Circolare - 16/09/2021 - Prot. n. 28749 - CQC iniziale e periodica
OGGETTO: Pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 28749 del 16 settembre 2021
Oggetto: Pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021 recante “Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2021, n. 221, è stato pubblicato il DM 30 luglio 2021 in oggetto (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-15&atto.codiceRedazionale=21A05381&elenco30giorni=false), che introduce una nuova disciplina in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC), al fine di dare attuazione alle disposizioni del DLG n. 50 del 2020 che ha modificato il DLG n. 286 del 2005 e succ. mod..
Il DM 30 luglio 2021 - tra l’altro - disciplina, innovando parzialmente:
- le procedure di accreditamento dei soggetti erogatori dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica CQC;
- i contenuti del programma di qualificazione iniziale, anche di integrazione;
- i contenuti del programma di formazione periodica;
- le modalità di comunicazione tra i predetti soggetti erogatori e la DGT e l’UMC territorialmente competenti;
- gli esami per il conseguimento di una qualificazione CQC, anche nel caso di integrazione;
- il termine massimo, rispetto alla scadenza della CQC posseduta, dal quale è possibile frequentare un corso di formazione periodica e le conseguenti modalità di rinnovo;
- le forme di attività ispettiva degli UMC e delle DGT sui corsi.
Il DM 30 luglio 2021 si articola in:
- una disciplina a regime, che sarà pienamente applicabile solo successivamente all’adozione di successivi decreti attuativi;
- una articolata disciplina transitoria che rimanda, per alcune specifiche disposizioni, a puntuali previsioni del DM 20 settembre 2013.
Questa Direzione Generale sta predisponendo una circolare recante istruzioni applicative della nuova disciplina, con particolare attenzione ad una chiara lettura di quella transitoria: nei prossimi giorni tale circolare sarà adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Si sottolinea in ogni caso che, ai sensi dell’articolo 23, commi 1 ed 8, del nuovo DM 30 luglio 2021 le disposizioni introdotte dallo stesso “si applicano ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per i quali la comunicazione di avvio del corso è presentata a decorrere dalla data” del 15 ottobre 2021: si richiama l’attenzione in ordine al fatto che la disposizione fa riferimento alla data di comunicazione di avvio del corso e non a quella di effettivo avvio.
Ne consegue che:
- tutti i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per i quali la comunicazione di avvio del corso sia stata inoltrata alle competenti DGT o UMC entro il 14 ottobre 2021, i relativi esami e le procedure di rinnovo CQC, continueranno a svolgersi secondo la disciplina prevista dal DM 20 settembre 2013;
- per i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per gli esami e per le procedure di rinnovo CQC di cui alla lettera a) dovrà farsi riferimento alle disposizioni di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019.
Ing. Pasquale D’Anzi
Vedi anche: