inoltrate;
- durante l’erogazione del corso a cui la documentazione si riferisce, quindi prima che sia stato emesso il relativo attestato di fine corso;
- successivamente all’emissione dell’attestato di fine corso: in tal caso i controlli possono essere esperiti non oltre 5 anni dalla conclusione del corso medesimo.
6.5 ESITO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PROCEDIMENTO NEL CASO DI PERDITA DEI REQUISITI
Il comma 4 disciplina il caso in cui, all’esito dell’attività di vigilanza (e dunque sia nel corso di visita ispettiva che in sede di controlli documentali) sia accertato che il soggetto erogatore ha perso uno dei requisiti prescritti per essere titolare del nulla osta o dell’autorizzazione.
In tal caso l’UMC competente invia documentata relazione alla DGT; quest’ultima entro 10 giorni emana un atto con il quale diffida il soggetto erogatore del corso ad eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di ricevuta della diffida.
Ove il soggetto erogatore del corso non provveda nel senso intimato, la DGT adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta o dell’autorizzazione, per un periodo da uno a tre mesi e comunque fino a che non sia dimostrata l’eliminazione dell’irregolarità. Pertanto, fino ad allora, l’attività di erogazione dei corsi deve essere sospesa.
6.6 ESITO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E PROCEDIMENTO NEL CASO DI IRREGOLARITÀ NEI CORSI
I commi 5 e 6 disciplinano l’attività di vigilanza svolta per mezzo dei controlli documentali rispettivamente nel caso in cui ancora non sia stato emesso l’attestato di fine corso ed in quello in cui il corso, al quale la documentazione si riferisce, sia stato concluso (ma da non più di 5 anni).
Pertanto:
• nel caso in cui emergano irregolarità da controlli documentali relativi ad un corso per il quale ancora non è stato emesso il relativo attestato di fine corso, l’UMC le contesta al soggetto erogatore del corso entro dieci giorni lavorativi dal loro accertamento, assegnando un termine di dieci giorni naturali e consecutivi (si noti, non lavorativi) per eventuali controdeduzioni.
Qualora l’UMC non ritenga tali controdeduzioni accoglibili, provvede ad inviare alla DGT una documentata relazione, nella quale dà evidenza delle irregolarità documentali riscontrate e delle relative controdeduzioni, allegando ove ne ricorra il caso - e cioè se le irregolarità sono emerse da documenti esibiti o acquisiti nel corso di una visita ispettiva -, il verbale della visita stessa.
La DGT, valutati i documenti, se del caso adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta o dell’autorizzazione (è evidente che il provvedimento di sospensione può essere emesso anche nei riguardi di un’autorizzazione anche se, per mero errore materiale, questa non è espressamente menzionata nel comma 5 in commento) per un periodo da quindici giorni a tre mesi (co. 5);
• nel caso in cui emergano irregolarità da controlli documentali relativi ad un corso per il quale è stato già emesso il relativo attestato di fine corso, l’UMC le contesta al soggetto erogatore del corso entro due mesi dalla data del loro accertamento e comunque non oltre 5 anni dalla conclusione del corso stesso, assegnando un termine di un mese per eventuali controdeduzioni.
Qualora l’UMC non ritenga tali controdeduzioni accoglibili, provvede ad inviare alla DGT una documentata relazione, nella quale dà evidenza delle irregolarità documentali riscontrate e delle relative controdeduzioni.
La DGT, valutati i documenti, se del caso adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta o dell’autorizzazione (è evidente che ne ricorre il caso, anche se per mero errore materiale l’autorizzazione non è espressamente menzionata nel comma 5 in commento) per un periodo da quindici giorni a tre mesi (co. 6).
6.7 REVOCA DEL NULLA OSTA O DELL’AUTORIZZAZIONE
Il co. 7 disciplina il caso di reiterazione di comportamenti irregolari da parte del soggetto erogatore e prevede che se questo è stato destinatario, per due volte nell’arco di tre anni, di un provvedimento di sospensione tra quelli su indicati, incorre nella revoca dell’autorizzazione o del nulla osta disposta dalla DGT, così come già previsto dall’art. 15, co. 5, del DM 20 settembre 2013.
È nuova la previsione che, in tal caso, vi è divieto di richiederne un nuovo nulla osta o una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca.
Si rappresenta che, sempre in ossequio al principio “tempus regit actum”, tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui entrambi i fatti, da cui derivano le due sanzioni, siano riferibili a corsi per i quali la comunicazione di avvio del corso sia stata formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021.
Per quanto concerne l’accertamento della condizione dalla quale dipende la revoca, si evidenzia che deve ovviamente trattarsi di due provvedimenti di sospensione divenuti definitivi (non possono quindi essere utilmente computati i provvedimenti per i quali siano pendenti termini di ricorso o un ricorso stesso, non definito con pronuncia irrevocabile), tali che l’adozione del secondo provvedimento di sospensione sia ricompreso in un lasso temporale non eccedente tre anni rispetto all’adozione del primo provvedimento.
Non vi è invece alcun limite temporale per l’adozione del provvedimento di revoca che non resta preclusa dal protrarsi di eventuali ricorsi avverso i provvedimenti stessi.
6.8 IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ
Le disposizioni del co. 8 ripropongono le disposizioni già proprie dell’art. 10, co. 7, ultimo periodo, del DM 20 settembre 2013 in tema di imputazione delle responsabilità in capo ai vari soggetti erogatori del corso, nel caso in cui un ente di formazione sia stato autorizzato all’erogazione di corsi di qualificazione iniziale delegando lo svolgimento delle lezioni relative alla parte pratica del corso stesso ad un'autoscuola o ad un C.I.A.: in tal caso, ne rispondono distintamente e non in forma solidale, l’ente ovvero l'autoscuola o C.I.A., a seconda che le irregolarità siano relative all'espletamento dell’una o dell’altra parte del corso.
Infine, le disposizioni del co. 9 ripropongono la disciplina per il caso in cui, all’esito dell’attività ispettiva sia accertata anche la responsabilità di un allievo. In tal caso il provvedimento sanzionatorio, emesso in danno dell’allievo di cui sia accertata la responsabilità, è diverso in ragione della circostanza che l’irregolarità sia stata riscontrata in relazione ad un corso di qualificazione iniziale o di formazione periodica, ancora in svolgimento oppure terminato da non più di cinque anni.
Pertanto:
- se il corso di qualificazione iniziale o di formazione periodica è ancora in fase di svolgimento, sarà disposto provvedimento di cancellazione dello stesso dal relativo registro di iscrizione;
- se il corso è concluso da non più di cinque, sarà disposto provvedimento di:
- diniego al conseguimento dell’attestato di fine corso di qualificazione iniziale o di formazione periodica, se ancora non emessi;
- diniego al conseguimento del CAP, se l’allievo – terminato un corso di qualificazione iniziale CQC in deroga ai limiti anagrafici di cui all’articolo 115 CdS -, ha presentato domanda di esame per il conseguimento del CAP oppure ha sostenuto l’esame ma il CAP ancora non è stato emesso;
- diniego al conseguimento della qualificazione CQC (patente CQC o CQC card), se l’allievo - terminato un corso di qualificazione iniziale-, ha presentato domanda di esame per il conseguimento della CQC oppure ha sostenuto l’esame ma la patente CQC o la CQC card ancora non sono state emesse;
- diniego al conseguimento della qualificazione CQC (patente CQC o CQC card), se l’allievo - terminato un corso di formazione periodica -, ha presentato domanda di rinnovo di validità dell’abilitazione posseduta, ma il duplicato della patente CQC o della CQC card ancora non è stato emesso;
- revoca del duplicato emesso per “rinnovo di validità” del documento comprovante la qualificazione CQC (patente CQC o CQC card) qualora l’allievo- terminato un corso di formazione periodica -, ha presentato domanda di rinnovo della qualificazione CQC posseduta ed il duplicato, rinnovato nella validità, è stato emesso;
- revoca della qualificazione CQC (patente CQC o CQC card) o del CAP qualora l’allievo- terminato un corso di qualificazione iniziale -, ha sostenuto l’esame conseguendo l’abilitazione.
Con riferimento all’ultima ipotesi di revoca si sottolinea che, qualora siano state accertate irregolarità nel corso di qualificazione iniziale addebitabili a responsabilità dell’allievo, la mera idoneità tecnica, presumibile dall’esito positivo dell’esame, non può ritenersi di per sé sufficiente al conseguimento della qualificazione in parola per contrarietà al diritto comunitario. Giova ricordare infatti che, ai sensi della Direttiva 2003/59/CE gli Stati Membri possono scegliere alternativamente un sistema di qualificazione iniziale che prevede: “la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata” e che si conclude con un esame solo teorico, conformemente all’allegato I, sezione 2, punto 2.1 della direttiva stessa “un’opzione che prevede solo esami. A norma dell'allegato I, sezione 2, punto 2.2, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto degli esami, teorici e pratici”: opzione che, peraltro, il legislatore nazionale non ha inteso recepire nell’ordinamento interno. Ne deriva che, anche a voler sostanzialmente privilegiare la comprova di un’idoneità tecnica in assenza della regolare “frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata”, essa – per essere conforme al diritto comunitario – dovrebbe essere comprovata anche con un esame pratico che, nel caso della revoca in commento, non ricorre. |
In ragione della natura sanzionatoria di tali provvedimenti, la competenza alla loro emanazione è della DGT territorialmente competente.
Infine si rammenta che, a tutti i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per i quali la comunicazione di avvio del corso sia stata inoltrata alle competenti DGT o UMC entro il 14 ottobre 2021, ai relativi esami ed alle procedure di rinnovo CQC, continueranno ad applicarsi anche le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, che pertanto non è soppressa, fatta eccezione per le sezioni A, B, B1, e C, nonché paragrafi 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, e 2.1, che sono sostituiti dai corrispondenti paragrafi della presente circolare.
È soppressa ogni precedente disposizione in contrasto con la presente circolare, ivi compresa la circolare prot. n. 5212 del 12/02/2021.
Ing. Pasquale D’Anzi
Allegato 1 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE O CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA (da spedire a mezzo PEC)
DICHIARAZIONE PER L’ACCREDITO DOCENTE
Allegato 2 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
Allegato 3 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ENTI DI FORMAZIONE (da spedire a mezzo PEC)
DICHIARAZIONE PER L’ACCREDITO DOCENTE
Allegato 4 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
Allegato 5 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE (da spedire a mezzo PEC)
DICHIARAZIONE PER L’ACCREDITO DOCENTE
Allegato 6 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
Allegato 7 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Allegato 8 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Allegato 9 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
RILEVAZIONE ASSENZE NEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE N._______________
Allegato 10 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
ATTESTAZIONE DELLE LEZIONI DI GUIDA E DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE COLLETTIVE
Allegato 11 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
Allegato 12 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
Allegato 13 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
Allegato 14 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE N. ..........
Allegato 15 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
Allegato 16 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
RILEVAZIONE ASSENZE NEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA N._______________
Allegato 17 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
Allegato 18 alla circolare prot. n. 29671 del 27/09/2021
ELENCO DEGLI ALLIEVI CHE HANNO FREQUENTATO PROFICUAMENTE IL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
Vedi anche: